Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18137 del 15/09/2016


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Cassazione civile sez. VI, 15/09/2016, (ud. 10/05/2016, dep. 15/09/2016), n.18137

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – rel. Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

V.D. e F.R., rappresentati e difesi, per procura a

margine del ricorso, dall’Avvocato Riccardo Leonardi, elettivamente

domiciliati in Roma, Via Casal dè Pazzi n. 148, presso lo studio

dell’Avvocato Walter Feliciani;

– ricorrenti e controricorrenti a ricorso incidentale –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato per

legge;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso il decreto della Corte d’appello di Firenze, depositato il 17

aprile 2014 (V.G. 44/2014).

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10

maggio 2016 dal Presidente relatore Dott. Stefano Petitti.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che, con ricorso depositato il 29 novembre 2013 presso la Corte d’appello di Firenze, V.D. e F.R. chiedevano la condanna del Ministero della giustizia al pagamento dei danni non patrimoniali derivati dalla irragionevole durata di un procedimento penale iscritto a loro carico dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia nel 2000, celebratosi con rito abbreviato e conclusosi in appello con sentenza della Corte d’appello di Perugia del 29 novembre 2013;

che il consigliere designato rigettava la domanda ritenendo non provata la sussistenza del danno morale lamentato dai ricorrenti;

che il V. e la F. proponevano allora opposizione della L. n. 89 del 2001, ex art. 5-ter;

che la Corte d’appello, in composizione collegiale, accoglieva parzialmente la domanda e liquidava in favore di ciascuno dei ricorrenti un indennizzo di Euro 3.000,00;

che la Corte d’appello riteneva non condivisibile la decisione monocratica, atteso che lo stesso consigliere designato aveva escluso l’attuazione, da parte degli imputati ricorrenti, di tecniche dilatorie e che l’intervenuta dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione non era preclusiva del riconoscimento dell’indennizzo per la irragionevole durata, potendo la detta circostanza incidere solo sulla entità dell’indennizzo;

che, quindi, accertata una durata complessiva del procedimento penale di undici anni e sei giorni (dalla data del deposito della richiesta di rinvio a giudizio alla data di irrevocabilità della sentenza di appello) e detratta la durata ragionevole per i due gradi, la Corte d’appello riteneva che il giudizio si fosse protratto irragionevolmente per cinque anni e liquidava un indennizzo ragguagliato a 500,00 Euro per i primi tre anni e a Euro 750,00 per gli anni successivi, compensando le spese del giudizio;

che per la cassazione di questo decreto i ricorrenti hanno proposto ricorso affidato a due motivi;

che l’intimato Ministero ha resistito con controricorso e ha, a sua volta, proposto ricorso incidentale, resistito dai ricorrenti principali con controricorso.

che il ricorrente incidentale ha depositato memoria in prossimità dell’udienza.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITO

che il Collegio ha deliberato l’adozione della motivazione semplificata nella redazione della sentenza;

che con il primo motivo di ricorso i ricorrenti principali denunciano omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, specificatamente con riferimento alle ragioni di compensazione delle spese di lite, non essendo ravvisabile nel caso di specie la reciproca soccombenza posta dalla Corte d’appello a fondamento della disposta compensazione;

che con il secondo motivo i ricorrenti deducono violazione o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., censurando la statuizione di compensazione delle spese, in quanto, esclusa la soccombenza reciproca, non sussistevano le gravi ed eccezionali ragioni previste dall’art. 92 per la compensazione;

che con il ricorso incidentale il Ministero della giustizia deduce violazione e/o falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 4, dolendosi del fatto che la Corte d’appello non abbia accolto l’eccezione di tardività della domanda, atteso che il termine semestrale per la proposizione della domanda di equa riparazione non si applicherebbe la sospensione feriale dei termini;

che il ricorso incidentale, che per ragioni di ordine logico deve essere esaminato per primo, è infondato alla luce del principio per cui “poichè fra i termini per i quali la L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 1, prevede la sospensione nel periodo feriale vanno ricompresi non solo i termini inerenti alle fasi successive all’introduzione del processo, ma anche il termine entro il quale il processo stesso deve essere instaurato, allorchè l’azione in giudizio rappresenti, per il titolare del diritto, l’unico rimedio per fare valere il diritto stesso, detta sospensione si applica anche al termine di sei mesi previsto dalla L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 4, per la proposizione della domanda di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo” (Cass. n. 5895 del 2009; Cass. n. 2153 del 2010);

che il ricorso principale, i cui due motivi possono essere esaminati congiuntamente, è invece fondato;

che questa Corte ha avuto modo di affermare che “nel procedimento d’equa riparazione disciplinato dalla L. 24 marzo 2001, n. 89, la liquidazione dell’indennizzo in misura inferiore a quella richiesta dalla parte, per l’applicazione, da parte del giudice, di un moltiplicatore annuo diverso da quello invocato dall’attore, non integra un’ipotesi di accoglimento parziale della domanda che legittima la compensazione delle spese, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., comma 2, poichè, in assenza di strumenti di predeterminazione anticipata del danno e del suo ammontare, spetta al giudice individuare in maniera autonoma l’indennizzo dovuto, secondo criteri che sfuggono alla previsione della parte, la quale, nel precisare l’ammontare della somma richiesta a titolo di danno non patrimoniale, non completa il petitum della domanda sotto il profilo quantitativo, ma soltanto sollecita, a prescindere dalle espressioni utilizzate, l’esercizio di un potere ufficioso di liquidazione” (Cass. n. 14976 del 2015);

che la Corte d’appello, all’evidenza, si è discostata da tale principio, avendo ravvisato, nella specie, una inesistente ipotesi di reciproca soccombenza;

che, dunque, rigettato il ricorso incidentale ed accolto il ricorso principale, il decreto impugnato deve essere cassato in relazione alla censura accolta;

che, tuttavia, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2;

che, invero, il Ministero della giustizia deve essere condannato al pagamento delle spese del giudizio di merito, che si liquidano, in applicazione del D.M. n. 55 del 2014 e tenuto conto dello scaglione di valore applicabile nonchè previa riduzione del 70% del compenso per la fase istruttoria e del 50% dell’importo derivante dalla somma dei compensi previsti per le singole fasi, in Euro 1.056,75 per compensi, oltre accessori di legge e spese forfetarie;

che anche le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano in favore dei ricorrenti nella misura di Euro 892,50 per compensi, oltre accessori di legge e spese forfetarie.

PQM

La Corte rigetta il ricorso incidentale; accoglie il principale; cassa il decreto impugnato in relazione alla censura accolta e decidendo la causa nel merito, condanna il Ministero della giustizia al pagamento, in favore dei ricorrenti, delle spese del giudizio di merito, che liquida in Euro 1.056,75 per compensi, oltre accessori di legge e spese forfetarie, e delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 892,50 per compensi, oltre accessori di legge e spese forfetarie.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – della Corte Suprema di Cassazione, il 10 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2016

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