Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18141 del 31/08/2020

Cassazione civile sez. II, 31/08/2020, (ud. 15/01/2020, dep. 31/08/2020), n.18141

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19949/2019 proposto da:

ADEBAYO Tosin, rappresentata e difesa dall’avvocato ORNELLA FIORE;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI

CASSAZIONE;

– intimati –

avverso il decreto n. cron. 3207/2019 del Tribunale di Torino,

depositato il 15/05/2019;

udita la relazione nella causa svolta nella camera di consiglio del

15/01/2020 dal Consigliere PICARONI Elisa.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. A.T., nata in Nigeria il 1 ottobre 1990, ricorre per la cassazione del decreto del Tribunale di Torino n. 3207/2019, pubblicato il 15 maggio 2019, che ha parzialmente riformato la decisione della Commissione territoriale per la protezione internazionale di Torino in data 18 giugno 2018, accogliendo la domanda di protezione umanitaria.

2. La Corte d’appello ha invece confermato il diniego del riconoscimento dello status di rifugiata nonchè della protezione sussidiaria.

2.1. Dopo avere sottolineato che la ricorrente, sentita per due volte dalla Commissione territoriale, aveva negato di essersi prostituita e di essere vittima di tratta, la Corte d’appello ha rilevato che dal racconto della ricorrente non emergevano elementi dai quali desumere il timore di persecuzioni in caso di reimpatrio.

2.2. Quanto alla protezione sussidiaria, la Corte d’appello ha evidenziato che la ricorrente non aveva allegato l’esistenza di procedimenti penali a suo carico, nè aveva fornito elementi dai quali desumere che fosse esposta al rischio di perdere la vita o comunque di essere, mentre l’area di provenienza, l’Edo State in Nigeria, non è caratterizzato da un livello di violenza indiscriminata di intensità tale da comportare che un civile, per il solo fatto di essere presente sul territorio, sarebbe esposto al rischio di un danno grave.

3. Il ricorso per cassazione è articolato in un motivo. Il Ministero dell’interno è rimasto intimato. La ricorrente ha depositato documenti.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente si deve rilevare l’inammissibilità della produzione documentale di parte ricorrente.

Come è noto, nel giudizio di legittimità non è consentito il deposito di documenti nuovi, da intendersi come quelli non prodotti nei gradi di merito e non depositati contestualmente al ricorso, con la sola eccezione dei documenti relativi all’ammissibilità del ricorso o alla nullità della sentenza impugnata (ex plurimis, Cass. 12/11/2018, n. 28999; Cass. 31/01/2004, n. 2125).

2. Con l’unico motivo di ricorso è denunciata violazione di degli artt. 1(A) 2 della Convenzione di Ginevra del 1951, 2, lett. e), D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 4 e 8 e si contesta l’omessa motivazione circa la sussistenza delle condizioni per il riconoscimento dello status di rifugiata alla ricorrente per le discriminazioni collegate alla condizione di infertilità.

3. Il motivo è inammissibile.

3.1. La condizione di infertilità della ricorrente è stata allegata in termini dubitativi, sia dinanzi al Tribunale sia in questa sede, e difatti nel ricorso odierno si fa riferimento alla “possibile infertilità della sig. A.” (pag. 11).

Il Tribunale non aveva alcuna ragione di motivare sulla discriminazione della donna non fertile in Nigeria, in assenza del presupposto nel caso specifico, sicchè neppure è configurabile l’omissione denunciata.

4. Il ricorso è rigettato senza pronuncia sulle spese, in mancanza di attività difensiva della parte intimata. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 15 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 31 agosto 2020

 

 

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