Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1814 del 26/01/2011

Cassazione civile sez. trib., 26/01/2011, (ud. 03/12/2010, dep. 26/01/2011), n.1814

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARLEO Giovanni – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Società EMIRATES;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio

n. 158/38/07, depositata il 30 luglio 2007.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3

dicembre 2010 dal Relatore Cons. Dott. Biagio Virgilio.

La Corte:

Fatto

FATTO E DIRITTO

ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 158/38/07, depositata il 30 luglio 2007, con la quale, accogliendo gli appelli riuniti della società Emirates, è stato ad essa riconosciuto il diritto al rimborso dell’IRAP venata per gli anni 1998/2001. La contribuente non si è costituita.

2. Il ricorso, con il cui unico motivo si denuncia la violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, per avere il giudice a quo implicitamente rigettato l’eccezione di parziale decadenza della contribuente dal diritto al rimborso per tardività della relativa istanza (eccezione formulata dall’Ufficio sin dal primo grado e riproposta in appello, come risulta dagli atti depositati), appare manifestamente fondato, alla luce del consolidato principio della giurisprudenza di questa Corte secondo il quale il termine di decadenza per la presentazione dell’istanza di rimborso, previsto dal citato art. 38, decorre dal versamento del saldo nel caso in cui il relativo diritto derivi da un’eccedenza degli importi anticipatamente corrisposti rispetto all’ammontare del tributo che risulti al momento del saldo complessivamente dovuto, oppure rispetto ad una successiva determinazione in via definitiva dell’an e del quantum dell’obbligazione fiscale, mentre non può che decorrere dal giorno dei singoli versamenti in acconto nel caso in cui, come nella fattispecie deve ritenersi, questi già all’atto della loro effettuazione risultino parzialmente o totalmente non dovuti, poichè in questa ipotesi l’interesse e la possibilità di richiedere il rimborso sussistono sin da tale momento (ex plurimis, da un. Cass. n. 13478 del 2008).

3. Si ritiene, pertanto, che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per manifesta fondatezza”;

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata all’Avvocatura Generale dello Stato;

che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie.

Considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, riaffermato il principio di diritto sopra richiamato, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio, la quale procederà a nuovo esame della controversia, uniformandosi al detto principio, oltre a provvedere in ordine alle spese anche del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio.

Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2011

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