Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18143 del 26/07/2013


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 18143 Anno 2013
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: D’ASCOLA PASQUALE

SENTENZA

sul ricorso 16003-2012 proposto da:
LISI

SILVIA

LSISLV49A57H501P,

elettivamente

domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE MICHELANGELO 9,
presso lo studio dell’avvocato ABBATE FERDINANDO
EMILIO, che la rappresenta e difende, giusta mandato a
margine del ricorso;
– ricorrente –

2013
1490

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 8018440587 in persona del
Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende,

Data pubblicazione: 26/07/2013

ope legis;
– resistente –

avverso il decreto nel procedimento R.G. 230/2011
della CORTE D’APPELLO di FIRENZE del 14.10.2011,
depositato il 21/12/2011;

udienza del 20/02/2013 dal Consigliere Relatore Dott.
PASQUALE D’ASCOLA;
udito per la ricorrente l’Avvocato Ranieri Roda (per
delega avv. Ferdinando E. Abbate) che ha chiesto
l’accoglimento del ricorso.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del
Dott. PIERFELICE PRATIS che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

R.g. 16003.2012
Fatto e diritto

Con ricorso depositato il

24

marzo 2011

presso la Corte

d’appello di Firenze, Silvia Lisi ha proposto, ai sensi della

patrimoniale sofferto a causa della non ragionevole durata del
giudizio di equa riparazione introdotto dinnanzi alla Corte
d’appello di Perugia con ricorso depositato nel mese di
2006,

ottobre

definito, a seguito di due fasi (recte: tre) di giudizio,

con sentenza depositata nel mese di settembre 2010.

La Corte di Firenze ha pronunciato decreto, depositato il 21
dicembre 2011, di parziale accoglimento del ricorso.
Su 4 anni di durata del giudizio, ha ritenuto indennizzabile il
periodo di l anno e 6 mesi e ha liquidato in via equitativa la
somma complessiva di euro 600.
Il ricorrente, con ricorso del 19 giugno 2012, ha impugnato il
provvedimento per cassazione – deducendo due motivi di censura
nei confronti del Ministro della giustizia.
Il Ministro della giustizia si è costituito tardivamente senza
svolgere difese.
Con il primo motivo parte ricorrente deduce: “Violazione e/o
falsa applicazione di legge: L. n. 89 del 2001, art. 2; artt. 6,
13 e 41 CEDU – Violazione principio di sussidiarietà: art. 35
CEDU”)- illogicità e insufficienza della motivazione.
Con il secondo motivo deduce: “Violazione e/o falsa applicazione
di legge: art 91 c.p.c.; artt. 4 e 5 dm 127/4 in ordine alla
liquidazione di onorari e competenze in misura inferiore alle
tariffe.”
La prima censura lamenta che l’indennizzo liquidato, pari a circa
400 euro per ogni anno di durata del procedimento, è inferiore al

n. 16003-12 D’Ascola rei

legge n. 89 del 2001, domanda di equa riparazione del danno non

parametri fissati “dalla Corte europea di Strasburgo” e dalla
Suprema Corte di Cassazione.
La doglianza è fondata.
Questa Corte ha stabilito che: “In tema di equa riparazione per
violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, i
criteri di liquidazione applicati dalla Corte Europea dei Diritti
dell’Uomo non possono essere ignorati dal giudice nazionale, il

circostanze concrete della singola vicenda, purche’ motivate e non
irragionevoli. Pertanto la quantificazione del danno non
patrimoniale dev’essere, di regola, non inferiore a euro 750,00
per ogni anno di ritardo, in relazione ai primi tre anni eccedenti
la durata ragionevole, e non inferiore a euro 1.000,00 per quelli
successivi, in quanto l’irragionevole durata eccedente tale
periodo comporta un evidente aggravamento del danno.” (Cass.
8471/12; Cass 21840/09; 17922/10; 12173/11).
In applicazione di questo insegnamento, che consente di decidere
nel merito la presente controversia, la quale non presenta motivi
particolari per discostarsi dai criteri ordinari, l’indennizzo
spettante a parte ricorrente va quantificato tenendo conto di 18
mesi eccedenti la durata ragionevole e degli indennizzi
sopraindicati.
Il decreto ha infatti individuato con precisione l’entità della
durata del procedimento eccedente i limiti della ragionevolezza.
L’accertamento, che è diverso da quello relativo all’importo
liquidabile, non è stato oggetto di impugnazione principale o
incidentale.
In applicazione degli indennizzi standardizzati di cui sopra si è
detto, va dunque riconosciuta a parte ricorrente la somma di euro
1125,00.
Con gli interessi legali dalla domanda al saldo (Cass. 24962/11)
Anche la doglianza relativa alla liquidazione delle spese
processuali, che sono state compensate per il 50% e liquidate in
euro 350 per il residuo è fondata.

n. 16003-12 D’Ascola rei

quale puo’ tuttavia apportare le deroghe giustificate dalle

Il pieno accoglimento del ricorso giustifica infatti una

nuova

liquidazione delle spese del giudizio secondo la specifica
richiesta contenuta in ricorso, che correttamente quantifica in
280 euro le competenze procuratorie e in euro 500 gli onorari
della fase di merito.
Quanto al giudizio di legittimità devono essere

liquidate in

favore dell’istante nella misura indicata in dispositivo.

favore del difensore di parte ricorrente, dichiaratosi
antistatario, come quelle del giudizio di legittimità, sempre in
favore dell’avvocato Abbate.

P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e,
decidendo nel merito, condanna il Ministero della Giustizia al
pagamento,

in favore della parte ricorrente, della somma di Euro

1125,00 oltre gli interessi dalla domanda, condannandolo altresì
al rimborso, in favore della parte ricorrente, delle spese del
giudizio, che determina, per il giudizio di merito, in complessivi
Euro 780 e per il giudizio di legittimità in euro 775,00, di cui
Euro 50,00 per esborsi, Euro 280,00 per diritti ed Euro 445,00 per
onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per
legge.

Dispone la distrazione delle spese del giudizio di merito

in favore della difesa dei ricorrenti, e quelle del giudizio di
legittimità in favore dell’avvocato Abbate, dichiaratosi
antistatario.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta
Sezione Civile della Corte suprema di Cassazione, il 20 febbraio
2013.

Le spese del giudizio di merito devono essere distratte in

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