Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18136 del 24/06/2021

Cassazione civile sez. lav., 24/06/2021, (ud. 17/02/2021, dep. 24/06/2021), n.18136

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1663/2020 proposto da:

E.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUIGI

PIRANDELLO N. 67, presso lo studio dell’avvocato SABRINA BELMONTE,

rappresentato e difeso dall’avvocato BRUNO FEDELI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE PRESSO LA PREFETTURA

U.T.G. DI MILANO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato

e difeso ex lege dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui

Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 4819/2019 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il C4/12/2019 R.G.N. 2784/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

17/02/2021 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. La Corte di appello di Milano, con la sentenza n. 4819 del 2019, ha dichiarato inammissibile il gravame proposto da E.M., cittadino della Nigeria (Edo State), avverso l’ordinanza del Tribunale della stessa sede che, confermando il provvedimento emesso dalla competente Commissione territoriale, aveva negato al richiedente il riconoscimento dello status di rifugiato nonchè della protezione sussidiaria ed umanitaria.

2. Il richiedente, in sintesi, aveva dichiarato di essere fuggito, arrivando in Italia il 1 maggio del 2015, perchè la sua famiglia era stata sterminata dai terroristi del gruppo di (OMISSIS).

3. A fondamento della decisione la Corte territoriale ha rilevato l’inammissibilità del gravame perchè proposto oltre il termine di legge di 30 giorni dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza impugnata e l’assenza di ragioni valide per disporre la rimessione in termini.

4. Avverso la sentenza della Corte di merito E.M. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

5. Il Ministero dell’Interno si è costituito al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. I motivi sono titolati come segue.

2. Primo motivo: “Erronea interpretazione dei fatti e delle circostanze poste a fondamento della domanda: violazione di legge con riferimento del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, comma 1 lett. e), artt. 3, 5, 7 e 8, relativo alla concessione dello status di rifugiato”. Secondo motivo: “Erronea interpretazione dei fatti e delle circostanze poste a fondamento della domanda: violazione di legge con riferimento del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2 comma 1, lett. g), artt. 3 e 14, relativo alla concessione della protezione sussidiaria, anche in relazione al combinato disposto dell’art. 4, par. 3 d) della direttiva 2004/83/CE e dell’art. 13, par. 3, lett. a) della direttiva 2005/85/CE”. Terzo motivo: “Erronea interpretazione dei fatti e delle circostanze poste a fondamento della domanda: violazione di legge con riferimento al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, oltre al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6”.

3. Prima di esaminare i motivi di impugnazione, occorre evidenziare che la procura speciale allegata al ricorso, autenticata nella firma dal difensore, non soddisfa i requisiti di legge.

4. Invero, nel caso in esame, va rilevato che la procura, conferita con atto separato e materialmente congiunto al ricorso, è priva della data di rilascio nonchè della correlata certificazione da parte del difensore, ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13 (Cass. n. 25447/2020; Cass. n. 15211/2020).

5. Nè tale originaria mancanza può essere sanata da un rilascio postumo perchè l’attestazione della data di rilascio deve intervenire contestualmente all’atto del conferimento della procura stessa, venendo meno, altrimenti, la sua funzione certificativa (Cass. 27232/2020).

6. La specialità della norma di cui all’art. 35 bis citato, deriva, nel caso in esame, dalla peculiare connotazione pubblicistica che la “certificazione”, quale demandata al difensore, viene ad assumere nel contesto del conferimento della procura; per esso non si ha, infatti, “mera declinazione modale del sistema già congegnato all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 3 e art. 125 c.p.c., comma 3, demandandosi, invece, al difensore un atto di fidefacenza, con peculiare valore di riscontro, che il conferimento della procura è avvenuto posteriormente alla comunicazione del decreto impugnato” (cfr. Cass. n. 2955/2021).

7. Deve evidenziarsi, infine, per completezza, che la mera indicazione, nel testo della procura de qua, del provvedimento da impugnare, non consente, da sola, di superare il peculiare vizio da cui è affetta la procura medesima, atteso che il menzionato art. 35 bis, comma 13, quinto periodo, è evidentemente volto ad evitare eventuali prassi di rilascio della procura a ricorrere in Cassazione in un momento anteriore a quello del decreto oggetto di impugnazione.

8. In conclusione, in sostanziale adesione ai principi già affermati dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 1044/2020; Cass. n. 4069/2020; Cass. n. 14530/2020; Cass. 23733/2020; Cass. n. 26890/2020) il ricorso va dichiarato inammissibile.

9. Accanto a questo aspetto assorbente deve, altresì, rilevarsi un ulteriore profilo di inammissibilità del ricorso perchè le censure formulate non si confrontano assolutamente con la ratio decidendi dell’impugnata sentenza che si era limitata a rilevare l’inammissibilità, per tardività, dell’appello, senza entrare nel merito delle questioni che sono state poi oggetto di ricorso per cassazione.

10. Nulla va disposto in ordine alle spese di lite non avendo l’Amministrazione resistente svolto attività difensiva.

11. La Corte dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

12. All’esito della adunanza camerale il versamento di tale importo era stato posto a carico del difensore del ricorrente in applicazione ad un indirizzo interpretativo già più volte seguito.

13. Tuttavia, in base ad un principio generale, la deliberazione della sentenza civile, ancorchè risultante dal dispositivo compilato inerente alla medesima – salvo il caso, eccezionale, che del dispositivo stesso il legislatore preveda una immediata rilevanza esterna, con conseguente sua idoneità a determinare la cristallizzazione della decisione adottata – non esclude il potere-dovere del giudice di tenere conto di rilevanti sopravvenienze intervenute nel periodo successivo ad essa ed anteriore alla pubblicazione, e di provvedere, ove occorra, coerentemente con esse (arg. ex Cass. 11 aprile 1992, n. 4466).

14. Nella specie, è sopravvenuta Cass. S.U. 1 giugno 2021, n. 15177, che ha affermato il principio secondo cui: “il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione conseguente alla mancata presenza, all’interno della procura speciale, della data o della certificazione del difensore della sua posteriorità rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, va posto a carico della parte ricorrente e non del difensore, risultando la procura affetta da nullità e non da inesistenza”.

15. Di conseguenza, il Collegio riconvocatosi nella medesima composizione con modalità da remoto ha deliberato di modificare il dispositivo nella parte relativa al contributo unificato ponendo il relativo versamento a carico del ricorrente, come indicato in dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese del presente giudizio di cassazione. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 21 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2021

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