Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18142 del 15/09/2016


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Cassazione civile sez. VI, 15/09/2016, (ud. 08/03/2016, dep. 15/09/2016), n.18142

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – rel. Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

R.V.U. e T.G., rappresentati e difesi,

per procure speciali in calce al ricorso, dall’Avvocato Anna Rita

Moscioni, elettivamente domiciliati in Roma, via Acquedotto Paolo n.

22, presso Biagio Marinelli;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Prefetto pro

tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, è

domiciliato per legge;

– controricorrente –

avverso il decreto della Corte d’appello di Perugia n. 506/2014,

depositato il 18 marzo 2014.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell’8

marzo 2016 dal Presidente relatore Dott. Stefano Petitti.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che, con distinti ricorsi depositati presso la Corte d’appello di Perugia uno il 27 maggio 2011 e l’altro il 4 ottobre 2012, e poi riuniti, in riassunzione di quelli depositati presso la Corte d’appello di Roma, dichiaratasi incompetente, R.V. e T.G. chiedevano la condanna del Ministero dell’economia e delle finanze al pagamento dei danni non patrimoniali derivati dalla irragionevole durata di un giudizio iniziato dinnanzi al TAR Lazio nel 1996 e definito con sentenza depositata in data 8 marzo 2010;

che la Corte d’appello riteneva che la domanda fosse infondata, sussistendo circostanze concrete comprovanti positivamente l’assenza in capo ai ricorrenti del danno non patrimoniale legato al patema d’animo da attesa della decisione;

che, osservava la Corte, il giudizio presupposto era una controversia seriale, introdotta da un numero rilevante di ricorrenti, su una materia sulla quale vi erano già stati numerosi pronunciamenti da parte dei giudici amministrativi, anche del Consiglio di Stato, sia pure in sezione speciale nel 1993, e la sentenza che aveva concluso il giudizio presupposto metteva appunto in evidenza la inconsistenza delle pretese, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese;

che doveva quindi escludersi la sussistenza del patema d’animo in relazione ad una domanda il cui esito negativo era scontato già al momento della sua proposizione;

che per la cassazione di questo decreto i ricorrenti in epigrafe indicati hanno proposto ricorso sulla base di un unico motivo;

che il Ministero ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio ha deliberato l’adozione della motivazione semplificata nella redazione della sentenza;

che con l’unico motivo di ricorso i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, dell’art. 6, par. 1, della CEDU nonchè vizio di motivazione, dolendosi del fatto che la Corte d’appello abbia ritenuto non sussistente il patema d’animo per la irragionevole durata del giudizio presupposto sulla base di elementi – natura seriale della controversia, esito insperato del giudizio – inidonei a superare la presunzione di normale sussistenza del pregiudizio morale nel caso in cui venga violata la ragionevole durata del processo;

che, sostengono i ricorrenti, il diritto all’equa riparazione spetta a tutte le parti del giudizio a prescindere dall’esito dello stesso, a meno che non si versi in ipotesi di lite temeraria ovvero di abuso del processo: ma, nella specie, tali ipotesi non ricorrevano, essendo il processo durato quasi quattordici anni e non essendo stati evidenziati elementi certi di esclusione del danno non patrimoniale;

che il ricorso è fondato;

che il primo motivo di ricorso è fondato, alla luce del principio per cui “in tema di equa riparazione per durata irragionevole del processo, la manifesta infondatezza della domanda nel giudizio presupposto, ove non qualificata dal requisito soggettivo della temerarietà o abusività della lite, non rientra tra le cause di esclusione dell’indennizzo di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2-quinquies” (Cass. n. 18834 del 2015);

che, come chiarito da questa Corte (Cass. n. 21131 del 2015), “infondatezza manifesta e lite temeraria non sono, com’è noto, sintagmi dotati di valenza sinonimica, ma concorrono necessariamente tra loro per determinare un dato effetto legale (ad es. quello di cui all’art. 152 disp. att. c.p.c.: cfr. Cass. n. 13269/07). In particolare, nel caso di violazione del termine di durata ragionevole del processo, il diritto all’equa riparazione di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2, spetta a tutte le parti del processo, indipendentemente dal fatto che esse siano risultate vittoriose o soccombenti, costituendo l’ansia e la sofferenza per l’eccessiva durata i riflessi psicologici del perdurare dell’incertezza in ordine alle posizioni coinvolte nel processo, ad eccezione del caso in cui il soccombente abbia promosso una lite temeraria, o abbia artatamente resistito in giudizio al solo fine di perseguire proprio il perfezionamento della fattispecie di cui al richiamato art. 2, e dunque in difetto di una condizione soggettiva di incertezza. Dell’esistenza di queste situazioni, costituenti abuso del processo, deve dare prova puntuale l’Amministrazione, non essendo sufficiente, a tal fine, la deduzione che la domanda della parte sia stata dichiarata manifestamente infondata (Casa. n. 9938/10)”;

che, d’altra parte, non può trovare applicazione, nel caso di specie, la modificazione introdotta dalla L. n. n. 208 del 2015, nella L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2-quinquies, il quale ora prevede che “Non è riconosciuto alcun indennizzo: a) in favore della parte che ha agito o resistito in giudizio consapevole della infondatezza originaria o sopravvenuta delle proprie domande o difese, anche fuori dai casi di cui all’articolo 96 del codice di procedura civile; (…)”;

che, invero, l’art. 2, comma 2-quinquies, nel testo originario, era destinato ad essere applicato alle domande di equa riparazione introdotte successivamente alla data di entrata in vigore del D.L. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134 del 2012 (11 settembre 2012); e tale data deve ritenersi costituisca il limite per la possibile applicazione anche delle modificazioni introdotte dalla legge n. 208 del 2015 alle disposizioni della L. n. 89 del 2001, modificate nel 2012;

che, dunque, il presente giudizio, introdotto con ricorsi depositati presso la Corte d’appello di Roma nel 2008 e nel 2009, dichiaratasi incompetente, è soggetto all’applicazione delle disposizioni vigenti a quelle date, per le quali la manifesta infondatezza della domanda proposta nel giudizio presupposto non comporta di per sè la temerarietà della domanda stessa e la insussistenza del diritto all’equa riparazione;

che la Corte d’appello si è discostata dai richiamati principi, sicchè il ricorso deve essere accolto, con conseguente cassazione del decreto impugnato, con rinvio della causa alla Corte d’appello di Perugia, in diversa composizione, per nuovo esame della domanda di equa riparazione;

che al giudice di rinvio è demandata altresì la regolamentazione delle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa il decreto impugnato e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Perugia, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2 della Corte Suprema di Cassazione, il 8 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2016

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