Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18134 del 21/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 21/07/2017, (ud. 24/05/2017, dep.21/07/2017),  n. 18134

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3241-2016 proposto da:

RISCOSSIONE SICILIA SPA, AGENTE PER LA RISCOSSIONE PER LE PROVINCE

SICILIANE, in persona del Direttore Generale f.f. e Procuratore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

Cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato SABRINA LIPARI;

– ricorrente –

contro

INAIL – ISTIUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI

SUL LAVORO (C.F. (OMISSIS)) in persona del Direttore della Direzione

Centrale Rapporto Assicurativo, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio dell’avvocato LORELLA

FRASCONA’, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

FRANCESCA SALVATORI;

– controricorrente –

nonchè contro

L.G.V.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1239/2015 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 10/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/05/2017 dal Consigliere Dott. FERNANDES GIULIO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza del 10 novembre 2015, la Corte di Appello di Palermo, in riforma della decisione del Tribunale di Trapani, dichiarava prescritti tutti i crediti riportati nella intimazione di pagamento n. (OMISSIS) opposta da L.G.V. e relativi al mancato pagamento premi INAIL per l’anno 2005;

che per la cassazione di tale decisione propone ricorso la Riscossione Sicilia s.p.a. affidato ad un unico motivo;

che l’INAIL ha depositato controricorso adesivo alle conclusioni del ricorrente, mentre il L. è rimasto intimato;

che, ad avviso della Corte territoriale, per quello che ancora rileva in questa sede, i documenti allegati al fascicolo di primo grado della Riscossione Sicilia s.p.a. erano inammissibili perchè da quest’ultima prodotti nel costituirsi tardivamente innanzi al Tribunale, quando ormai era decaduta dalla possibilità di articolare mezzi di prova e di depositare documenti, decadenza non sanabile dall’adito mercè l’utilizzo dei poteri ex art. 421 c.p.c.;

che è stata depositata la proposta del relatore ai sensi dell’art. 380 – bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;

che il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che con l’unico motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 111 Cost. nonchè artt. 421 e 437 c.p.c., per avere la Corte di Appello erroneamente ritenuto che i poteri istruttori di cui all’art. 421 c.p.c., non potevano essere esercitati al fine di sopperire alle carenze probatorie di una delle parti evidenziandosi come, nel caso in esame, il primo giudice aveva motivato le ragioni per le quali aveva utilizzato detti poteri istruttori sul presupposto che il giudizio deve tendere alla verità materiale sulla base e della loro indispensabilità per una corretta decisione;

che il motivo è infondato in considerazione di quanto affermato da questa Corte secondo cui “Nel processo del lavoro, l’esercizio dei poteri istruttori d’ufficio in grado d’appello presuppone la ricorrenza di alcune circostanze: l’insussistenza di colpevole inerzia della parte interessata, con conseguente preclusione per inottemperanza ad oneri procedurali, l’opportunità di integrare un quadro probatorio tempestivamente delineato dalle parti, l’indispensabilità dell’iniziativa ufficiosa, volta non a superare gli effetti inerenti ad una tardiva richiesta istruttoria o a supplire ad una carenza probatoria totale sui fatti costitutivi della domanda, ma solo a colmare eventuali lacune delle risultanze di causa. Non ricorrono, pertanto, i suddetti presupposti, allorchè la parte sia incorsa in decadenze per la tardiva costituzione in giudizio in primo grado e non sussista, quindi, alcun elemento, già acquisito al processo, tale da poter offrire lo spunto per integrare il quadro probatorio già tempestivamente delineato”(Cass. n. 5878 del 11/03/2011; Cass. n. 2379 del 05/02/2007; Cass. n. 154 del 10/01/2006; vedi anche, quanto ai presupposti per l’esercizio dei poteri ufficiosi ex artt. 421 e 437 c.p.c.: Cass. n. 18924 del 05/11/2012; Cass. n. 2379 del 05/02/2007);

che, pertanto, il ricorso va rigettato;

che le spese del presente giudizio vanno compensate tra la ricorrente e l’INAIL avendo l’istituto aderito ai motivi del ricorso chiedendone l’accoglimento; non si provvede in ordine alle spese nei confronti le L., rimasto intimato;

che non sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (legge di stabilità 2013) in quanto ammessa alla procedura di prenotazione a debito.

PQM

 

La Corte, rigetta il ricorso e compensa le spese del presente giudizio nei confronti dell’INAIL; nulla per le spese nei confronti di L.G.V..

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Motivazione Semplificata.

Così deciso in Roma, il 24 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2017

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