Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18138 del 21/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 21/07/2017, (ud. 21/06/2017, dep.21/07/2017),  n. 18138

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25871-2016 proposto da:

B.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI SAVORELLI

11, presso lo studio dell’avvocato FABIO CANTARO, rappresentato e

difeso dall’avvocato GIUSEPPE LAURICELLA;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la

sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso

unitamente e disgiuntamente dagli avvocati EMANUELA CAPANNOLO, PULLI

CLEMENTINA, MASSA MANUELA, NICOLA VALENTE E LUIGI CALIULO;

– resistente-

avverso la sentenza n. 449/2016 del TRIBUNALE di AGRIGENTO,

depositata il 03/05/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 21/06/2017 dal Consigliere Dott. PAOLA GHINOY.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. il Tribunale di Agrigento, nel giudizio ex art. 445 bis c.p.c., comma 6, proposto all’esito del dissenso formulato da B.F. avverso le conclusioni del consulente tecnico, rigettava il ricorso proposto per ottenere il riconoscimento delle condizioni sanitarie legittimanti l’attribuzione della pensione ordinaria di inabilità ex L. n. 222 del 1984. Il Tribunale riteneva che non potesse darsi seguito ai rilievi del ricorrente, che variamente lamentava che il c.t.u. avesse sottostimato l’entità delle malattie denunciate, in quanto dette censure erano precluse nel giudizio ex art. 445 bis c.p.c., comma 6, non essendo state prospettate al consulente tecnico d’ufficio nel termine all’uopo fissato ex art. 195 c.p.c., sicchè esse non risultavano in grado di revocare in dubbio le conclusioni dell’ausiliare, che risultavano coerenti con gli accertamenti eseguiti e documentati, nè venivano documentati aggravamenti del quadro patologico.

2. Avverso tale sentenza il B. propone ricorso, a fondamento del quale denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 445 bis c.p.c., commi 4 e 6 e dell’art. 195 c.p.c.. Argomenta che l’art. 445 bis c.p.c., comma 4, non menziona alcun onere di specificazione dei motivi del dissenso, e richiama a sostegno della sua tesi l’arresto di questa Corte n. 12332 del 2015.

3. L’Inps si è costituito con procura in calce alla copia notificata del ricorso.

4. Il Collegio ha autorizzato la motivazione della sentenza in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

1. lo svolgimento delle operazioni peritali nel giudizio ex art. 445 bis c.p.c., a mente del comma 1 ultima parte della stessa disposizione, procede secondo l’iter di cui il D.L. 30 settembre 2005, n. 203, art. 10, comma 6 bis, conv. in L. 2 dicembre 2005, n. 248 (inserito dal D.L. 1 luglio 2009, n. 78, art. 20, comma 5 – bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2009, n. 102 e, successivamente, modificato dal D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 38, comma 8, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2011, n. 111), e all’art. 195 c.p.c.. Il consulente, entro quindici giorni antecedenti l’inizio delle operazioni peritali, anche in via telematica, invia apposita comunicazione alla Direzione della sede provinciale dell’INPS competente, affinchè possa assistervi un medico legale dell’ente, autorizzato a partecipare alle operazioni peritali anche in assenza di preventiva nomina di parte, in deroga all’art. 201 c.p.c., comma 1. Ai sensi dell’art. 195 c.p.c., la relazione – alla quale deve essere allegato, a pena di nullità rilevabile anche d’ufficio, il riscontro della comunicazione all’INPS – deve essere trasmessa alle parti nel termine stabilito dal giudice con l’ordinanza con cui viene fissato altresì il termine entro il quale le parti devono trasmettere al consulente le proprie osservazioni sulla relazione e il termine, anteriore alla successiva udienza, entro il quale il consulente deve depositare in cancelleria la relazione, le osservazioni delle parti e una sintetica valutazione sulle stesse.

