Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18139 del 26/07/2013


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 18139 Anno 2013
Presidente: CARNEVALE CORRADO
Relatore: PICCININNI CARLO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Sambo Domenico, elettivamente domiciliato in Roma, via
Gramsci 28, presso l’avv. Manilio Franchi, che con
l’avv. Michele Massella lo rappresenta e difende giusta
delega in atti;

ricorrente

contro
Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo s.p.a., in
persona del legale rappresentante, elettivamente
domiciliata in Roma, via F. Confalonieri 5, presso
l’avv. Luigi Manzi, che con l’avv. Mirella Cavestro la
rappresenta e difende giusta delega in atti;

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– controrícorrente –

Data pubblicazione: 26/07/2013

avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia n.
1495 del 5.9.2005.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 14.6.2013 dal Relatore Cons. Carlo
Piccininni;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Sergio Del Core, che ha concluso per il
rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione del 2.11.1994 Domenico Sambo
conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Padova la
Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo s.p.a., per
sentirla condannare al risarcimento del danno subito a
seguito dell’illegittimo protesto di numerosi assegni
bancari, elevati benché il conto corrente sul quale
erano stati tratti fosse fornito della necessaria
provvista.
La banca, costituitasi, deduceva l’infondatezza della
richiesta, sotto il duplice aspetto che il conto
corrente in questione era intestato alla Sambo di
Domenico Sambo & C. s.a.s. e che il saldo contabile
invocato dall’attore non coincideva con quello
disponibile.
Il tribunale, affermata la fondatezza del secondo

2

Udito l’avv. Albini per la controricorrente;

profilo sopra considerato, rigettava la domanda con
decisione che, impugnata dal Sambo, veniva confermata
dalla Corte di Appello di Venezia, che rilevava come la
responsabilità fatta valere dal preteso danneggiato
fosse di natura extracontrattuale e che al riguardo non

banca.
Avverso la decisioneU Sambo proponeva ricorso per
cassazione affidato a tre motivi, cui resisteva la
Cassa di Risparmio con ” memoria di costituzione ”
La controversia veniva quindi decisa all’esito
dell’udienza pubblica del 14.6.2013.
Motivi della decisione
Con i motivi di impugnazionaSambo ha rispettivamente
denunciato:
1 ) vizio di motivazione con riferimento alla ,
mancanza di elementi probatori forniti dal Sig. Sambo
Domenico a sostegno della domanda formulata “. La Corte
territoriale avrebbe infatti omesso di considerare che
gli assegni erano stati emessi dopo l’avvenuta
ricezione degli estratti conto, dai quali risultava
l’esistenza della provvista;
2 ) violazione degli artt. 191, 61 c.p.c., in relazione
al diniego di ammissione della sollecitata consulenza
tecnica contabile, il cui espletamento sarebbe stato

3

fosse stata data prova dell’illecita condotta della

viceversa necessario al fine di ” ricostruire i metodi
e i tempi di accredito degli assegni sotto l’aspetto
tecnico – contabile “;
3 ) violazione dell’art. 2043 c.c., perché il danno
sarebbe stato ” in re ipsa “, automaticamente derivante

Il ricorso è infondato.
Quanto al primo motivo si osserva che la Corte di
Appello, dopo aver rilevato ” che la responsabilità
fatta valere dal Sambo è palesemente di natura
extracontrattuale “, ha poi ritenuto che l’appellante
non avesse ” fornito gli occorrenti elementi probatori
a sostegno della domanda “, segnatamente per il fatto
che gli estratti conto mensili ” recanti un saldo a
credito della società correntista ” avrebbero attestato
il saldo finale alla data dell’ultimo giorno del mese,
nel corso del quale sarebbero state effettuate numerose
operazioni, e ciò non avrebbe consentito di verificare
che gli assegni protestati fossero interamente coperti
al momento della presentazione.
Per di più – secondo il giudice del gravame – sarebbe
stato necessario tener conto dell’intervallo temporale
intercorrente tra le girate dei titoli per l’incasso a
favore della banca e l’accredito sul conto dei relativi
importi, profili non considerati dall’appellante, che

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dall’illegittima elevazione del protesto.

al riguardo si sarebbe infatti limitato ad opporre
argomentazioni
••

\N

alquanto approssimative, apparendo

totalmente disancorate da precisi riferimenti contabili
\N

A fronte dunque di tale motivato giudizio, basato su

contrapposto una propria difforme valutazione del
materiale probatorio acquisito, in particolare senza
curarsi di denunciare i profili astrattamente idonei a
comprovare l’asserita erroneità della decisione
adottata e insistendo nel ribadire le prospettazioni
precedentemente offerte alla Corte territoriale (
essenzialmente

consistenti

nella

copertura

degli

assegni ), e da questa non condivise.
Con il secondo motivASambo si è poi lamentato della
mancata ammissione di CTU, finalizzata all’accertamento
dei reali movimenti del conto corrente, consulenza il
cui espletamento era stato negato per essere la
richiesta

%N

probatori

N\

non sostenuta dai minimi riferimenti
e apparentemente finalizzata

NN

ad

acquisire direttamente elementi di giudizio, supplendo
in definitiva alle palesi lacune dell’attività
assertiva e probatoria della parte stessa ”
_.

Si tratta anche in tale ipotesi di valutazione di

merito sufficientemente e non illogicamente motivata,

rilievi non viziati sul piano logico, il Sambo ha

contrastata

con l’argomento già rappresentato e

disatteso dalla Corte di appello, incentrato
sull’affermata necessità di una verifica tecnica a
conforto del proprio assunto difensivo.
Il terzo motivo di impugnazione rimane assorbito

essendosi il Sambo lamentato della motivazione con la
quale la Corte territoriale non aveva riconosciuto il
risarcimento del danno, mancato riconoscimento che
viceversa risulta essere semplicemente conseguente
all’accertata insussistenza dell’illecito denunciato.
Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato, con
condanna del ricorrente, soccombente, al pagamento
delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in
dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese del giudizio di legittimità,
liquidate in

e

6.200, di cui

oltre agli accessori di legge.
Roma, 14.6.2013

er1/4AAVL. ‘‘f: 5

6.000 per Fom n ,Y

dall’esito negativo delle censure sopra esaminate,

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