Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1814 del 24/01/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1814 Anno 2018
Presidente: D’ASCOLA PASQUALE
Relatore: GIUSTI ALBERTO

ORDINANZA
sul ricorso 3913-2017 proposto da:
SIT EXPORT SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA S.
TOMMASO D’AQUINO 116, presso lo studio dell’Avvocato
STEFANO FIORELLI, che la rappresenta e difende unitamente agli
Avvocati DAVIDE LORENZO RICCARDI, RENATA
RAMBOZZI;
– ricorrente contro
LA FAVORITA LIVE SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
VULCI 9, presso lo studio dell’Avvocato GAETANO SEVERINI,
che la rappresenta e difende unitamente agli Avvocati BRUNO
PRETTE, ROBERTA CHIALE;
– contron.corrente –

Data pubblicazione: 24/01/2018

avverso la sentenza n. 648/2016 del TRIBUNALE di CUNEO,
depositata il 07/07/2016.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

Ritenuto che il Giudice di pace di Savigliano, con sentenza in data 2
luglio 2013, in accoglimento della domanda proposta dalla SIT Export
s.r.1., ha condannato la convenuta La Favorita Live s.r.l. al pagamento,
in favore dell’attrice, della somma di euro 1.587,81, oltre accessori, a
titolo di provvigioni di agenzia;
che il Tribunale di Cuneo, con sentenza in data 7 luglio 2016, ha
accolto l’appello della Favorita Live e, in riforma integrale della
pronuncia di primo grado, ha respinto la domanda proposta dalla SIT;
che il Tribunale ha rilevato che non è sufficiente produrre fatture
inter partes relative comunque a rapporti pregressi tra le parti che nulla
rilevano con riferimento al rapporto sottostante la fattura di cui SIT
Export ha chiesto il pagamento;
che secondo il Tribunale, la complessiva valutazione delle
dichiarazioni dei testimoni non consente di ritenere provato — per il
periodo cui si riferisce la richiesta — il rapporto di agenzia ovvero la
conclusione di qualsivoglia affare;
che — ha rilevato il Tribunale — le testi Marcialis e Bergese hanno
riferito di non essere a conoscenza o di negare l’esistenza di un
rapporto tra le parti, e la teste Bergese, in particolare, ha dichiarato che
non le risulta che fra La Favorita Live e la SIT Export vi fossero
accordi o contratti di agenzia;

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15/12/2017 dal Consigliere ALBERTO GIUSTI.

che per la cassazione della sentenza del Tribunale la SIT Export ha
proposto ricorso, con avviato alla notifica il 7 febbraio 2017, sulla base
di un motivo;
che l’intimata ha resistito con controricorso;
che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.,

dell’adunanza in camera di consiglio.
Considerato che con l’unico mezzo la ricorrente denuncia violazione
o falsa applicazione di norma di diritto ai sensi e per gli effetti dell’art.
360, n. 3, cod. proc. civ. in relazione all’art. 2697 cod. civ. e omesso
esame di documenti probatori e conseguente contraddittoria
motivazione sul punto decisivo della controversia ex art. 360, n. 5, cod.
proc. civ. in relazione all’art. 2725 cod. civ.;
che la ricorrente dichiara di non contestare, anche se non
condivide, “la diversa valutazione ovvero interpretazione data dal
Tribunale di Cuneo rispetto a quella data dal Giudice di pace di
Savigliano in merito agli elementi probatori emersi nel giudizio di
primo grado”, ma afferma di voler censurare “l’omessa considerazione
e/o applicazione da parte del Tribunale di Cuneo del principio di cui
all’art. 2697 cod. civ. e contestualmente l’omessa considerazione di
elementi probatori la cui semplice valutazione avrebbe portato a
diverse conseguenze”;
che secondo la ricorrente, il giudice di secondo grado avrebbe
errato a ritenere non dimostrata l’esistenza di un rapporto di agenzia
sulla base dell’insufficienza della produzione di fatture inter partes
relative a rapporti pregressi;
che il Tribunale avrebbe omesso di considerare documenti
ritualmente prodotti in giudizio e su cui vi era stato rituale
contraddittorio;
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è stata comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione

