Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18141 del 15/09/2016


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Cassazione civile sez. VI, 15/09/2016, (ud. 08/03/2016, dep. 15/09/2016), n.18141

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – rel. Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

P.C.L., B.S., G.K.,

PA.Ma., I.M.P., PO.Gi., R.C.,

rappresentati e difesi, per procure speciali in calce al ricorso,

dall’Avvocato Bruno Forte, domiciliati in Roma, Piazza Cavour,

presso la Cancelleria civile della Corte suprema di cassazione;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Prefetto pro

tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, è

domiciliato per legge;

– controricorrente –

avverso il decreto della Corte d’appello di Perugia n. 1314/2013,

depositato il 18 luglio 2013.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell’8

marzo 2016 dal Presidente relatore Dott. Stefano Petitti;

sentito, per i ricorrenti, l’Avvocato Bruno Forte.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che, con distinti ricorsi depositati presso la Corte d’appello di Perugia dal 4 febbraio 2011 e poi riuniti, i ricorrenti in epigrafe indicati chiedevano la condanna del Ministero dell’economia e delle finanze al pagamento dei danni non patrimoniali derivati dalla irragionevole durata di un giudizio iniziato dinnanzi al TAR Lazio nel 1999, pendente alla data della domanda e poi definito con sentenza depositata in data 24 aprile 2012, avverso la quale veniva proposta impugnazione;

che la Corte d’appello, analizzando la sentenza del TAR che aveva rigettato la domanda dei ricorrenti, rilevava che la stessa, se al momento della proposizione poteva essere opinabile, certamente doveva essere considerata insuscettibile di accoglimento sin dall’anno 2000, per effetto di una legge di interpretazione autentica, che aveva chiarito la portata delle disposizioni invocate nel giudizio presupposto, in senso sfavorevole alle attese dei ricorrenti;

che la Corte d’appello rilevava poi che la proposizione della domanda di equa riparazione in modo frazionato da parte di soggetti che con il medesimo difensore avevano agito nel giudizio presupposto presentava elementi di abusività, e condannava i ricorrenti non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al pagamento della somma di Euro 1.000,00, ai sensi dell’art. 96 c.p.c., comma 3;

che per la cassazione di questo decreto i ricorrenti in epigrafe indicati hanno proposto ricorso sulla base di tre motivi;

che il Ministero ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio ha deliberato l’adozione della motivazione semplificata nella redazione della sentenza;

che con il primo motivo di ricorso i ricorrenti deducono la illegittimità del decreto impugnato per mancanza di considerazione e carenza di motivazione circa un fatto decisivo della controversia, ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5; violazione dell’art. 360 c.p.c., art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4; assoluto omesso esame circa alcuni fatti decisivi oggetto di discussione del merito, e segnatamente: omessa considerazione dell’avvenuta presentazione dell’istanza di prelievo nel 2008 e della presentazione della istanza di fissazione di udienza anche ai sensi del D.Lgs. n. 104 del 2010; omessa considerazione del fatto che essi avevano proposto ricorso alla CEDU in data 29 gennaio 2013, denunciando proprio la illegittimità della legge di interpretazione autentica sulla quale la Corte d’appello ha fondato il rigetto della domanda; mancata considerazione del fatto che essi avevano avanzato riserva di appello della sentenza al Consiglio di Stato;

che la Corte d’appello, assumono i ricorrenti, ha considerato solo il testo della sentenza del Tar e non ha tenuto conto che la valutazione in ordine alla legge di interpretazione autentica poteva mutare per effetto di un intervento della Corte costituzionale ovvero che in appello si potesse avere un esito diverso; nè avrebbe valutato la rilevanza delle istanze presentate anche nel 2011, nella speranza di un possibile superamento del disposto della legge di interpretazione autentica anche per effetto del ricorso proposto alla Corte europea censurando proprio la legge di interpretazione autentica e la sua contrarietà alla Convenzione;

che con il secondo motivo i ricorrenti denunciano violazione dell’art. 96 c.p.c., della L. n. 69 del 2009, art. 45, comma 12, dell’art. 58 della medesima legge, sostenendo la inapplicabilità dell’art. 96, comma 3, al caso di specie ratione temporis, atteso che i giudizi erano stati introdotti dinnanzi alla Corte d’appello di Roma prima del 4 luglio 2009;

