Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18143 del 04/08/2010

Cassazione civile sez. trib., 04/08/2010, (ud. 09/06/2010, dep. 04/08/2010), n.18143

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – rel. est. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Edil Teverolese Continuance s.coop.r.l. in liquidazione, con sede in

(OMISSIS) in persona del liquidatore e legale rappresentante sig.

D.M.E., e Assimoco Assicurazioni s.p.a. in persona del

legale rappresentante Dott. P.E., rappresentate e difese

per procura a margine del ricorso dagli Avvocati Sciuto Filippo,

Giuseppe Ciaramella e Gianmaria Scopone, elettivamente domiciliate

presso lo studio del primo in Roma, via Emanuele Gianturco n. 6;

– ricorrenti –

contro

Agenzia delle Entrate;

– intimata –

avverso la sentenza n. 237/46/07 della Commissione tributaria

regionale della Campania, depositata il 22 gennaio 2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9

giugno 2010 dal consigliere relatore dott. Mario Bertuzzi;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del dott. IANNELLI

Domenico.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il Collegio:

letto il ricorso proposto dalla Edil Teverolese Continuance s.coop. r.l. in liquidazione e dalla Assimoco Assicurazioni s.p.a. per la cassazione della sentenza n. 237/40/07 della Commissione tributaria regionale della Campania.

che aveva respinto il loro appello per la riforma della pronuncia di primo grado che aveva rigettato il ricorso per l’annullamento del provvedimento di diniego e di recupero iva relativo al primo trimestre del 1999;

vista la relazione redatta ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ. dal consigliere delegato dott. Mario Bertuzzi, che ha concluso per la fondatezza del ricorso.

osservando che:

– “il primo motivo di ricorso, che denunzia nullita’ della sentenza per carenza assoluta di motivazione, appare manifestamente fondato, consistendo la motivazione del provvedimento impugnato in un mero richiamo ai motivi di accoglimento della decisione di primo grado, dovendo trovare applicazione il principio gia’ formulato da questa Corte secondo cui la motivazione c.d. per relazione), per ritenersi legittima, cioe’ rispondente al principio costituzionale secondo cui “Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati” (art. 111, comma 6), richiede comunque che il giudice esprima, sia pure in modo sintetico, le ragioni del proprio convincimento, in modo che il percorso argomentativo desumibile attraverso la parte motiva delle due sentenze risulti appagante e corretto, mentre laddove la motivazione, come nel caso di specie.

Sia del tutto assente o laconica, in quanto formulata in termini di mera adesione, e’ evidente che si e’ in presenza di una mera condivisione acritica di una tesi altrui, che non soddisfa l’obbligo di motivazione in quanto non da conto dell’esame e della valutazione compiuta dal giudice in merito alle questioni oggetto della controversia (Cass. n. 15483 del 2008; Cass. n. 3636 del 2007; Cass. n. 2268 del 2006);

rilevato che la relazione e’ stata regolarmente comunicata al Procuratore Generale, che non ha svolto controsservazioni, e notificata alle parti ricorrenti;

ritenuto che le argomentazioni e la conclusione della relazione mentano di essere interamente condivise, apparendo rispondenti sia a quanto risulta dall’esame della sentenza impugnata, che all’orientamento della giurisprudenza di questa Corte sopra menzionato;

che, pertanto, va accolto il primo motivo di ricorso e dichiarati assorbiti gli altri, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa, anche per la liquidazione delle spese, ad altra Sezione della Commissione tributaria regionale della Campania.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti gli altri;

cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la liquidazione delle spese, ad altra Sezione della Commissione tributaria regionale della Campania.

Cosi’ deciso in Roma, il 9 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA