Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1814 del 28/01/2021

Cassazione civile sez. VI, 28/01/2021, (ud. 26/11/2020, dep. 28/01/2021), n.1814

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18843-2019 proposto da:

O.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TAGLIAMENTO N. 45,

presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO DELL’UNTO, rappresentato e

difeso dall’avvocato CLAUDIO ROBERTO SANTARELLI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto n. R.G. 5199/2018 del TRIBUNALE di BRESCIA,

depositato il 06/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO

MARULLI.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con il ricorso in atti si impugna l’epigrafato decreto, con il quale il Tribunale di Brescia, attinto dal ricorrente ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis, ha confermato il diniego di protezione internazionale pronunciato nei suoi confronti dalla Commissione territoriale e ne ha inoltre respinto la richiesta di protezione umanitaria e se ne chiede la cassazione sul rilievo 1) dell’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, avendo il decidente ritenuto scarsamente credibile la sua storia personale senza però spiegare i motivi di detto convincimento; 2) della violazione ed errata applicazione delle norme in materia di protezione sussidiaria ovvero del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, artt. 7 e 8, avendo il decidente erroneamente denegato i presupposti per il riconoscimento di un’inequivoca ipotesi di persecuzione, nonchè del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett b), avendo il decidente ricusato l’accesso alla protezione sussidiaria nella convinzione inveritiera che le minacce contro il richiedente sarebbero inesistenti; 3) della violazione ed errata applicazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, avendo il decidente rigettato la domanda in punto di protezione umanitaria senza allegare alcun elemento a sostegno della propria decisione.

Non ha svolto attività difensiva il Ministero intimato non essendosi il medesimo costituito con controricorso ex art. 370 c.p.c., ma solo a mezzo di “atto di costituzione” ai fini della partecipazione all’udienza pubblica inidoneo allo scopo.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il primo motivo di ricorso è inammissibile rappresentando un vizio motivazionale non più scrutinabile alla stregua della riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione conseguente alla riscrittura dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in considerazione del quale, ove in relazione al provvedimento impugnato non sia ravvisabile un’anomalia motivazionale costituente violazione di legge costituzionalmente rilevante, il vizio di motivazione è denunciabile per cassazione solo in caso di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

Evenienze, queste, nella specie non ravvisabili considerato che il provvedimento impugnato è assistito da congrua ed adeguata motivazione.

3.1. Entrambe le doglianze esternate con il secondo motivo di ricorso sono inammissibili.

3..2. Quanto alla prima, il Tribunale ha escluso sia la sussistenza delle ragioni legittimanti l’accesso al rifugio (“… in nessuna parte del racconto risulta delineabile la sussistenza di un motivo di persecuzioni ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 8”), che la ricorribilità nella specie delle ipotesi disciplinate dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), (“… non risultando un concreto pericolo che il richiedente in caso di rimpatrio corra il rischio di subire una pena capitale o di essere ucciso o di essere sottoposto a tortura o altro trattamento inumano”).

3.3. Quanto alla seconda – evidentemente da riferirsi alla fattispecie di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett c), – il Tribunale, in ciò confortato dalla consultazione dei report delle organizzazioni internazionali, ha evidenziato che, sebbene la situazione dell'(OMISSIS), da cui proviene il ricorrente, sia interessata dalle tensioni tra gruppi militanti e compagnie petrolifere, non è tuttavia riscontrabile una situazione di violenza indiscriminata e di conflitto generalizzato.

Rispetto a questo complessivo quadro di giudizio le declinate doglianze non sviluppano alcun contenuto critico limitandosi a manifestare un mero dissenso motivazionale che non può trovare seguito alcuno nell’indiretta perorazione a procedere al rinnovato apprezzamento delle risultanze processuali a cui esso mette conclusivamente capo.

4. Anche il terzo motivo è inammissibile postulando un’omissione motivazionale che, oltre a non poter trovare sbocco nei termini formulati, non rispecchia la sottostante realtà processuale, posto che il Tribunale ha escluso la sussistenza delle condizioni per accedere alla richiesta misura sia sotto l’aspetto della vulnerabilità soggettiva sia sotto l’aspetto dell’integrazione sociale.

Il motivo perciò rinnova l’istanza di una generica revisione del deliberato di merito estranea peraltro al giudizio di legittimità.

5. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.

6. Nulla spese in difetto di costituzione avversaria e doppio contributo ove dovuto.

PQM

Dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ove dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il nella Camera di consiglio della VI-I sezione civile, il 26 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2021

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