Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18136 del 04/08/2010
Cassazione civile sez. III, 04/08/2010, (ud. 08/07/2010, dep. 04/08/2010), n.18136
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –
Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –
Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –
Dott. VIVALDI Roberta – rel. Consigliere –
Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul regolamento di competenza d’ufficio proposto dal Giudice di Pace
di Roma, con ordinanza R.G. 12 92 02/08, depositata il 26.6.09, nel
procedimento pendente fra:
N.M.;
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
dell’8/07/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA VIVALDI;
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. SGROI
Carmelo.
Fatto
PREMESSO IN FATTO
E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
“1. – il Giudice di Pace di Roma, con ordinanza del 26.6.2009, a scioglimento della riserva di cui all’udienza del 13.1.2009, ha chiesto il regolamento di competenza d’ufficio.
Nessuna delle parti ha presentato memoria.
Il Giudice dell’esecuzione di Roma, con ordinanza del 17.7.2008, emessa in sede di procedimento esecutivo promosso per la riscossione coattiva di somme dovute, a titolo di competenze, al procuratore distrattario avv. N.M. con riferimento a procedimento monitorio di natura previdenziale proposto da F.T. nei confronti dell’Inps, sospendeva l’esecuzione in corso e rimetteva le parti davanti al giudice di pace di Roma, fissando il termine per la riassunzione.
Il Giudice di Pace, a seguito di riassunzione, sollevava tempestiva istanza di regolamento di competenza d’ufficio.
Deve essere dichiarata la competenza per materia del giudice del lavoro di Roma.
Infatti, ai sensi dell’art. 618 bis c.p.c., nelle esecuzioni forzate – come nella specie – promosse in base a provvedimenti giurisdizionali emessi dal giudice del lavoro in materia previdenziale, le opposizioni all’esecuzione rientrano nella competenza per materia dello stesso giudice, in considerazione della natura previdenziale del credito, con conseguente attrazione alla competenza del medesimo giudice, ai sensi dell’art. 40 c.p.c., delle richieste del procuratore distrattario delle somme esposte in precetto, per la loro stretta correlazione con le spettanze di natura previdenziale (Cass. 3.10.2008 n. 24584)”.
La relazione e’ stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti.
Non sono state presentate conclusioni scritte, ne’ alcuna delle parti e’ stata ascoltata in camera di consiglio.
Diritto
RITENUTO IN DIRITTO
A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione.
Conclusivamente, va dichiarata la competenza per materia del giudice del lavoro di Roma.
PQM
LA CORTE dichiara la competenza per materia del giudice del lavoro di Roma.
Cosi’ deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione terza civile della Corte suprema di cassazione, il 8 luglio 2010.
Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2010