Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1814 del 28/01/2014
Civile Ord. Sez. 6 Num. 1814 Anno 2014
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: BUCCIANTE ETTORE
ORDINANZA
sul ricorso 609-2012 proposto da:
CAUDULLO RAFFAELE CDLRFL43C08C351Z, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA ORVIETO 1, presso il proprio studio,
rappresentato e difeso da se medesimo;
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contro
AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE REGIONALE DI
PALERMO,
PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA
CORTE D’APPELLO DI PALERMO;
–
intimate
–
avverso l’ordinanza R.G. 813/2010 della CORTE D’APPELLO di
PALERMO del 13.10.2011, depositata il 26/10/2011;
Data pubblicazione: 28/01/2014
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
26/11/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ETTORE BUCCIANTE.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ROSARIO
GIOVANNI RUSSO.
Ric. 2012 n. 00609 sez. M2 – ud. 26-11-2013
-2-
La Corte
ritenuto che:
– si è proceduto nelle forme di cui all’art.
– la relazione depositata in cancelleria è
del seguente tenore:
«Con decreto del 12 luglio 2010 la terza Corte d’assise di Palermo ha respinto l’istanza
proposta dall’avvocato Raffaele Caudullo per
ottenere la liquidazione delle spettanze professionali dovutegli dallo Stato per aver svolto
davanti alla Corte di cassazione la difesa di
ufficio dell’imputato Vito Plaenza, il quale era
stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
Impugnata dall’avvocato Raffaele Caudullo, la
decisione è stata confermata dal Presidente della
Corte d’appello di Palermo, che con ordinanza del
26 ottobre 2011 ha rigettato l’opposizione,
rilevando che non era stato documentato il previo
esperimento delle procedure di recupero del
credito.
L’avvocato Raffaele Caudullo ha proposto ricorso per cassazione, in base a un motivo. Gli
intimati non hanno svolto attività difensiva in
questa sede.
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380-bis c.p.c;
Il giudizio a quo si è svolto in contraddittorio tra l’avvocato Raffele Caudullo, la Procura
pello di Palermo e l’Agenzia delle entrate direzione regionale di Palermo.
Con la sentenza 29 maggio 2012 n. 8516 questa
Corte a sezioni unite ha ritenuto: «Posto che il
procedimento di opposizione ex art. 170 d.P.R. n.
155 del 2002 presenta, anche se riferito a liquidazioni inerenti ad attività espletate ai fini di
giudizio penale, carattere di autonomo giudizio
contenzioso avente ad oggetto controversia di
natura civile incidente su situazione soggettiva
dotata della consistenza di diritto soggettivo
patrimoniale, parte necessaria dei procedimenti
suddetti deve considerarsi ogni titolare passivo
del rapporto di debito oggetto del procedimento;
con la conseguenza, che nei procedimenti di
opposizione a liquidazione inerenti a giudizi
civili e penali suscettibili di restare a carico
dell'”erario”, anche quest’ultimo, identificato
nel Ministero della Giustizia, è parte necessaria».
In applicazione di questo principio, si ri609/2012
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generale della Repubblica presso la Corte d’ap-
tiene che l’ordinanza impugnata debba essere
cassata con rinvio al Presidente della Corte
d’appello di Palermo, affinché nuovamente provveda sull’opposizione, previamente disponendone la
notificazione al Ministero della giustizia»;
– le parti non si sono avvalse delle facoltà
di cui al secondo comma dell’art. 380-bis c.p.c.;
– il collegio concorda con le argomentazioni
svolte nella relazione e le fa proprie;
– – l’ordinanza impugnata deve pertanto essere cassata con rinvio al Presidente della Corte
d’appello di Palermo, in persona di diverso
magistrato, cui viene anche rimessa la pronuncia
sulle spese del giudizio di legittimità;
P.Q.M.
pronunciando sul ricorso,
cassa l’ordinanza
impugnata con rinvio al Presidente della Corte
d’appello di Palermo, in persona di diverso
magistrato, cui rimette anche la pronuncia sulle
spese del giudizio di legittimità.
Roma, 26 novembre 2013
Il Presidente
(Umberto Go oni)
Il Funzionario Giudizia
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