Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18135 del 15/09/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. VI, 15/09/2016, (ud. 23/06/2016, dep. 15/09/2016), n.18135

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20288/2014 proposto da:

S.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELL’AMBA

ARADAM 24, presso lo studio dell’avvocato MATTEO DI PUMPO,

rappresentato e difeso dall’avvocato BARTOLOMEO EMILIO BIUSO, giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto,

rappresentato e difeso congiuntamente dagli avvocati MAURO RICCI,

EMANUELA CAPANNOLO, CLEMENTINA PULLI, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3094/2013 della CORTE D’APPELLO di BARI del

09/07/2013, depositata i127/08/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

23/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FABRIZIA GARRI;

udito l’Avvocato RICCARDO MARIOTTI, giusta delega allegata al verbale

dell’Avvocato BIUSO, difensore del ricorrente, che si riporta ai

motivi;

udito l’Avvocato MAURO RICCI, difensore del controricorrente, che si

riporta ai motivi.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1.- La Corte di appello di Bari rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso perchè intempestivo ha poi parzialmente accolto il gravame proposto dall’Inps ed in esito ad una nuova consulenza medico legale ha dichiarato il diritto di S.F. all’assegno ordinario di invalidità a decorrere dal 4.2.2013 invece che dal 1 marzo 2007 come disposto dal Tribunale.

1.2.- La Corte territoriale ha ritenuto l’appello ammissibile, perchè tempestivo e sufficientemente specifico e lo ha poi parzialmente accolto in adesione alle conclusioni del consulente medico legale nominato in appello.

2.- Per la cassazione della sentenza ricorre S.F. che articola tre motivi con i quali denuncia la violazione e falsa applicazione del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, art. 82, comma 2, in relazione agli artt. 170, 285, 325 e 326 c.p.c., anche per vizio di motivazione. La nullità della sentenza o del procedimento per violazione dell’art. 346 c.p.c., in relazione all’art. 434 c.p.c., comma 1. L’insufficiente o contraddittoria motivazione in relazione ad un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Resiste con controricorso l’Inps.

3.- Tanto premesso e sulle censure formulate si osserva quanto segue:

3.1.- Idoneità della notifica della sentenza a far decorrere il termine breve per la proposizione dell’impugnazione.

3.1.2.- La notificazione, per essere idonea a far decorre il termine breve d’impugnazione, deve essere in grado di assicurare che la sentenza sia stata portata a conoscenza della parte per il tramite del suo rappresentante processuale, professionalmente qualificato a valutare l’opportunità dell’impugnazione (cfr. Cass. n. 25205 del 2013 e, recentemente, n. 26122 del 2014). Ciò comporta che la stessa, ai sensi dell’art. 170 c.p.c., deve essere eseguita nei confronti del procuratore costituito in primo grado e non ad un qualsiasi avvocato appartenente all’ufficio legale dell’Ente poichè in tale ultimo caso “la probabilità concreta che la sentenza notificanda pervenga al procuratore della parte, è rimessa – soprattutto nel caso di organizzazioni complesse, quali sono le amministrazioni e gli enti pubblici (come l’INPS) – ad assetti organizzativi degli uffici della parte, che possono essere ben diversi a seconda delle dimensioni e delle prassi locali, anche in ragione delle dimensioni dell’ente. Con la conseguenza che, se si ritenesse valida siffatta notifica occorrerebbe ipotizzare la facoltà della parte di dimostrare che, nonostante l’identità fisica del domicilio con il proprio procuratore, la struttura organizzativa non è stata idonea ad assicurare la tempestiva conoscenza della sentenza da parte del difensore domiciliatario (in tal senso, cfr. Cass. n. 9431 del 2012). L’essenzialità del riferimento nominativo al procuratore della parte nella notificazione discende dalla forma legale prevista dagli artt. 285 e 170 c.p.c., che si fonda sul rapporto di rappresentanza tecnica che lega la parte al procuratore domiciliatario, così assicurando, attraverso un vincolo giuridico tra le parti, la finalità – essenziale ai fini del termine per l’impugnazione – che la sentenza sia portata a conoscenza della parte per il tramite del suo rappresentante processuale, professionalmente qualificato a vagliare l’opportunità dell’impugnazione”.

3.1.3.- Correttamente, e con motivazione puntuale ed esauriente, la Corte territoriale ha verificato che la sentenza era stata notificata ad un soggetto diverso dal procuratore costituito in primo grado (avvocato Carlo Montanari in luogo dell’avvocato Daniele De Leonardis) e, per di più, nella cancelleria del Tribunale di Lucera sebbene l’Istituto avesse eletto il suo domicilio presso l’Agenzia di produzione dell’Inps di (OMISSIS). Nel constatare quindi che la notifica della sentenza di primo grado era stata eseguita ad un avvocato diverso da quello costituito, l’ha ritenuta inidonea a far decorrere il termine breve e per l’effetto sotto tale profilo, ha ritenuto ammissibile il ricorso.

3.2.- Specificità delle censure formulate nel gravame.

3.2.1.- Premesso che il grado di specificità della censura formulata con il gravame va commisurato alla articolazione della sentenza che si impugna non si ravvisa nel caso in esame la denunciata violazione dell’art. 342 c.p.c. (e non art. 346 c.p.c.) e art. 434 c.p.c., atteso che a fronte di un pedissequo recepimento delle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio da parte del giudice di primo grado è sufficientemente specifica la censura che nell’investire tale motivazione fa proprie richiamandole le considerazioni tecniche svolte da consulenti di parte, espressamente richiamate nel corpo dell’appello al cui fascicolo sono allegate.

3.3.- Insufficienza e contraddittorietà della motivazione.

3.3.1.- Va rilevato al riguardo che la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, e ratione temporis applicabile al caso in esame, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione.

3.3.2 – Poichè nel caso in esame non ricorre nessuna di dette ipotesi e la censura pretende, piuttosto, una diversa e più favorevole valutazione delle emergenze istruttorie non consentita in sede di giudizio di legittimità, questa deve essere dichiarata inammissibile.

4.- in conclusione il ricorso, complessivamente manifestamente infondato, deve essere rigettato.

Quanto alle spese queste vanno dichiarate non ripetibili ricorrendo le condizioni previste dall’art. 152 disp. att. c.p.c., per l’esonero.

La circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17. Invero, in base al tenore letterale della disposizione, il rilevamento della sussistenza o meno dei presupposti per l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato costituisce un atto dovuto, poichè l’obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo – ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione – del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, dell’impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell’ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell’apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione (così Cass., Sez. Un., n. 22035/2014).

PQM

La Corte, rigetta il ricorso e dichiara non ripetibili le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dell’art. 13, comma 1 bis del citato D.P.R..

Così deciso in Roma, il 23 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA