Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18142 del 24/06/2021

Cassazione civile sez. lav., 24/06/2021, (ud. 04/03/2021, dep. 24/06/2021), n.18142

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1941/2020 proposto da:

A.J., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA

DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’Avvocato MONICA CASTIGLIONI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, Commissione Territoriale per il

Riconoscimento della Protezione Internazionale di Bologna – Sezione

distaccata di Forlì – Cesena, in persona del Ministro pro tempore,

rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i

cui Uffici domicilia ex lege in ROMA alla VIA DEI PORTOGHESI 12;

– resistente con mandato –

avverso il decreto numero cronologico 5883/2019 del TRIBUNALE di

BOLOGNA, depositato il 29/11/2019 R.G.N. 7761/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

04/03/2021 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. Con decreto del 29.11.2019 n. 5883 il Tribunale di Bologna, rigettando il ricorso D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35 bis, proposto avverso il provvedimento della competente Commissione territoriale, ha respinto le istanze volte al riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria, avanzate in via gradata da A.J., cittadino della Nigeria.

2. Il richiedente, in sintesi, aveva dichiarato di avere lasciato il proprio paese perchè, rientrato occasionalmente a casa, aveva visto il padre (che faceva riti magici) in una stanza, ove gli era stato vietato di entrare, insieme a due uomini e con una bambina che piangeva; aveva precisato che era scappato, inseguito dai due uomini e che era partito per il Lagos, andando poi in Niger, in Libia e arrivando infine in Italia; aveva specificato di temere di essere ucciso in caso di rientro in Patria.

3. A fondamento della decisione il Tribunale ha ritenuto le dichiarazioni rese inattendibili e ha rilevato la insussistenza dei presupposti per concedere le tutele richieste.

4. Avverso il provvedimento del Tribunale A.J. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

5. Il Ministero dell’Interno si è costituito al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. I motivi sono titolati come segue.

2. Primo motivo: “Nullità del decreto in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 5, per sopravvalutazione di piccole imprecisioni del narrato che, invece, nel suo insieme, risulta plausibile e coerente nonchè per violazione di legge ex art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e per la radicale carenza motivazionale in relazione a tutte le domande formulate”. Secondo motivo: “Nullità del decreto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b) e c) e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, sul mancato riconoscimento dello status di protezione sussidiaria”. Terzo motivo: “Nullità del decreto in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione ed erronea applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, per nona vere valutato l’esistenza di motivi di vulnerabilità che giustificano il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari”.

3. Prima di esaminare i motivi di impugnazione, occorre evidenziare che la procura speciale allegata al ricorso, autenticata nella firma dal difensore, non soddisfa i requisiti di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13.

4. Invero, nel caso in esame, va rilevato che la procura, conferita con atto separato e materialmente congiunto al ricorso, è priva della data di rilascio nonchè della correlata certificazione da parte del difensore, ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13 (Cass. n. 25447/2020; Cass. n. 15211/2020).

5. Nè tale originaria mancanza può essere sanata da un rilascio postumo perchè l’attestazione della data di rilascio deve intervenire contestualmente all’atto del conferimento della procura stessa, venendo meno, altrimenti, la sua funzione certificativa (Cass. 27232/2020).

6. La specialità della norma di cui all’art. 35 bis citato deriva, nel caso in esame, dalla peculiare connotazione pubblicistica che la “certificazione”, quale demandata al difensore, viene ad assumere nel contesto del conferimento della procura; per esso non si ha, infatti, “mera declinazione modale del sistema già congegnato all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 3 e art. 125 c.p.c., comma 3, demandandosi, invece, al difensore un atto di fidefacenza, con peculiare valore di riscontro, che il conferimento della procura è avvenuto posteriormente alla comunicazione del decreto impugnato” (cfr. Cass. n. 2955/2021).

7. Deve evidenziarsi, infine, per completezza, che la mera indicazione, nel testo della procura de qua, del provvedimento da impugnare, non consente, da sola, di superare il peculiare vizio da cui è affetta la procura medesima, atteso che il menzionato art. 35 bis, comma 13, quinto periodo, è evidentemente volto ad evitare eventuali prassi di rilascio della procura a ricorrere in Cassazione in un momento anteriore a quello del decreto oggetto di impugnazione.

8. In conclusione, in sostanziale adesione ai principi già affermati dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 1044/2020; Cass. n. 4069/2020; Cass. n. 14530/2020; Cass. 23733/2020; Cass. n. 26890/2020) il ricorso va dichiarato inammissibile.

9. Nulla va disposto in ordine alle spese di lite non avendo l’Amministrazione resistente svolto attività difensiva.

10. La Corte dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

11. All’esito della adunanza camerale il versamento di tale importo era stato posto a carico del difensore del ricorrente in applicazione ad un indirizzo interpretativo già più volte seguito.

12. Tuttavia, in base ad un principio generale, la deliberazione della sentenza civile, ancorchè risultante dal dispositivo compilato inerente alla medesima – salvo il caso, eccezionale, che del dispositivo stesso il legislatore preveda una immediata rilevanza esterna, con conseguente sua idoneità a determinare la cristallizzazione della decisione adottata – non esclude il potere-dovere del giudice di tenere conto di rilevanti sopravvenienze intervenute nel periodo successivo ad essa ed anteriore alla pubblicazione, e di provvedere, ove occorra, coerentemente con esse (arg. ex Cass. 11 aprile 1992, n. 4466).

13. Nella specie, è sopravvenuta Cass. S.U. 1 giugno 2021, n. 15177, che ha affermato il principio secondo cui: “il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione conseguente alla mancata presenza, all’interno della procura speciale, della data o della certificazione del difensore della sua posteriorità rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, va posto a carico della parte ricorrente e non del difensore, risultando la procura affetta da nullità e non da inesistenza”.

14. Di conseguenza, il Collegio riconvocatosi nella medesima composizione con modalità da remoto ha deliberato di modificare il dispositivo nella parte relativa al contributo unificato ponendo il relativo versamento a carico del ricorrente, come indicato in dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese del presente giudizio di cassazione. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 20012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 21 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2021

 

 

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