Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18140 del 31/08/2020

Cassazione civile sez. lav., 31/08/2020, (ud. 04/03/2020, dep. 31/08/2020), n.18140

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20321-2014 proposto da:

P.M.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE

SANTO 10, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO FOSCHIANI,

rappresentata e difesa dagli avvocati ALESSANDRO ROJCH, MICHELE

PONSANO;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e

quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. Società di Cartolarizzazione

dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE

BECCARIA N. 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto,

rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI, CARLA

D’ALOISIO, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 47/2014 della CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI SEZ.

DIST. DI SASSARI, depositata il 04/02/2014 R.G.N. 135/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/03/2020 dal Consigliere Dott. PAOLA GHINOY;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FRESA MARIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato VANESSA VITALE per delega verbale Avvocato MICHELE

PONSANO;

udito l’Avvocato LELIO MARITATO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. P.M.L. impugnava la cartella esattoriale notificata il 16.10.2010 con la quale le veniva ingiunto di pagare all’Inps la somma complessiva di Euro 2.353,17 per contributi a percentuale eccedenti il minimale dovuto alla gestione commercianti relativi alle annualità 2001, 2002 e 2003.

2. La Corte d’appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, in riforma della sentenza del Tribunale di Tempio Pausania, accoglieva il gravame proposto dall’INPS e riteneva che il credito azionato con la cartella suddetta non si fosse prescritto, costituendo validi atti interruttivi della prescrizione il verbale della Guardia di Finanza notificato il 31.7.2006 e l’accertamento dell’Agenzia delle entrate del 9.5.2008, aventi ad oggetto i redditi conseguiti per gli anni di causa. Valorizzava in proposito il D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 10 che ha unificato le procedure di accertamento e riscossione dei crediti.

3. Per la cassazione della sentenza P.M.L. ha proposto ricorso, affidato a tre motivi, cui l’INPS ha resistito con controricorso.

4. Questa Corte ha rimesso la causa alla pubblica udienza, ritenendo non sussistere i presupposti per il giudizio in camera di consiglio.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

5. Come primo motivo di ricorso P.M.L. deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 2943 c.c., per avere il giudice di merito accolto l’appello sulla base di un’eccezione di interruzione della prescrizione che non era mai stata formulata dall’Inps.

6. Come secondo motivo deduce la violazione dell’art. 115 c.p.c., per avere la Corte d’appello posto a fondamento della sentenza un fatto contestato, ovvero la notifica degli atti ritenuti interruttivi della prescrizione, ritenendolo erroneamente pacifico tra le parti.

7. Come terzo motivo deduce la violazione dell’art. 2943 c.c. e sostiene che la prescrizione può essere interrotta solo dal titolare del diritto e che l’atto deve consentire al destinatario la precisa individuazione del rapporto obbligatorio di cui si chiede l’adempimento, mentre nel caso nessuno dei due atti di accertamento in parola richiamava specificamente il creditore, nè il credito previdenziale.

8.Il primo motivo non è fondato.

9. La controeccezione di interruzione della prescrizione si configura come eccezione in senso lato, sicchè può essere rilevata anche d’ufficio dal giudice, in qualsiasi stato e grado del processo, purchè sulla base di allegazioni e prove ritualmente acquisite o acquisibili al processo.

10. L’assunto è consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, a far data dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 15661 del 2005. Più di recente, le stesse Sezioni Unite nella sentenza n. 10531 del 2013 hanno ricordato che tale rilievo d’ufficio non è subordinato neppure alla specifica e tempestiva allegazione della parte ed è ammissibile anche in appello, essendo sufficiente che i fatti risultino documentati ex actis; invero, il regime delle eccezioni si pone in funzione del valore primario del processo (cioè della giustizia della decisione), che resterebbe svisato ove anche le questioni rilevabili d’ufficio fossero subordinate ai limiti preclusivi di allegazione e prova previsti per le eccezioni in senso stretto.

11. Diversamente opinando, in sostanza si reintrodurrebbero surrettiziamente anche per le eccezioni in senso lato oneri di allegazione e prova valevoli per quelle in senso stretto, in pratica vanificando la distinzione. Ecco perchè in dottrina e nella motivazione di talune pronunce di questa Suprema Corte (v. Cass. n. 10871 del 2014, Cass. n. 10869 del 2014, Cass. n. 9068 del 2014, Cass. n. 8767 del 2014, Cass. n. 25075 del 2013, Cass. n. 23710 del 2013) opportunamente si adopera la locuzione di “allegazioni silenti”, per esse intendendosi anche soltanto le produzioni di documenti avvenute ad altro scopo.