che la ricorrente chiede che tale omissione venga rilevata anche
‘`con riferimento al disposto di cui all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., nel
punto in cui la cassazione del provvedimento impugnato è ammissibile
per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto
controverso e decisivo per il giudizio”;

giudice di secondo grado, consistente “nell’omesso esame di una
circostanza (documenti probatori — cfr. docc. 7-8-9 fascicolo primo
grado SIT Export s.r.1.) rilevante per la decisione, essendo la omissione
evidenziata tale da far ritenere, attraverso un giudizio di certezza, che
se fosse stata valutata dal Tribunale di Cuneo avrebbe comportato una
diversa soluzione della controversia”;
che il motivo è inammissibile;
che la decisione del Tribunale è fondata su una valutazione delle
risultanze probatorie congrua, logicamente articolata e priva di mende
giuridiche: sul rilievo che le fatture pregresse nei rapporti tra le parti
non sono dimostrative del rapporto sottostante la nuova fattura di cui
SIT Export ha chiesto il pagamento, e sulla valutazione delle

deposizioni testimoniali, che hanno escluso — per il periodo cui si
riferisce la richiesta di provvigioni — il rapporto di agenzia ovvero la
conclusione di qualunque affare;
che il motivo sottopone alla Corte, nella sostanza, profili relativi al
merito della valutazione delle prove, che sono insindacabili in sede di
legittimità, quando — come nel caso di specie — risulta che il giudice di
merito ha esposto in modo ordinato e coerente le ragioni che
giustificano la sua decisione, sicché deve escludersi tanto la “mancanza
assoluta della motivazione sotto l’aspetto materiale e grafico”, quanto
la “motivazione apparente”, o il “contrasto irriducibile tra affermazioni
inconciliabili”, figure queste — manifestazione di violazione di legge
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che la società ricorrente si duole del vizio, nella sentenza resa dal

costituzionalmente rilevante sotto il profilo della esistenza della
motivazione — che circoscrivono l’ambito in cui è consentito il
sindacato di legittimità dopo la riforma dell’art. 360 cod. proc. civ.
operata dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7
agosto 2012, n. 134, fermo restando che l’omesso esame di elementi

— non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo
qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in
considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto
di tutte le risultanze probatorie (Cass., Sez. U, 7 aprile 2014, n. 8053);
che neppure è configurabile la dedotta violazione dell’art. 2697
cod. civ., posto che la violazione del precetto di cui alla citata
disposizione si configura soltanto nell’ipotesi che il giudice abbia
attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne è
gravata secondo le regole dettate da quella norma, non anche quando,
a seguito di una valutazione — che si assuma incongrua — delle
acquisizioni istruttorie, il giudice abbia in ipotesi errato nel ritenere che
la parte onerata abbia assolto tale onere, poiché in questo caso vi è
soltanto una questione relativa all’apprezzamento sull’esito della prova
(Cass., Sez. III, 5 settembre 2006, n. 19064);
che il ricorso è rigettato;
che le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la
soccombenza;
che ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
(inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012), applicabile
ratione ternporis

(essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30

gennaio 2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento
del contributo unificato da parte della ricorrente, a norma del comma

1-bis dello stesso art. 13.
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istruttori — ai sensi del nuovo testo del n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ.

P. Q. M.
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese
processuali sostenute dalla controricorrente, che liquida in complessivi
euro 600, di cui euro 500 per compensi, oltre alle spese generali nella
misura del 15`)/0 e agli accessori di legge;

inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228/12 — la sussistenza dei
presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore
importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il
ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione
civile, il 15 dicembre 2017.
Il Presidente

dichiara — ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/02,

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