Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18142 del 04/08/2010

Cassazione civile sez. trib., 04/08/2010, (ud. 09/06/2010, dep. 04/08/2010), n.18142

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – rel. est. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Equitalia Polis s.p.a., con sede in (OMISSIS), in persona

del

direttore sig. S.A. in virtu’ di procura speciale

per atto notaio Santangelo rep. 52837 racc. 14772 del 31.10.2008,

legale rappresentante, rappresentata e difesa per procura a margine

del ricorso dall’Avvocato Marasca Arturo, elettivamente domiciliata

nel suo studio in Roma, via Faravelli n. 22;

– ricorrente –

contro

Z.L., Z.A., P.G. e

P.B., residenti a (OMISSIS), rappresentati e

difesi per procura speciale atto notaio Cassano rep. 179.067 del

9.4.2009 dall’Avvocato prof. D’AYALA VALVA Francesco, elettivamente

domiciliati presso il suo studio in Roma, v.le Parioli n. 43;

– controricorrenti –

e

Agenzia delle Entrate;

– intimata –

avverso la sentenza n. 51/14/07 della Commissione tributaria

regionale del Veneto, depositata il 17 gennaio 2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9

giugno 2010 dal consigliere relatore dott. Mario Bertuzzi;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del dott. Iannelli

Domenico.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il Collegio:

letto il ricorso proposto dalla Equitalia Polis s.p.a., gia’ Gest Line s.p.a.. per la cassazione della sentenza n. 51/14/07 del 17.1.2008 della Commissione tributaria regionale del Veneto, che aveva dichiarato inammissibile, perche’ depositalo in fotocopia, il suo appello per la riforma della pronuncia di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto da M.F., Z. A. e Z.R., quali eredi di Zo.Ro., per l’annullamento di una cartella di pagamento emessa ai fini irpef in relazione all’annualita’ 1991;

letto il controricorso di Z.L., Z.A., P.G. e P.B., quali eredi di M. F. e Z.R.;

vista la relazione redatta ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc civ. dal consigliere delegato dott. Mario Bertuzzi, che ha concluso per la fondatezza del primo motivo di ricorso;

che il primo motivo di ricorso, che denunzia violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 18 e art. 22 investe la statuizione del giudice di secondo grado che ha dichiarato inammissibile l’atto di appello perche’ depositato in fotocopia, assumendo che la produzione in giudizio della fotocopia del ricorso notificato in luogo dell’originale non e’ causa di inammissibilita’ del ricorso, nemmeno sotto il profilo della autenticita’ della sottoscrizione del difensore, la quale non puo’ in tali casi definirsi mancante; che la relazione sul punto ha osservato che “il mezzo e’ manifestamente fondalo alla luce della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, ove l’appellante abbia depositato presso la Segreteria della Commissione tributaria adita, non gia’ l’originale del ricorso, ossia l’esemplare detratto introduttivo dell’appello restituito dall’ufficiale giudiziario all’esito del procedimento notificatorio con la relazione certificante la regolarita’ della vocativo in ius della parte appellata, ma una fotocopia dell’atto medesimo restituitole dall’ufficiale notificatore, risulta sostanzialmente osservato il combinato disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, comma 1, e art. 52, comma 2, che prescrive, in caso di giudizio di appello dinanzi alla C.T.R., promosso con atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, a norma dell’art. 137 c.p.c. e segg., che l’appellante debba, a pena di inammissibilita’, costituirsi depositando nella segreteria de giudice adito l’originale dell’atto (ossia l’esemplare restituito dall’ufficiale giudiziario notificatore con la relazione di cui all’art. 148 cod. proc. civ.) entro il termine di trenta giorni dalla data della realizzata notificazione, precisando che a tale conclusione si perviene applicando il canone ermeneutico secondo il quale e’ necessario dare alle norme processuali in genere, ed a quelle sul processo tributario in particolare, una lettura che, nell’interesse generale, l’accia bensi’ salva la funzione di garanzia che e’ istituzionalmente propria del processo e, pero’, consenta, per quanto possibile, di limitare al massimo l’operativita’ di irragionevoli sanzioni di inammissibilita’ in danno delle parti che di quella garanzia dovrebbero giovarsi (Cass. n. 1 8088 del 2004)”;

rilevato che la relazione e’ stata regolarmente comunicata al Procuratore Generale, che non ha svolto controsservazioni, e notificata alle parti: ritenuto che le argomentazioni e la conclusione della relazione meritano di essere interamente condivise, apparendo rispondenti sia a quanto risulta dall’esame degli atti di causa, che all’orientamento della giurisprudenza di questa Corte sopra menzionato, che qui va nuovamente ribadito; che gli altri motivi di ricorso vanno dichiarati assorbiti;

che, pertanto, il ricorso va accolto in relazione al primo motivo, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa, anche per la liquidazione delle spese, ad altra Sezione della Commissione tributaria regionale del Veneto.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la liquidazione delle spese, ad altra Sezione della Commissione tributaria regionale del Veneto.

Cosi’ deciso in Roma, il 9 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2010

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