Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18138 del 24/06/2021

Cassazione civile sez. lav., 24/06/2021, (ud. 04/03/2021, dep. 24/06/2021), n.18138

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1790/2020 proposto da:

R.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA EMILIO FAA’ DI

BRUNO 15, presso lo studio dell’avvocato MARTA DI TULLIO, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, Commissione Territoriale per il

Riconoscimento della Protezione Internazionale di Perugia, in

persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso

dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia

ex lege in ROMA alla VIA DEI PORTOGHESI 12;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 663/2019 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 23/10/2019 R.G.N. 1117/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

04/03/2021 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1 La Corte di appello di Perugia, con la sentenza n. 663 del 2019, ha respinto il gravame proposto da R.A., cittadino del Pakistan (Kasur), avverso l’ordinanza del Tribunale della stessa sede che, confermando il provvedimento emesso dalla competente Commissione territoriale, aveva negato al richiedente il riconoscimento dello status di rifugiato nonchè della protezione sussidiaria ed umanitaria.

2. Il richiedente, in sintesi, musulmano sunnita, aveva dichiarato di avere lasciato il suo Paese di origine per problemi con gli sciiti; in particolare, aveva precisato che la madre era titolare di una scuola islamica ove si insegnava il corano e che i venditori sciiti del terreno, ove si trovava la scuola, non erano favorevoli agli insegnamenti della religione sunnita; essendosi quindi rifiutati di restituire il terreno, erano stati rapiti due bambini della scuola e nonostante il fatto fosse stato denunciato alla Polizia, non vi era stata alcuna protezione, anzi egli stesso subì un aggressione con l’uso dell’acido; dopo avere attraversato vari paesi, aveva precisato di essere arrivato in Italia.

3. A fondamento della decisione la Corte territoriale ha rilevato la mancanza di ogni requisito per concedere le tutele richieste.

4. Avverso la sentenza di secondo grado R.A. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

5. Il Ministero dell’Interno si è costituito al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. I motivi sono titolati come segue.

2. Primo motivo: “Violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, dell’art. 16 Direttiva Procedure 2013/32, D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8”. Secondo motivo: “Violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 5, 7 e art. 14, lett. b) e c)”. Terzo motivo: “Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6”.

3. In via preliminare, deve essere dichiarata la giuridica inesistenza della procura speciale rilasciata al difensore (nella specie apposta su foglio separato e materialmente congiunto all’atto introduttivo), in quanto priva di uno specifico riferimento al provvedimento impugnato data la generica indicazione “in ogni fase e grado del presente giudizio pendente davanti alla Corte di Cassazione”, senza altro elemento identificativo;

4. alla suddetta conclusione si perviene d’ufficio in quanto l’art. 83 c.p.c., configura come un obbligo del giudice quello della verifica dell’effettiva estensione della procura rilasciata – principalmente a garanzia della stessa parte che l’ha rilasciata, affinchè la medesima non risulti esposta al rischio del coinvolgimento in una controversia diversa da quella voluta, per effetto dell’autonoma iniziativa del proprio difensore – per l’assorbente rilievo secondo cui la suindicata formulazione della procura fa sì che essa non risulti riferibile al ricorso, cui pur materialmente accede e quindi alla controversia in relazione alla quale il mandato è stato conferito dal ricorrente, non essendo tale vizio sanabile per effetto della sottoscrizione del ricorrente stesso apposto inn calce alla procura speciale (vedi, per tutte: Cass. 7 giugno 2003, n. 9173);

5. la mancata riferibilità della procura alla causa in esame ne determina l’inesistenza con conseguente inammissibilità del ricorso, senza assunzione di un provvedimento sulle spese del giudizio, non avendo il Ministero vittorioso svolto difese;

6. si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto il cui versamento va posto a carico del difensore dandosi seguito ad un consolidato orientamento di questa Corte in materia di procura inesistente (vedi, per tutte: Cass. SU 10 maggio 2006, n. 10706 e successive conformi).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla in ordine alle spese del presente giudizio. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del difensore del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 4 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2021

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