Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18136 del 22/08/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Decr. Sez. 6 Num. 18136 Anno 2014
Presidente:
Relatore:

Rep

DECRETO

Ud .

sul ricorso 7969-2014 proposto da:
SKY

ITALIA SPA,

in persona del

suo

legale

.rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA PASQUALE S. MANCINI 2, presso lo studio
dell’avvocato VINCENZO SINISI, che la rappresenta e
difende unitamente agli avvocati NICOLETTA MASSUCCI,
VINCENZO ROPPO, MICHELE GIUSEPPE BERTANI giusta
procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente contro
SIAE

SOCIETA’ ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI, in

persona del Presidente del Consiglio di Gestione e
legale rappresentante, elettivamente domiciliata in
2014

ROMA, V.LE DELLA LETTERATURA 30, presso lo studio

107

dell’avvocato MAURIZIO MANDEL, che la rappresenta e
difende unitamente agli avvocati PAOLO PICOZZA,
ALESSANDRA AMENDOLA, PAOLO AUTERI giusta procura a
margine della memoria difensiva;

.

Data pubblicazione: 22/08/2014

.1.1•11~1~ ~l

– resistente

avverso l’ordinanza n. R.G. 3055/2013 del TRIBUNALE di

MILANO del 19/12/2013, depositata il 18/02/2014;

e

Estinzione per rinuncia

R.g. n. 7969114
Decreto

Ritenuto che la s.r.l. Sky Italia, con ricorso del 19 marzo 2014, ha impugnato per cassazione,
con ricorso per regolamento di competenza, nei confronti della Società Italiana Autori ed Editori,
l’ordinanza emessa tra le stesse parti dal Tribunale di Milano n. 282/2014 in data 19 dicembre
2013-18 marzo 2014;

Considerato che deve dichiararsi l’estinzione del processo, ai sensi dell’art. 391, primo comma,
secondo periodo, e quarto comma, cod. proc. civ.;
che, infatti, con atto del 18 aprile 2014 sottoscritto per adesione dalla Società Italiana Autori ed
Editori e depositato in data 22 aprile 2014, la s.r.l. Sky Italia ha diehiarato di rinunciare al
suindicato ricorso;
che non sussistono i presupposti per pronunciare la condanna della rinunciante alle spese del
presente grado del giudizio.
P.Q.M.
Dichiara l’estinzione del processo.
Così deciso in Roma, il 22 luglio 2014
Il Coordinatore del a Sesta Sezione Civile-Sottosezione Prima

che resiste, con memoria, la Società Italiana Autori ed Editori.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA