Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18136 del 04/08/2010

Cassazione civile sez. III, 04/08/2010, (ud. 08/07/2010, dep. 04/08/2010), n.18136

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul regolamento di competenza d’ufficio proposto dal Giudice di Pace

di Roma, con ordinanza R.G. 12 92 02/08, depositata il 26.6.09, nel

procedimento pendente fra:

N.M.;

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’8/07/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA VIVALDI;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. SGROI

Carmelo.

 

Fatto

PREMESSO IN FATTO

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. – il Giudice di Pace di Roma, con ordinanza del 26.6.2009, a scioglimento della riserva di cui all’udienza del 13.1.2009, ha chiesto il regolamento di competenza d’ufficio.

Nessuna delle parti ha presentato memoria.

Il Giudice dell’esecuzione di Roma, con ordinanza del 17.7.2008, emessa in sede di procedimento esecutivo promosso per la riscossione coattiva di somme dovute, a titolo di competenze, al procuratore distrattario avv. N.M. con riferimento a procedimento monitorio di natura previdenziale proposto da F.T. nei confronti dell’Inps, sospendeva l’esecuzione in corso e rimetteva le parti davanti al giudice di pace di Roma, fissando il termine per la riassunzione.

Il Giudice di Pace, a seguito di riassunzione, sollevava tempestiva istanza di regolamento di competenza d’ufficio.

Deve essere dichiarata la competenza per materia del giudice del lavoro di Roma.

Infatti, ai sensi dell’art. 618 bis c.p.c., nelle esecuzioni forzate – come nella specie – promosse in base a provvedimenti giurisdizionali emessi dal giudice del lavoro in materia previdenziale, le opposizioni all’esecuzione rientrano nella competenza per materia dello stesso giudice, in considerazione della natura previdenziale del credito, con conseguente attrazione alla competenza del medesimo giudice, ai sensi dell’art. 40 c.p.c., delle richieste del procuratore distrattario delle somme esposte in precetto, per la loro stretta correlazione con le spettanze di natura previdenziale (Cass. 3.10.2008 n. 24584)”.

La relazione e’ stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti.

Non sono state presentate conclusioni scritte, ne’ alcuna delle parti e’ stata ascoltata in camera di consiglio.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione.

Conclusivamente, va dichiarata la competenza per materia del giudice del lavoro di Roma.

PQM

LA CORTE dichiara la competenza per materia del giudice del lavoro di Roma.

Cosi’ deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione terza civile della Corte suprema di cassazione, il 8 luglio 2010.

Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA