Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18137 del 24/06/2021

Cassazione civile sez. lav., 24/06/2021, (ud. 04/03/2021, dep. 24/06/2021), n.18137

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2661/2020 proposto da:

J.A., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso LA

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato FABRIZIO IPPOLITO D’AVINO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI VERONA – PADOVA,

in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso

dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia

ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 4374/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 14/10/2019 R.G.N. 2608/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

04/03/2021 dal Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. con sentenza 14 ottobre 2019, la Corte d’appello di Venezia rigettava l’appello di J.A., cittadino nigeriano, avverso l’ordinanza di primo grado, di reiezione delle sue domande di protezione internazionale e umanitaria;

2. essa riteneva, come già il Tribunale, la scarsa credibilità del richiedente, che aveva riferito di essere fuggito dal Delta State per il timore di essere ucciso mediante seppellimento da vivo, secondo le usanze della propria comunità, qualora ritenuto responsabile della morte dell’amico che ospitava, senza garanzia di tutela dalle istituzioni pubbliche, nè dalle forze dell’ordine, per il loro livello di corruzione;

3. il racconto era ritenuto generico e contraddittorio, sicchè, la Corte territoriale negava il riconoscimento dello status di rifugiato, anche dando credito alla narrazione, per la natura penale ordinaria della vicenda e parimenti della protezione sussidiaria, nell’inesistenza nello Stato di provenienza del richiedente (nella parte meridionale della Nigeria) di una situazione di violenza indiscriminata rilevante ai fini in particolare del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), sulla base delle fonti ufficiali consultate specificamente indicate;

4. essa escludeva pure i presupposti della protezione umanitaria, in assenza di una condizione di effettiva vulnerabilità del richiedente e nell’insufficiente livello di integrazione sociale in Italia, non potendo in ogni caso le attività prestate favorire chi richieda protezione in difetto dei requisiti, rispetto ad un migrante economico;

5. con atto notificato il 16 gennaio 2020, lo straniero ricorreva per cassazione con due motivi; il Ministero dell’Interno intimato non resisteva con controricorso, ma depositava atto di costituzione ai fini della eventuale partecipazione all’udienza di discussione ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1, ult. alinea, cui non faceva seguito alcuna attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. in via preliminare, deve essere rilevata la nullità della procura del difensore (nella specie apposta su foglio separato e materialmente congiunto all’atto), in quanto priva della data di rilascio e della correlata certificazione dal predetto, ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, così da non consentire la verifica del suo conferimento in epoca successiva alla comunicazione del decreto impugnato (Cass. 3 febbraio 2020, n. 2342; Cass. 15 settembre 2020, n. 19164; Cass. 24 settembre 2020, n. 20075);

2. il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, senza assunzione di un provvedimento sulle spese del giudizio, non avendo il Ministero vittorioso svolto difese;

3. la Corte dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto;

4. all’esito della adunanza camerale il versamento di tale importo era stato posto a carico del difensore del ricorrente in applicazione ad un indirizzo interpretativo già più volte seguito;

5. tuttavia, in base ad un principio generale, la deliberazione della sentenza civile, ancorchè risultante dal dispositivo compilato inerente alla medesima – salvo il caso, eccezionale, che del dispositivo stesso il legislatore preveda una immediata rilevanza esterna, con conseguente sua idoneità a determinare la cristallizzazione della decisione adottata – non esclude il potere-dovere del giudice di tenere conto di rilevanti sopravvenienze intervenute nel periodo successivo ad essa ed anteriore alla pubblicazione, e di provvedere, ove occorra, coerentemente con esse (arg. ex Cass. 11 aprile 1992, n. 4466);

6. nella specie, è sopravvenuta Cass. S.U. 1 giugno 2021, n. 15177, che ha affermato il principio secondo cui:

“il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione conseguente alla mancata presenza, all’interno della procura speciale, della data o della certificazione del difensore della sua posteriorità rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, va posto a carico della parte ricorrente e non del difensore, risultando la procura affetta da nullità e non da inesistenza”;

7. di conseguenza, il Collegio riconvocatosi nella medesima composizione con modalità da remoto ha deliberato di modificare il dispositivo nella parte relativa al contributo unificato ponendo il relativo versamento a carico del ricorrente, come indicato in dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla sulle spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 21 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2021

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