Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18139 del 24/06/2021

Cassazione civile sez. lav., 24/06/2021, (ud. 04/03/2021, dep. 24/06/2021), n.18139

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1903/2020 proposto da:

F.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI GRACCHI 137,

c/o STUDIO MONTEFIORI-CUCINA, rappresentato e difeso dall’avvocato

MASSIMO GARDINI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, Commissione Territoriale per il

Riconoscimento della Protezione Internazionale di Bologna – Sezione

di Forlì – Cesena;

– intimato –

avverso il decreto numero cronologico 6225/2019 del TRIBUNALE di

BOLOGNA, depositato il 12/12/2019 R.G.N. 5709/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

04/03/2021 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. Con decreto del 12.12.2019 n. 6225 il Tribunale di Bologna, rigettando il ricorso D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35 bis, proposto avverso il provvedimento della competente Commissione territoriale, ha respinto le istanze volte al riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria, avanzate in via gradata da F.S., cittadino del Bangladesh.

2. Il richiedente, in sintesi, aveva dichiarato di avere lasciato il suo Paese di origine perchè aveva contratto un debito con un usuraio che non era riuscito ad onorare e, quindi, di essere venuto in Italia, dopo avere attraversato diversi paesi ove era stato minacciato e picchiato, per lavorare ed inviare i soldi alla sua famiglia in Bangladesh.

3. A fondamento della decisione il Tribunale ha rilevato la mancanza di ogni requisito per concedere le tutele richieste.

4. Avverso tale provvedimento F.S. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi e ha depositato memoria.

5. Il Ministero dell’Interno non ha svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. I motivi sono titolati come segue.

2. Primo motivo: “Illegittimità del provvedimento ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per violazione e falsa applicazione dell’art. 1 della Convenzione di Ginevra del 1951 e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, comma 1, lett. e). Omesso esame circa i fatti decisivi per il giudizio. Motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria”. Secondo motivo: “Illegittimità della sentenza ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8, 10, 13 e 27 e all’art. 16 della direttiva Europea n. 2013/32/UE. Violazione di legge in riferimento agli artt. 6 e 13 della Convenzione EDU, all’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e all’art. 46 della direttiva Europea n. 2013/32. Violazione dell’obbligo di cooperazione istruttoria”. Terzo motivo: “Illegittimità del decreto ex art. 360, comma 1, n. 3, per violazione ed errata applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b)”.

3. In via preliminare, deve essere dichiarata la giuridica inesistenza della procura speciale rilasciata al difensore (nella specie apposta su foglio separato e materialmente congiunto all’atto introduttivo), in quanto priva di uno specifico riferimento al provvedimento impugnato data la generica indicazione “con procura speciale alla presentazione e alla rappresentanza avanti la Suprema Corte di Cassazione”, senza altro elemento identificativo;

4. alla suddetta conclusione si perviene d’ufficio in quanto l’art. 83 c.p.c., configura come un obbligo del giudice quello della verifica dell’effettiva estensione della procura rilasciata – principalmente a garanzia della stessa parte che l’ha rilasciata, affinchè la medesima non risulti esposta al rischio del coinvolgimento in una controversia diversa da quella voluta, per effetto dell’autonoma iniziativa del proprio difensore – per l’assorbente rilievo secondo cui la suindicata formulazione della procura fa sì che essa non risulti riferibile al ricorso, cui pur materialmente accede e quindi alla controversia in relazione alla quale il mandato è stato conferito dal ricorrente, non essendo tale vizio sanabile per effetto della sottoscrizione del ricorrente stesso apposto in calce alla procura speciale (vedi, per tutte: Cass. 7 giugno 2003, n. 9173);

5. la mancata riferibilità della procura alla causa in esame ne determina l’inesistenza con conseguente inammissibilità del ricorso, senza assunzione di un provvedimento sulle spese del giudizio, non avendo il Ministero vittorioso svolto difese;

6. la declaratoria di inammissibilità del ricorso rende superflua la rinnovazione della notifica del ricorso all’intimata amministrazione nei cui confronti essa non si è perfezionata. Invero, la notifica del ricorso per cassazione è stata effettuata presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna e non presso l’Avvocatura Generale dello Stato in Roma;

7. come già statuito a riguardo da questa S.C. (cfr. Cass. n. 15106/13; cfr. altresì, Cass. n. 6826/2010; Cass. n. 2723/2010; Cass. n. 18410/2009), il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c.) di evitare comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perchè non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio e delle garanzie di difesa e dal diritto a partecipare al processo in condizioni di parità;

8. ne deriva che, acclarata la inammissibilità del ricorso in oggetto alla stregua delle considerazioni sopra svolte, sarebbe comunque vano disporre la fissazione di un termine per la rinnovazione di una notifica nulla o inesistente, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei tempi di definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio in termini di garanzia dell’effettività dei diritti processuali delle parti;

9. si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto il cui versamento va posto a carico del difensore dandosi seguito ad un consolidato orientamento di questa Corte in materia di procura inesistente (vedi, per tutte: Cass. SU 10 maggio 2006, n. 10706 e successive conformi).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla in ordine alle spese del presente giudizio. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del difensore del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 4 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2021

 

 

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