Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18136 del 21/07/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 21/07/2017, (ud. 21/06/2017, dep.21/07/2017),  n. 18136

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20258-2015 proposto da:

A.A.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE

ACACIE 13 (C/O il Centro CAF), presso lo studio dell’avvocato

GIANCARLO DI GENIO, rappresentata e difesa dall’avvocato FELICE

AMATO;

– ricorrente –

contro

INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE

DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI,

LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, CARLA D’ALOISIO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 572/2015 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 19/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 21/06/2017 dal Consigliere Dott. GHINOY PAOLA.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. A.A.M. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Salerno n. 572 del 2015, laddove questa, accogliendo l’appello e rideterminando nei termini richiesti le spese del giudizio di primo grado (da Euro 354,00 ad Euro 2.010, senza compensazione parziale e nel rispetto dei minimi tariffari), aveva liquidato le spese di secondo grado in complessivi Euro 285,00 oltre rimborso per spese generali, Iva e cpa, ritenendo tale liquidazione giustificata dall’ applicazione della misura tariffaria minima rapportata alla sola somma differenziale oggetto di lite.

2. A fondamento del ricorso formula un unico motivo, con il quale denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., del D.M. n. 55 del 2014, artt. 2,4 e 5, e dei parametri di cui alla tabella 12 colonna 2 allegata a detto decreto, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Lamenta che la Corte d’appello non abbia rispettato i minimi tariffari, considerato che in relazione al valore della controversia ed alle attività processuali svolte, puntualmente documentate con l’allegazione al ricorso delle copie degli atti processuali, il minimo non poteva essere determinato in misura inferiore ad Euro 1198,50, oltre 15% per rimborso delle spese generali.

3. L’Inps ha resistito con controricorso. Il Collegio ha autorizzato la liquidazione la redazione della motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

1. il ricorso è manifestamente fondato, in quanto, nella determinazione del compenso al difensore per il secondo grado del giudizio, la Corte non ha rispettato i parametri individuati dalle tabelle allegate al D.M. n. 55 del 2014, applicabile ratione temporis, anche tenendo conto della possibilità di dimidiazione dei valori medi prevista dall’art. 4, comma 1. Considerati infatti il valore della controversia (correttamente determinato a pg. 4 del ricorso) e l’attività processuale svolta, quale risulta dagli atti processuali ritualmente allegati al ricorso, l’importo liquidabile non poteva essere inferiore ad Euro 1.198,50, oltre accessori.

2. Per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata in parte qua.

3. La causa può essere decisa nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, provvedendosi alla rideterminazione delle spese processuali del giudizio d’appello nell’ammontare individuato dalla parte ricorrente, con distrazione in favore del difensore antistatario in quel grado avv. Amato Tommaso.

4. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con distrazione ex art. 93 c.p.c., in virtù della dichiarata anticipazione in favore del difensore avv. Filippo Amato.

PQM

 

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, determina in Euro 1.198,50, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge, i compensi per il giudizio d’appello, con distrazione in favore del difensore antistatario in quel grado avv. Tommaso Amato.

Condanna l’Inps a pagare le spese del presente giudizio, liquidate in Euro 900,00 per compensi professionali oltre 15% per spese generali ed accessori di legge nonchè Euro 200,00 per esborsi, con distrazione in favore dell’avv. Felice Amato.

Motivazione Semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 21 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA