Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18137 del 04/08/2010

Cassazione civile sez. III, 04/08/2010, (ud. 08/07/2010, dep. 04/08/2010), n.18137

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

MEDIASET SPA in persona del procuratore speciale M.C.,

F.E., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CICERONE 60,

presso lo studio degli avvocati PREVITI STEFANO e PREVITI CARLA, che

li rappresentano e difendono, giuste deleghe a margine della prima e

della seconda pagina del ricorso per regolamento di competenza;

– ricorrenti –

contro

R.G. nella qualita’ di genitore esercente la potesta’ sui

minori, R.A. e R.F.;

– intimato –

avverso l’ordinanza R.G. 277/07 del TRIBUNALE di PALERMO – Sezione

Distaccata di PARTINICO del 2.1.08, depositata il 07/01/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’8/07/2010 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA;

per i ricorrenti e’ solo presente l’Avvocato Carla Previti;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. SGROI

Carmelo che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

quanto segue:

1. La s.p.a., Mediaset, M.C. ed F.E. hanno proposto ricorso per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del 7 gennaio 2008, con la quale il Tribunale di Palermo, Sezione Distaccata di Partitico – investito da R.G., nella qualita’ di genitore esercente la potesta’ parentale sui figli minori F. ed A., della domanda intesa ad ottenere il risarcimento dei danni sofferti a causa della trasmissione di immagini in un filmato da parte dei telegiornali TG5 e TG4, di cui il all’epoca (a dire dell’attore in senso formale) il M. ed il F. erano direttori e la detta s.p.a. proprietaria – sciogliendo la riserva assunta all’udienza di prima comparizione, previa valutazione di infondatezza dell’eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale adito, prospettata dai convenuti, concedeva i termini di cui all’art. 183 c.p.c. rimettendo le parti alla successiva udienza del 20 maggio 2008.

L’intimato nella detta qualita’ non ha resistito al ricorso.

2. Essendo il ricorso soggetto alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006 ed essendo stato ritenuto idoneo ad una trattazione con il procedimento di cui all’art. 380 bis c.p.c. nel testo anteriore alla L. n. 69 del 2009 (anziche’ con quello di cui all’art. 380 bis c.p.c., veniva nominato relatore, che redigeva relazione ai sensi della detta norma dell’art. 380 bis c.p.c..

3. Nella successiva adunanza del 26 marzo 2009, il Collegio reputava opportuno e, quindi, disponeva un rinvio a nuovo ruolo della trattazione, in attesa della decisione da parte delle Sezioni Unite di una questione ritenuta rilevante per la decisione dell’istanza di regolamento di competenza.

A seguito di nomina di nuovo relatore, veniva redatta una nuova relazione, della quale e’ stata fatta notificazione all’avvocato dei ricorrenti e comunicazione al Pubblico Ministero presso la Corte.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

quanto segue:

1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. sono state svolte le seguenti considerazioni:

“… 4. – Il ricorso appare inammissibile, in quanto proposto avverso un provvedimento al quale, secondo la giurisprudenza piu’ recente ed ormai consolidata della Corte non si puo’ riconoscere in alcun modo carattere di decisione sulla competenza impugnabile con l’istanza di regolamento di competenza.

E’ stato, infatti, affermato ed e’ ormai principio consolidato che Nelle cause attribuite alla competenza del tribunale in composizione monocratica, il giudice unico, che assomma in se’ le funzioni di istruzione e di decisione, quando ritenga di emettere una decisione definitiva sulla competenza, e’ tenuto – ai sensi degli artt. 187 e 281 bis c.p.c. – ad invitare le parti a precisare le conclusioni, in tal modo scandendo la separazione fra la fase istruttoria e quella di decisione, non potendosi ritenere che una qualunque decisione assunta in tema di competenza implichi per il giudice l’esaurimento della “potestas iudicandi” sul punto. (Nella specie, le S.U. hanno dichiarato inammissibile il regolamento di competenza proposto avverso un’ordinanza con la quale il giudice monocratico, senza fare precisare le conclusioni, aveva rigettato l’eccezione di incompetenza sollevata dal convenuto e contestualmente provveduto all’ammissione della prova testimoniale).” (Cass. sez. un, n. 11657 del 2008).

Nel caso di specie oggetto dell’istanza in esame, il provvedimento del Tribunale ha compiuto sulla competenza una valutazione meramente interlocutoria, risolventesi, ai sensi dell’art. 187 c.p.c., nel rinvio alla decisione finale dell’effettiva statuizione su di essa.

Peraltro, si rileva che l’istanza di regolamento, ove fosse stata ammissibile, sarebbe stata infondata alla luce del recente arresto di cui a Cass. sez. un. 21661 del 2009, secondo cui Nel giudizio promosso per il risarcimento dei danni conseguenti al contenuto diffamatorio di una trasmissione televisiva e, piu’ in generale, di quelli derivanti dal pregiudizio dei diritti della personalita’ recati da mezzi di comunicazione di massa, la competenza per territorio si radica, in riferimento al forum commissi delicti di cui all’art. 20 c.p.c., nel luogo del domicilio (o della sede della persona giuridica) o, in caso di diversita’, anche della residenza del soggetto danneggiato. Tale individuazione – che corrisponde al luogo in cui si realizzano le ricadute negative della lesione della reputazione – consente, da un lato, di evitare un criterio “ambulatorio” della competenza, potenzialmente lesivo del principio costituzionale della precostituzione del giudice, e, dall’altro, si presenta aderente alla concezione del danno risarcibile inteso non come danno – evento, bensi’ come danno – conseguenza, permettendo, infine, di individuare il giudice competente in modo da favorire il danneggiato che, in simili controversie, e’ solitamente il soggetto piu’ debole”.

2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione, alle quali, del resto, non sono stati mossi rilievi.

Il ricorso e’, pertanto, dichiarato inammissibile.

Non e’ luogo a provvedere sulle spese del giudizio di regolamento.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di regolamento.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 8 luglio 2010.

Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2010

 

 

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