Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18139 del 04/08/2010

Cassazione civile sez. trib., 04/08/2010, (ud. 08/06/2010, dep. 04/08/2010), n.18139

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Presidente –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato;

– ricorrente –

contro

S.R.L. MONTAGGI IMPIANTI INDUSTRIALI, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via

Orti della Farnesina n. 155, presso lo studio dell’avv. Claudia Zhara

Buaa, rappresentata e difesa dall’avv. La Rosa Salvatore;

– controricorrente —

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale della Sicilia, sez. 16^, n. 3, depositata il 17 settembre

2008;

Letta la relazione scritta redatta dal consigliere relatore dott.

Cappabianca Aurelio;

constatata la regolarita’ delle comunicazioni di cui all’art. 380 bis

c.p.c., comma 3;

udito, per la societa’ controricorrente, l’avv. Claudia Zhara Buda;

udito il P.M., in persona del sostituto procuratore generale FINOCCHI

GHERSI Renato, che ha concluso, in adesione alla relazione, per

l’accoglimento del primo motivo di ricorso.

 

Fatto

PREMESSO IN FATTO

che la societa’ contribuente propose ricorso avverso avviso di accertamento, a fini irpeg, iva e irap per l’anno 2003, fondato, per quanto ancora rileva, su deduzione di costi ritenuti relativi ad operazioni inesistenti;

– che l’adita commissione tributaria respinse il ricorso, con decisione, che, in esito all’appello della societa’ contribuente, fu, tuttavia, riformata dalla commissione regionale;

– che, nel suo nucleo essenziale, la decisione dei giudici del gravame, per la parte qui rilevante, risulta cosi’ motivata: “Come indicato in narrativa, la Commissione ha richiesto alla Procura della Repubblica di Siracusa se, con riferimento alle presunte operazioni inesistenti di cui ai rilievi n. 2 e n. 4, risultassero procedimenti penali iscritti e la Procura ha rappresentato alla Commissione che nessun procedimento penale risultava iscritto in relazione alle presunte operazioni inesistenti di cui si tratta. Cio’, chiaramente, determina la fondatezza dei motivi di gravame con cui parte appellante ha contestato la decisione dei primi giudici in relazione ai rilievi indicati, in quanto: a) l’Amministrazione si e’ limitata fornire alcuni elementi indiziari che non risultano, peraltro, definitivamente conducenti ai fini della formazione della piena prova in ordine alla questione di cui si tratta, come dimostrato dal fatto che la Procura di Siracusa non ha mai iscritto (ovvero ha archiviato) i procedimenti penali che sarebbero dovuti scaturire dall’avviso di accertamento; b) come e’ noto, nel processo tributario, ancorche’ l’Amministrazione rivesta formalmente la posizione di parte intimata, la stessa deve considerarsi sostanzialmente quale parte attrice, ricadendo su di essa, pertanto, l’onere della prova di cui all’art. 2697 c.c..”.

Diritto

RILEVATO IN DIRITTO

– che, avverso la decisione di appello, l’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione in tre motivi;

che la societa’ contribuente ha resistito con controricorso, illustrando le proprie ragioni anche con memoria;

osservato preliminarmente:

– che, omettendo di descriverne contenuto e portata precettiva, la controricorrente non offre alcuna indicazione, con inevitabili ricadute sul piano dell’autosufficienza della deduzione, atta a valutare l’interferenza, nel presente giudizio, dell’evocato giudicato Commissione tributaria regionale della Sicilia 45/07/2007, che, d’altro canto, dagli stessi scritti difensivi del controricorrente appare inerente a diverso p.v.c. e a diversa contestazione.

osservato:

– che, con il primo motivo di ricorso, l’Agenzia ha dedotto violazione dell’art. 654 c.p.c. e formulato il seguente quesito: “se … spetti al giudice del merito, nel potere di esplicazione di salutazione, verificare in quale misura la risultanze del giudizio penale, pur non costituendo giudicato esterno a favore del contribuente stesso, costituiscano una fonte di prova poiche’ nel processo tributario la sentenza penale di assoluzione dal reato fiscale, emessa con la formula il fatto non sussiste, non spiega automatica efficacia di giudicato, anche se i fatti presi in considerazione dal giudice penale siano gli stessi per i quali l’Amministrazione ha promosso l’accertamento nei confronti del contribuente, ma puo’ essere soltanto discrezionalmente valutata come fonte di prova ove i il giudice tributario non ritenga esaurienti come nella specie le risultanze gia’ emerse in causa, con conseguente illegittimita’ di quella sentenza della C.T.R. che abbia, come nella fattispecie, affermato principi contrari”;

considerato:

– che il mezzo e’ inammissibile;

che il motivo non coglie, infatti, la ratio decidendo della decisione impugnata, posto che questa si fonda, non sul carattere vincolante del giudicato penale, ma sul rilievo che l’assenza di rilievi di carattere penale azzerava gli elementi presuntivi offerti dall’Agenzia, sicche’ risultava che questa non avesse assolto l’onere della prova, su di lei incombente, in merito ai fatti costitutivi della R.G. 2.081/09pretesa fiscale azionata;

osservato:

– che, con il secondo e il terzo motivo di ricorso, l’Agenzia ha dedotto, rispettivamente, vizio motivazionale, deducendo che il giudice di appello non aveva dato conto, nella motivazione di tutte le circostanze allegate, nelle controdeduzioni in appello, a sostegno dell’inesistenza delle operazioni afferenti alle fatture poste a fondamento dell’accertamento, e violazione di legge, con riferimento alla previsione di cui all’art. 2697 c.c. sull’onere della prova;

considerato:

che i motivi, che per la stressa connessione possono essere congiuntamente esaminati, sono manifestamente fondati;

che infatti questa Corte ha reiteratamente puntualizzato (cfr. Cass. 21953/07, 1727/07) che – qualora l’Amministrazione fornisca validi elementi, anche meramente presuntivi purche’ specifici, atti ad asseverare che alcune fatture sono state emesse per operazioni inesistenti – e’ onere del contribuente dimostrare l’effettiva esistenza delle operazioni;

– che la decisione impugnata non risulta ispirata al richiamato criterio, giacche’ – mentre non da conto di tutti gli elementi, in concreto, addotti dall’Agenzia a sostegno dell’inesistenza delle contestate operazioni (elementi indicati nelle controdeduzioni di appello e analiticamente richiamati nel ricorso per cassazione in osservanza al criterio di autosufficienza) – sostiene che incombe sull’Agenzia l’onere della prova dell’inesistenza delle operazioni;

ritenuto:

che pertanto, il ricorso dell’Agenzia va respinto, quanto al primo motivo, ed accolto, quanto agli altri, nelle forme di cui agli artt. 375 e 380 bis c.p.c.;

– che la sentenza impugnata va, dunque, cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio della causa, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimita’, ad altra sezione della Commissione Tributaria regionale della Sicilia.

P.Q.M.

LA CORTE respinge il primo motivo di ricorso ed accoglie gli altri; cassa, in relazione, la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimita’, ad altra sezione della Commissione Tributaria regionale della Sicilia.

Cosi’ deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 8 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2010

 

 

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