12. Il principio vale a maggior ragione in materia di crediti previdenziali, la cui prescrizione è assoggettata per legge ad una disciplina specifica caratterizzata dal principio di ordine pubblico dell’irrinunciabilità (v. L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9; in tal senso v. da ultimo Cass. 17/03/2020, n. 7409 e precedenti ivi richiamati).

13. Il secondo motivo è inammissibile.

Va qui rimarcato come la giurisprudenza di questa Corte sia costante nel ritenere che “la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è apprezzabile, in sede di ricorso per cassazione, nei limiti del vizio di motivazione di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, e, quanto a quest’ultimo, che il controllo di logicità del giudizio di fatto, consentito da tale ultima disposizione, non equivale alla revisione del “ragionamento decisorio”, ossia dell’opzione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata, posto che una simile revisione, in realtà, non sarebbe altro che un giudizio di fatto e si risolverebbe sostanzialmente in una sua nuova formulazione, contrariamente alla funzione assegnata dall’ordinamento al giudice di legittimità”, con la conseguenza che “risulta del tutto estranea all’ambito del vizio di motivazione ogni possibilità per la Suprema Corte di procedere ad un nuovo giudizio di merito attraverso la autonoma, propria valutazione delle risultanze degli atti di causa” (v. fra le altre, da ultimo, Cass. 14/08/2017 n. 20103 e in precedenza, ex aliis, Cass. 01/09/2011 n. 17977, Cass. 16/11/2011 n. 27197). L’intervento di modifica dell’art. 360 c.p.c., n. 5 operato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), conv. con mod. in L. 7 agosto 2012, n. 134 (applicabile, ratione temporis, alla fattispecie in esame), ha comportato, poi, un’ ulteriore sensibile restrizione dell’ambito di controllo sulla motivazione in sede di giudizio di legittimità (v. Cass. Sez. Un., 07/04/2014, n. 8053), sicchè l’anomalia motivazionale denunciabile attiene all’esistenza della motivazione in sè, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili, nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, escluso che rilevi il mero difetto di sufficienza. Ne consegue che l’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sè vizio di omesso esame di un fatto decisivo se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. Sez. Un. 22/09/2014, n. 19881).

14. Nel caso, la Corte territoriale ha riferito a pg. 5 della sentenza che il verbale della Guardia di Finanza era stato notificato in data 9.5.2008 e l’accertamento dell’Agenzia delle Entrate il 9.5.2008; il motivo quindi si pone in inammissibile contrapposizione alla valutazione degli atti di causa effettuata dal giudice di merito.

15. Il terzo motivo è infondato.

Questa Corte ha chiarito (Cass. n. 17769 del 08/09/2015, Cass. n. 5439 del 24/2/2019) che in tema di iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali in forza del D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 1 l’Agenzia delle entrate svolge, a norma del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis (a partire dalle dichiarazioni del 1999, ossia per i redditi del 1998), un’attività di controllo sui dati denunciati dal contribuente, richiedendo anche il pagamento dei contributi e premi omessi o evasi, con successiva trasmissione all’INPS, sicchè ove il maggior contributo previdenziale dovuto sia accertato dall’Agenzia delle entrate prima dello spirare del termine di prescrizione, la notifica dell’avviso di accertamento incide sia sul rapporto tributario che su quello contributivo previdenziale, determinando l’interruzione della prescrizione anche in favore dell’INPS.

16. In virtù della medesima unificazione delle procedure di accertamento e riscossione dei contributi e delle imposte sui redditi, deve ritenersi idoneo atto di interruzione della prescrizione contributiva anche l’accertamento compiuto dalla Guardia di Finanza, che ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 33 coopera con gli uffici delle imposte per l’acquisizione e il reperimento degli elementi utili ai fini dell’accertamento dei redditi e per la repressione delle violazioni delle leggi sulle imposte dirette, quando da esso emerga un reddito diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione, che venga assunto quale presupposto per la contestazione di un’evasione contributiva.

17. Segue coerente il rigetto del ricorso.

18. Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

19. Ai sensi del D.Lgs. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 1.500,00 per compensi professionali, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, rimborso delle spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.Lgs. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto.

Si dà atto che il presente provvedimento è sottoscritto dal solo presidente del collegio per impedimento dell’estensore, ai sensi del D.P.C.M. 8 marzo 2020, art. 1, comma 1, lett. a).

Così deciso in Roma, il 4 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 31 agosto 2020

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