Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18143 del 24/06/2021

Cassazione civile sez. lav., 24/06/2021, (ud. 17/03/2021, dep. 24/06/2021), n.18143

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2714/2020 proposto da:

B.S., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso LA

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato ELENA PETRACCA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI VERONA – SEZIONE

DI VICENZA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e

difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici

domicilia ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;

– resistente con mandato –

avverso il decreto n. cronologico 10324/2019 del TRIBUNALE di

VENEZIA, depositato il 28/11/2019 R.G.N. 4643/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

17/03/2021 dal Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. con decreto 28 novembre 2019, il Tribunale di Venezia rigettava il ricorso di B.S., cittadino bengalese, avverso la decisione della Commissione territoriale di Vicenza, di reiezione delle sue domande di protezione internazionale e umanitaria;

2. in via preliminare, esso disattendeva l’istanza di rimessione in termini del difensore del richiedente per presenziare all’udienza di discussione, pervenuta al magistrato dopo la stessa in quanto depositata nell’immediata prossimità dell’udienza senza prospettazione dell’impossibilità di impiego di un sostituto processuale;

3. nel merito, il Tribunale escludeva, per la natura meramente economica dell’immigrazione dal Bangladesh (avendo il richiedente riferito di averlo abbandonato non guadagnando abbastanza da mantenere una sorella disabile e altre due non sposate), la ricorrenza dei requisiti dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria, anche per la documentata condizione del Paese di provenienza, caratterizzata da moderate tensioni politiche tra i partiti di governo ((OMISSIS)) e di opposizione ((OMISSIS)), non tale da indurre un concreto rischio di indiscriminata violenza generalizzata; e parimenti di concessione della protezione umanitaria, in assenza di una condizione di vulnerabilità effettiva del richiedente, nè di elementi valorizzabili per un’eventuale integrazione lavorativa e sociale;

4. con atto notificato il 28 dicembre 2019, lo straniero ricorreva per cassazione con sei motivi; il Ministero dell’Interno intimato non resisteva con controricorso, ma depositava atto di costituzione ai fini della eventuale partecipazione all’udienza di discussione ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1, ult. alinea, cui non faceva seguito alcuna attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. in via preliminare, deve essere rilevata la nullità della procura del difensore (nella specie apposta su foglio separato e materialmente congiunto all’atto), in quanto priva della data di rilascio e della correlata certificazione dal predetto, ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, così da non consentire la verifica del suo conferimento in epoca successiva alla comunicazione del decreto impugnato (Cass. 3 febbraio 2020, n. 2342; Cass. 15 settembre 2020, n. 19164; Cass. 24 settembre 2020, n. 20075);

2. il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, senza assunzione di un provvedimento sulle spese del giudizio, non avendo il Ministero vittorioso svolto difese;

3. la Corte dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto;

4. all’esito della adunanza camerale il versamento di tale importo era stato posto a carico del difensore del ricorrente in applicazione ad un indirizzo interpretativo già più volte seguito;

5. tuttavia, in base ad un principio generale, la deliberazione della sentenza civile, ancorchè risultante dal dispositivo compilato inerente alla medesima – salvo il caso, eccezionale, che del dispositivo stesso il legislatore preveda una immediata rilevanza esterna, con conseguente sua idoneità a determinare la cristallizzazione della decisione adottata – non esclude il potere-dovere del giudice di tenere conto di rilevanti sopravvenienze intervenute nel periodo successivo ad essa ed anteriore alla pubblicazione, e di provvedere, ove occorra, coerentemente con esse (arg. ex Cass. 11 aprile 1992, n. 4466);

6. nella specie, è sopravvenuta Cass. S.U. 1 giugno 2021, n. 15177, che ha affermato il principio secondo cui:

“il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione conseguente alla mancata presenza, all’interno della procura speciale, della data o della certificazione del difensore della sua posteriorità rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, va posto a carico della parte ricorrente e non del difensore, risultando la procura affetta da nullità e non da inesistenza”;

7. di conseguenza, il Collegio riconvocatosi nella medesima composizione con modalità da remoto ha deliberato di modificare il dispositivo nella parte relativa al contributo unificato ponendo il relativo versamento a carico del ricorrente, come indicato in dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla sulle spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 21 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2021

 

 

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