Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18144 del 04/08/2010

Cassazione civile sez. trib., 04/08/2010, (ud. 09/06/2010, dep. 04/08/2010), n.18144

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – rel. est. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

cui domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

F.L.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 4 della Commissione tributaria regionale

dell’Emilia Romagna, depositata il 4 febbraio 2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9

giugno 2010 dal consigliere relatore dott. Mario Bertuzzi;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del dott. IANNELLI

Domenico.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il Collegio:

letto il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate con atto notificato il 3.3.2009 per la cassazione della sentenza n. 4 del 4.2.2008 della Commissione regionale dell’Emilia Romagna, che, in riforma della pronuncia di primo grado, aveva accolto il ricorso proposto da F.L. per l’annullamento della cartella di pagamento emessa a fini di recupero di iva ed irpef relativamente all’anno 2000, reputando il giudice di secondo grado nullo l’atto impugnato per mancata indicazione del responsabile del procedimento:

vista la relazione redatta ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ. dal consigliere delegato dott. Mario Bertuzzi, che ha concluso per la fondatezza del ricorso, osservando che:

– il primo motivo di ricorso denunzia violazione del D.L. n. 248 del 2007, art. 36, comma 4 ter e della L. n. 212 del 2000, art. 7 assumendo che la statuizione impugnata si pone in aperto contrasto con il disposto dell’art. 36 citato, laddove stabilisce che la mancata indicazione del responsabile dei procedimento nelle cartelle di pagamento notificate prima del 1 giugno 2008 non e’ causa di nullita’ delle stesse, tenuto conto che la cartella impugnata, era stata notificata il 25.10.2004”;

“il motivo appare manifestamente fondato atteso il chiaro ed univoco disposto del D.L. n. 248 del 2007, art. 36, comma 4 ter, convertito con la L. n. 31 del 2008, il quale se da un lato prescrive che la cartella di pagamento deve contenere, a pena di nullita’, l’indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notificazione della stessa cartella, stabilisce tuttavia che tali disposizioni si applicano ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1 giugno 2008 e che la mancata indicazione dei responsabili dei procedimenti nelle cartelle di pagamento relative a ruoli consegnati prima di tale data non e’ causa di nullita’ delle stesse”:

rilevato che la relazione e’ stata regolarmente comunicata al Procuratore Generale, che non ha svolto controsservazioni, e notificata alla parte ricorrente;

ritenuto che le argomentazioni e la conclusione della relazione meritano di essere interamente condivise, apparendo rispondenti sia a quanto risulta dall’esame degli atti di causa, che al chiaro disposto di cui al D.L. n. 248 del 2007, art. 36, comma 4 ter convertito con la L. n. 31 del 2008: che, pertanto, va accolto il primo motivo di ricorso e dichiarato assorbito il secondo, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa, anche per la liquidazione delle spese, ad altra Sezione della Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna, che si atterra’ – nel decidere, al seguente principio di diritto: la disposizione di cui del D.L. n. 248 del 2007, art. 36, comma 4 ter convertito con la L. n. 31 del 2008, la quale prescrive che la cartella di pagamento deve contenere, a pena di nullita’, l’indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notificazione della stessa cartella, si applica, per espressa disposizione della stessa legge, esclusivamente ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere da 1 giugno 2008, mentre l’omessa indicazione dei responsabili dei procedimenti nelle cartelle di pagamento relative a ruoli consegnali prima di tale data non e’ causa di nullita’ delle stesse”.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo;

cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la liquidazione delle spese, ad altra Sezione della Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna.

Cosi’ deciso in Roma, il 9 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2010

 

 

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