Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18141 del 04/08/2010

Cassazione civile sez. trib., 04/08/2010, (ud. 09/06/2010, dep. 04/08/2010), n.18141

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – rel. est. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

cui domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

T.A., residente in (OMISSIS) rappresentato e difeso per

procura in calce al controricorso dagli Avvocati Di Bernardo Giovanni

e Francesco Falzone elettivamente domiciliato presso lo studio di

quest’ultimo in Roma, via Luigi Angeloni n. 4;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 635/40/07 della Commissione tributaria

regionale del Lazio, Sezione distaccata di Latina, depositata il 13

dicembre 2007;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9

giugno 2010 dal consigliere relatore dott. Mario Bertuzzi;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del dott. IANNELLI

Domenico.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il Collegio:

letto il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate per la cassazione della sentenza n. 635/40/07 del 13.12.2007 della Commissione regionale del Lazio. Sezione distaccata di Latina, che aveva respinto il suo appello per la riforma della pronuncia di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto da T.A. per l’annullamento dell’avviso di accertamento che, ai fini iva, gli contestava ricavi riferiti alla sua attività di mediatore immobiliare in relazione all’anno 1986;

letto il controricorso dell’intimato;

vista la relazione redatta ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ. dal consigliere delegato dott. Mario Bertuzzi, che ha concluso per la fondatezza del secondo motivo di ricorso, osservando che:

– il primo motivo di ricorso, che denunzia nullità della sentenza per mera apparenza della sua motivazione, non appare fondato, tenuto conto che dalla lettura della sentenza emerge una effettiva ed autonoma ratio decidendi avendo la Commissione regionale dato conto della soluzione raggiunta richiamando, sia. pure genericamente, il contenuto degli atti di causa e precisando che dagli stessi non risultano provati in modo sufficiente ne l’attività di mediatore immobiliare assentamene svolta dal contribuente nè ricavi ad essa collegabili”;

– “il secondo motivo di ricorso, che denunzia vizio di omessa motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5 per non avere a decisione impugnata scrutinato ed esaminato i precisi elementi di fatto indicati nell’atto di appello (con riguardo, in particolare, ai questionari inviati dalla Guardia di Finanza, alle comunicazioni di affitto presentate a firma dei T. per conto dei proprietari, all’inserimento dello stesso in un depliant turistico sotto la voce Agenzie Immobiliari, alla presenza nell’abitazione di una serie di cartelli, alle movimentazioni bancarie) a sostegno della pretesa tributaria, appare invece fondato, essendosi la Commissione regionale limitata ad un rinvio generico alla documentazione in atti, senza dar conto degli elementi di fatto indicati nell’atto di appello e quindi spiegare le ragioni per cui ha ritenuto gli stessi insufficienti a dimostrare i fatti posti a base dell’atto impugnato”;

– “il terzo motivo di ricorso, che denunzia violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51 e dell’art. 2697 c.c., va dichiarato assorbito”;

rilevato che la relazione è stata regolarmente comunicata al Procuratore Generale, che non ha svolto controsservazioni, e notificata alle parti;

ritenuto che le argomentazioni e la conclusione della relazione meritano di essere interamente condivise, apparendo rispondenti a quanto risulta dall’esame della sentenza impugnata, che ha respinto l’appello dell’Agenzia senza esporre, nemmeno in via sintetica, le ragioni per cui ha ritenuto che i dati e gli elementi di fatto acquisiti in causa non fossero sufficienti a dimostrare la contestazione fiscale, limitandosi sul punto ad un mero, e perciò generico ed insufficiente, richiamo agli atti di causa;

che, pertanto, il ricorso va accolto in relazione ai secondo motivo, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa, anche per la liquidazione delle spese, ad altra Sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio.

P.Q.M.

accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo e dichiara assorbito il terzo: cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la liquidazione delle spese, ad altra Sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio.

Così deciso in Roma, il 9 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2010

 

 

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