Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18136 del 15/09/2016
Cassazione civile sez. VI, 15/09/2016, (ud. 23/06/2016, dep. 15/09/2016), n.18136
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CURZIO Pietro – Presidente –
Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –
Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –
Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –
Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 790/2015 proposto da:
C.S., elettivamente domiciliatain ROMA, PIAZZA CAVOUR
presso la CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato ROSARIO
SANTESE giusta mandato a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE
DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI,
SCIPLINO ESTER ADA, CARLA D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, LELIO
MARITATO, GIUSEPPE FIATANO giusta procura in calce al ricorso
notificato;
– resistente –
avverso la sentenza n. 5337/2012 del TRIBUNALE di SALERNO, depositata
il 07/11/2012;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
23/06/2016 dal Consigliere Dott. FABRIZIA GARRI;
udito l’Avvocato Antonella Patteri difensore del resistente che si
riporta agli scritti.
Fatto
FATTO E DIRITTO
1.- La Corte di appello di Salerno ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa città che aveva rigettato la domanda proposta da C.S. tesa ad ottenere l’iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli per gli anni 2004-2007.
2.- Per la cassazione della sentenza ricorre la C. che articola un motivo con il quale denuncia la violazione dell’art. 2094 c.c., degli artt. 2699 e 2700 c.c. e art. 115 c.p.c., per avere la Corte tenuto conto delle sole risultanze dei verbali redatto dagli ispettori dell’Inps senza tener conto delle richieste istruttorie formulate dalla ricorrente sin dal primo grado attribuendo così a tali atti una fede privilegiata riconoscibile solo con riguardo a quelle circostanze di fatto avvenute in presenza degli stessi così contravvenendo alla corretta distribuzione dell’ onere probatorio gravante sull’Istituto previdenziale.
3.- Tanto premesso il ricorso va dichiarato inammissibile perchè tardivamente proposto quando il termine di decadenza fissato dall’art. 37 c.p.c., era oramai decorso.
3.1.- Nel caso in esame trova applicazione l’art. 327 c.p.c. – nel modificato dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, atteso che il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado è stato depositato il 13.1.2012 quando il termine, già annuale, era stato ridotto a sei mesi dall’art. 46, comma 17 della citata legge che, a norma dell’art. 58 comma 1, si applica ai giudizi instaurati in primo grado dopo il 4 luglio 2009 data di entrata in vigore della novella.
3.2.- Orbene a fronte di una sentenza pubblicata il 7 novembre 2012 il ricorso è stato avviato per la notifica all’Inps – mediante consegna dell’atto per la notifica all’ufficiale giudiziario – il 3.12.2014 ed a quella data il termine di sei mesi, e peraltro anche quello annuale, era oramai decorso.
4.- Per tutto quanto sopra considerato ex art. 375 c.p.c., n. 5, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
4.1.- quanto alle spese queste vanno poste a carico della soccombente e sono liquidate in dispositivo limitatamente all’attività svolta di partecipazione alla discussione posto che l’Inps si è costituito depositando procura.
5.- La circostanza che il ricorso sia stato proposto in data successiva al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17. Invero, in base al tenore letterale della disposizione, il rilevamento della sussistenza o meno dei presupposti per l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato costituisce un atto dovuto, poichè l’obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto
oggettivo – ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione – del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, dell’impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell’ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell’apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione (così Cass., Sez. Un., n. 22035/2014).
PQM
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in Euro 500,00 per compensi professionali.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dell’art. 13, comma 1 bis del citato D.P.R..
Così deciso in Roma, il 23 giugno 2016.
Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2016