che con il terzo motivo i ricorrenti deducono violazione ed illegittima applicazione dell’art. 96 c.p.c., comma 3, per l’eventualità che lo stesso possa essere ritenuto applicabile nel caso di specie, sostenendo che non ricorrerebbero i presupposti per l’applicazione della condanna che comunque presuppone da parte del soccombente un’azione o una resistenza contraddistinta, sotto il profilo soggettivo, da mala fede o colpa grave, nel mentre la Corte d’appello ha inteso sanzionare solo una modalità di introduzione del giudizio;

che il primo motivo di ricorso è fondato, alla luce del principio per cui “in tema di equa riparazione per durata irragionevole del processo, la manifesta infondatezza della domanda nel giudizio presupposto, ove non qualificata dal requisito soggettivo della temerarietà o abusività della lite, non rientra tra le cause di esclusione dell’indennizzo di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2-quinquies” (Cass. n. 18834 del 2015);

che, come chiarito da questa Corte (Cass. n. 21131 del 2015), “infondatezza manifesta e lite temeraria non sono, com’è noto, sintagmi dotati di valenza sinonimica, ma concorrono necessariamente tra loro per determinare un dato effetto legale (ad es. quello di cui all’art. 152 disp. att. c.p.c.: cfr. Cass. n. 13269/07). In particolare, nel caso di violazione del termine di durata ragionevole del processo, il diritto all’equa riparazione di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2, spetta a tutte le parti del processo, indipendentemente dal fatto che esse siano risultate vittoriose o soccombenti, costituendo l’ansia e la sofferenza per l’eccessiva durata i riflessi psicologici del perdurare dell’incertezza in ordine alle posizioni coinvolte nel processo, ad eccezione del caso in cui il soccombente abbia promosso una lite temeraria, o abbia artatamente resistito in giudizio al solo fine di perseguire proprio il perfezionamento della fattispecie di cui al richiamato art. 2, e dunque in difetto di una condizione soggettiva di incertezza. Dell’esistenza di queste situazioni, costituenti abuso del processo, deve dare prova puntuale l’Amministrazione, non essendo sufficiente, a tal fine, la deduzione che la domanda della parte sia stata dichiarata manifestamente infondata (Caos. n. 9938/10)”;

che, nel caso in esame, la Corte territoriale è incorsa nell’errore di equiparare l’infondatezza (neppure qualificata come manifesta) della domanda alla temerarietà dell’azione, traendone la conseguenza reiettiva che solo il concorso delle due condizioni avrebbe legittimato;

che, invero, la Corte d’appello, pur dando atto che al momento della sua proposizione la questione posta dai ricorrenti poteva essere opinabile, si è limitata al mero riscontro delle ragioni esposte dal TAR Lazio nella sentenza che ha rigettato la domanda, e segnatamente a rilevare che la domanda proposta dai ricorrenti nel giudizio presupposto era stata interessata da una disposizione di interpretazione autentica, che aveva determinato il rigetto di pretese analoghe a quelle azionate dai ricorrenti nel giudizio presupposto;

che, tuttavia, la Corte d’appello ha omesso di considerare che i ricorrenti hanno presentato nel corso del giudizio istanze di prelievo, così manifestando il proprio interesse ad una decisione di merito; hanno proposto appello avverso la decisione del TAR; hanno altresì proposto ricorso alla Corte europea dei diritti dell’uomo al fine di sentir accertare la illegittimità della norma di interpretazione autentica; e cioè ha omesso di considerare elementi che, ove tenuti presenti, avrebbero potuto condurre ad una differente decisione e comunque a ritenere sussistente il patema d’animo per la protrazione del giudizio per una durata irragionevole;

che, dunque, il primo motivo di ricorso va accolto, con conseguente assorbimento dei restanti motivi, concernenti l’applicazione, da parte della Corte d’appello, dell’art. 96 c.p.c.;

che, in conclusione, accolto il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, il decreto impugnato va cassato, con rinvio, per nuovo esame della domanda, alla Corte d’appello di Perugia, in diversa composizione;

che il giudice di rinvio provvederà altresì alla regolamentazione delle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa il decreto impugnato e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Perugia, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2 della Corte Suprema di Cassazione, il 8 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2016

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