Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18138 del 15/09/2016


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Cassazione civile sez. VI, 15/09/2016, (ud. 07/07/2016, dep. 15/09/2016), n.18138

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – rel. Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. ABETE Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6830-2013 proposto da:

M.S., rappresentata e difesa, per procura in calce

all’atto di appello, dall’Avvocato Matteo Costantino Vocino,

domiciliata presso la Cancelleria civile della Corte suprema di

cassazione;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA DI MODENA, in persona del Prefetto pro tempore,

rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato per

legge;

– controricorrente –

e contro

COMUNE DI MODENA, in persona del Sindaco pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza del Tribunale di Modena n. 1225/2012, depositata

il 26 luglio 2012.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 7

luglio 2016 dal Presidente relatore Dott. Stefano Petitti.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

M.S. propone ricorso per cassazione, notificato alla Prefettura di Modena e al Comune di Modena, avverso la sentenza del Tribunale di Modena che ha rigettato il suo appello nei confronti della sentenza del Giudice di pace di Pescara che, a sua volta, aveva respinto l’opposizione all’ordinanza-ingiunzione emessa dal Prefetto di Modena a seguito di ricorso avverso il verbale di contestazione di violazione dell’art. 142 C.d.S., comma 8.

La Prefettura di Modena ha resistito con controricorso, mentre il Comune di Modena è rimasto intimato.

Il Collegio, all’esito dell’udienza del 19 febbraio 2016, rilevato che la notificazione dell’avviso di udienza non era andato a buon fine, ha disposto il rinvio della causa a nuovo ruolo.

La trattazione della causa è stata quindi fissata per l’udienza pubblica del 7 luglio 2016.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Preliminare alla stesa esposizione dei due motivi di ricorso è il rilievo che il ricorso è stato proposto in mancanza di procura speciale, risultando dalla stessa intestazione del ricorso che la procura è stata rilasciata dalla ricorrente in calce all’atto di appello.

2. – Come affermato da questa Corte, “nel giudizio di cassazione, la procura speciale (espressamente prevista dall’art. 365 c.p.c.) che deve essere conferita al difensore iscritto nell’apposito albo in epoca anteriore alla notificazione del ricorso (o del controricorso) investendo espressamente lo stesso patrocinatore del potere di proporre impugnazione per cassazione contro un provvedimento determinato, non può essere rilasciata a margine o in calce ad atti diversi dal ricorso o dal controricorso, stante il tassativo disposto dell’art. 83 c.p.c., comma 3, che implica la necessaria esclusione dell’utilizzabilità di atti diversi da quelli suindicati. Pertanto, se la procura non è rilasciata contestualmente a tali atti, è necessario il suo conferimento nella forma prevista del suddetto art. 83, comma 2, cioè con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, facenti riferimento agli elementi essenziali del giudizio, quali l’indicazione delle parti e della sentenza impugnata. In difetto dell’osservanza di una di tali necessarie forme consegue l’inammissibilità del ricorso (come nella specie, in cui la procura era risultata conferita in calce alla sentenza di appello allegata al precetto successivamente intimato e notificato)” (Cass. n. 14749 del 2007; Cass. n. 9462 del 2013).

3. – Il ricorso è quindi inammissibile.

La ricorrente, in applicazione del principio della soccombenza, va condannata alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione in favore della Prefettura di Modena.

4. – Poichè il ricorso è stato notificato dopo il 31 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1-quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 500,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2 della Corte Suprema di Cassazione, il 7 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2016

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