Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18143 del 31/08/2020

Cassazione civile sez. II, 31/08/2020, (ud. 04/02/2020, dep. 31/08/2020), n.18143

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19364-2019 proposto da:

D.A., rappresentato e difeso dall’Avv. Svetlana Turella

ed elettivamente domiciliato presso la Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del ministro p.t., elettivamente

domiciliati in Roma, via dei Portoghesi 12, presso gli uffici della

Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e li difende;

– controricorrente –

Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione

internazionale di Verona;

– intimata –

avverso il decreto n. 4302/2019 del 20.05-2019 emesso dal Tribunale

di Venezia – Sezione specializzata in materia di immigrazione,

protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini

dell’Unione Europea;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

4/02/2020 dal Consigliere Dott. Annamaria Casadonte.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– il presente giudizio trae origine dal ricorso che il sig. D.A., cittadino senegalese, ha presentato avverso il provvedimento di diniego reso dalla Commissione Territoriale competente per il riconoscimento della protezione internazionale di Verona;

– il ricorrente ha impugnato il predetto rigetto chiedendo al Tribunale di Venezia di accertare e dichiarare il diritto al riconoscimento del diritto alla protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007 ovvero il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari;

– con riferimento al suo allontanamento dal paese d’origine, il ricorrente ha dichiarato di essere fuggito a causa del timore di essere perseguitato da parte di alcuni ribelli che pretendevano da tutti i contadini il pagamento di una tassa e che avevano ucciso suo padre, dopo il rifiuto di costui di pagare il denaro;

– il Tribunale di Venezia ha negato al ricorrente il riconoscimento della protezione internazionale e di quella umanitaria ritenendo di non potere accogliere la domanda in quanto il racconto di quest’ultimo risulterebbe estremamente generico, privo di coerenza e non plausibile;

– la cassazione del provvedimento è chiesta con ricorso tempestivamente notificato ed affidato a due motivi cui resiste con controricorso il Ministero dell’interno.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo di ricorso si denuncia in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 2, comma 1, lett. g) ed art. 14, lett. c), nonchè del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 27;

– secondo il ricorrente il giudice avrebbe omesso di assolvere appieno al proprio dovere di cooperazione istruttoria e avrebbe omesso l’esame di fatti decisivi per il giudizio;

– il motivo è infondato;

– il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, in mancanza di una allegazione di fonti specifiche da parte del ricorrente, ha correttamente adempiuto al dovere di cooperazione istruttoria e ha fatto riferimento a fonti autorevoli (cfr. pag. 8 della sentenza dove è richiamata la nota dell’UNCHR, ovvero a pag. 10 la fonte della Banca Mondiale nella sezione Senegal) dalle quali escludere la sussistenza dei presupposti per la concessione della protezione internazionale;

– in tale prospettiva, se nel ricorso si lamenta la mancata valutazione della situazione socio-politica, è necessario che il ricorrente provveda a specificare quali altre, ulteriori, fonti potevano essere consultate, specificazione che nel caso in esame il ricorrente non ha fornito e, pertanto, non si ravvisa alcuna violazione;

– con il secondo motivo di ricorso si denuncia, in relazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32 e si lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per la decisione, per non aver il Tribunale di Venezia tenuto conto che, in caso di rimpatrio, il ricorrente si troverebbe in condizione di estrema vulnerabilità in quanto verrebbe catapultato in una realtà che ormai gli è estranea e dove i diritti umani non sono garantiti;

– il motivo è infondato;

– come stabilito da questa Corte (cfr. Cass. n. 10922/2019; id. n. 28990/2018) ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria è necessario l’accertamento delle diverse circostanze che concretizzano una situazione di “vulnerabilità”, accertamento da effettuarsi su base oggettiva, e se necessario, previa integrazione anche officiosa delle allegazioni del ricorrente, in applicazione del principio di cooperazione istruttoria;

– il giudice che ha emanato il provvedimento impugnato non ha commesso nessuna violazione, perchè ha esaminato la questione della vulnerabilità personale del richiedente la protezione e la tesi del ricorrente secondo la quale il banditismo fonderebbe la protezione umanitaria è errata, perchè il banditismo potrebbe al più costituire presupposto per il riconoscimento della protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2017, art. 14, lett. c) protezione che, nel caso di specie, non viene riconosciuta dal giudice perchè alla stregua di autorevoli fonti internazionali deve escludersi la presenza di conflitti armati nonchè la minaccia individualizzata a danno del ricorrente;

– atteso l’esito sfavorevole dei motivi, il ricorso va dunque respinto;

– in applicazione del principio della soccombenza, si condanna il ricorrente alle rifusione delle spese a favore del contro ricorrente costituito e liquidate come in dispositivo;

– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore del contro ricorrente e liquidate in Euro 2100,00 più spese prenotate a debito, oltre 15% per rimborso spese generali ed oltre accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile, il 4 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 31 agosto 2020

 

 

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