Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18143 del 05/07/2019

Cassazione civile sez. trib., 05/07/2019, (ud. 19/02/2019, dep. 05/07/2019), n.18143

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino L – Presidente –

Dott. D’AQUINO Filipp – rel. Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. CAVALLARI Dario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 3334/2014 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi,

12;

– ricorrente –

contro

C.G. (C.F. (OMISSIS)), rappresentato e difeso dall’Avv.

ANDREA RODOLFO MASERA, con domicilio eletto presso il difensore in

Vigevano, Via Madonna 7 Dolori, 11;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Lombardia n. 119/18/13, depositata il 30 ottobre 2013.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 19 febbraio

2019 dal Consigliere Filippo D’Aquino.

Fatto

RILEVATO

che:

Il contribuente C.G. ha proposto ricorso avverso il diniego di rimborso del credito IVA relativo all’anno di imposta 2008 per intervenuta cessazione dell’attività di impresa, diniego motivato dal conferimento dell’azienda in altro soggetto imprenditoriale di cui il C. era socio;

che la CTP di Pavia ha rigettato il ricorso e che la CTR della Lombardia ha accolto l’appello della contribuente, rilevando (per quello che rileva in questa sede):

– che pur essendo l’azienda una universalità di beni, funzionale allo svolgimento di una attività produttiva, può accadere in concreto che, in caso di alienazione della stessa, possono essere esclusi dalla cessione dell’azienda determinati cespiti, purchè il complesso di beni ceduti mantenga la sua attività produttiva;

– che nel caso di specie non è stato oggetto di conferimento dell’azienda il credito IVA, la cui esclusione non pregiudica la funzionalità dell’azienda nel suo complesso;

– che è, pertanto, legittima la richiesta di rimborso del cedente;

che l’Agenzia delle Entrate interpone ricorso per cassazione con un unico motivo, cui resiste con controricorso il contribuente, il quale ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

con il primo e unico motivo l’amministrazione finanziaria denuncia violazione di legge in relazione al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 30, per avere il giudice del merito ritenuto sufficiente che, in caso di cessazione dell’attività (comma 1), non sia necessario verificare il riscontro delle condizioni previste nei commi successivi;

che il ricorrente deduce, in particolare:

– che non possa configurarsi cessazione dell’attività di impresa di un imprenditore individuale in caso di cessione dell’azienda, benchè in costanza di formale cessazione dell’attività di impresa del cedente, laddove l’azienda venga conferita dell’azienda in altro soggetto imprenditoriale, nella specie società a responsabilità limitata, del quale conferitario l’imprenditore sia, peraltro, socio di capitale;

– che nel caso di specie si dovrebbe procedere alla redazione di un bilancio intermedio, costituito dal solo stato patrimoniale dell’azienda conferita, con contabilizzazione dell’operazione “a saldi aperti” trattandosi di una operazione straordinaria con successione nelle posizioni del dante causa e non con funzione di realizzo delle poste;

– che, pertanto, in caso di cessione dell’azienda di una impresa individuale cessata con conferimento in una società non si verificherebbe una fattispecie estintiva del soggetto imprenditoriale, bensì la prosecuzione dell’attività di impresa e una fattispecie meramente modificativa del soggetto imprenditoriale, con esclusione del diritto del cedente cessato (conferente l’azienda) a ottenere il rimborso del credito IVA;

che non è stata oggetto di specifica impugnazione, da un lato, la circostanza in fatto che l’impresa individuale del conferente è cessata e, dall’altro, che il credito IVA non è stato oggetto di conferimento, come indicato nella relazione di stima a termini dell’art. 2465 c.c.;

che, pertanto, il conferimento ha avuto ig il compendio aziendale con esclusione del credito IVA, rimasto in capo al cedente;

che se, in linea di principio, con la cessione dell’azienda e il suo conferimento dal conferente in altro soggetto imprenditoriale (conferitario) vengono ceduti al conferitario anche i crediti, portati in dote dal contratto di cessione dell’azienda (Cass., Sez. I, 22 gennaio 1999, n. 577), tra cui i crediti di imposta, con conseguente difetto di legittimazione attiva del conferente a far valere nei confronti dell’erario il rimborso dell’IVA pagata in eccedenza (Cass., 1 agosto 2018, n. 20415; Cass., Sez. V, 9 aprile 2009, n. 8644; Cass., Sez. V, 12 marzo 2008, n. 6578), è possibile che dall’azienda conferita vengano scorporati, sulla base degli accordi intercorsi tra le parti, alcuni cespiti (che, pertanto, rimangono in capo al cedente), purchè non intacchino la finalità produttiva dell’azienda ceduta, come ritenuto dalla sentenza impugnata;

che non è stata impugnata nè la specifica statuizione secondo cui il credito IVA non è stato oggetto di cessione, nè quella secondo cui la cessione del credito IVA non intacca la funzionalità dell’azienda ceduta, nè la statuizione secondo cui l’impresa del conferente è cessata;

che, pertanto, non vi è stata successione della titolarità del credito IVA dal conferente al conferitario, la cui titolarità spetta tuttora al cedente, che ne ha chiesto il rimborso per avvenuta cessazione dell’attività di impresa;

che i contrari precedenti di questa sezione menzionati supra attengono a casi nei quali la cessione dell’azienda comprendeva anche la cessione del credito IVA, per cui non appaiono in termini;

che, in ogni caso, come rilevato dal controricorrente nella memoria ex art. 378 c.p.c., ove fosse esclusa la legittimazione del cedente a far valere il credito IVA con istanza di rimborso (per avvenuta cessazione dell’attività di impresa), non vi sarebbero altri legittimati a far valere il suddetto credito IVA anche in altre forme, posto che il conferitario, il quale non ha acquisito detto credito IVA tra gli attivi conferiti, sarebbe privo anch’egli di titolarità del credito;

che, pertanto, il ricorso va rigettato, con spese regolate in base al principio della soccombenza.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso; condanna l’AGENZIA DELLE ENTRATE al pagamento delle spese processuali in favore di C.G., che liquida in Euro 2.900,00 per compensi, oltre 15% spese generali, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 19 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2019

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