2. La soluzione adottata dal giudice di merito, secondo la quale le censure mosse dal ricorrente alla c.t.u. a fondamento del ricorso art. 445 bis, comma 6, sarebbero precluse in quanto non proposte nel termine concesso dal giudice ai sensi dell’art. 195 c.p.c., non è corretta, alla luce delle norme che regolano la fattispecie.

Ed invero, il secondo termine previsto dall’art. 195 c.p.c., comma 30, come riformato dalla L. n. 69 del 2009, che individua ed al tempo stesso circoscrive, per le parti, l’ambito di esercizio del diritto alla difesa e del contraddittorio nella delicata fase della formazione della consulenza tecnica d’ufficio, svolge, ed esaurisce, la sua funzione nel sub-procedimento che si conclude con il deposito della relazione dell’ausiliare. In difetto di esplicita previsione in tal senso, la mancata prospettazione al consulente di rilievi critici non può configurare preventiva acquiescenza alla sua valutazione, ed è consentito alla parte arricchire e meglio specificare le relative prospettazioni difensive nel prosieguo del procedimento, salvi i limiti legati alle esigenze del contraddittorio ed al rispetto della c.d. buona fede processuale ex art. 88 c.p.c.. L’esito dell’analisi dell’ausiliare non risulta peraltro ancora pienamente definito sino al deposito della relazione, ed è appunto per impedire la ratifica dell’esito finale della consulenza che è predisposto il rimedio della dichiarazione di dissenso, cui fa seguito la proposizione del ricorso ex art. 445 bis c.p.c., comma 6.

2. In proposito, peraltro, occorre ribadire che l’art. 445 bis c.p.c., delinea la contestazione alle risultanze della c.t.u. come fattispecie a formazione progressiva articolandola in due fasi distinte: la prima con la dichiarazione di dissenso e la seconda con la proposizione della domanda giudiziale ai sensi del comma 6, che non incontra preclusioni in relazione alle argomentazioni difensive, anche di natura tecnica, che possano essere svolte nel suddetto ricorso, Soccorre poi nel senso prospettato l’orientamento di questa Corte, secondo il quale la parte che intenda contestare le conclusioni del consulente tecnico di ufficio è tenuta, a pena d’inammissibilità, a specificarne i motivi non già con la presentazione della dichiarazione di dissenso ex art. 445 bis c.p.c., comma 4, ma direttamente con il successivo ricorso introduttivo del giudizio ex art. 445 bis c.p.c., comma 6, poichè – in assenza di interlocuzioni con il giudice o la controparte, non previste dalla norma – è processualmente inutile anticipare la specificazione delle ragioni di contestazione al momento della dichiarazione di cui al comma 4, tanto più che a quest’ultima potrebbe anche non seguire l’introduzione del giudizio di cognizione (Cass. 15/06/2015 n. 12332).

3. Non può poi ritenersi che l’inciso contenuto nella sentenza, secondo il quale “le conclusioni della perizia… (omissis) all’opposto evidenziano in modo coerente con gli accertamenti eseguiti e documentati in atti l’esatta obiettività clinica delle patologie a carico di parte ricorrente”, sia idoneo comunque a ritenere superate le critiche formulate dal ricorrente, in quanto esse – per la preclusione processuale che si è ritenuta maturata- non sono derivate dalla sottoposizione della prima c.t.u. al vaglio critico che esse sollecitavano.

4. Per tali motivi, condividendo la proposta del relatore, ritiene il Collegio che il ricorso, manifestamente fondato ai sensi dell’art. 375 c.p.c., n. 5, vada accolto con ordinanza in camera di consiglio, e la sentenza cassata, con rinvio al Tribunale di Agrigento in persona di diverso giudice, che dovrà procedere a nuovo esame tenendo conto degli esposti principi.

5. Al giudice designato competerà anche la regolamentazione delle spese del presente giudizio.

PQM

 

accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la regolamentazione della spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Agrigento in persona di diverso giudice.

Motivazione Semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 21 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2017

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