Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18134 del 15/09/2016

Cassazione civile sez. VI, 15/09/2016, (ud. 09/06/2016, dep. 15/09/2016), n.18134

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13235/2015 proposto da:

ASSESSORATO DELLE RISORSE AGRICOLE ALIMENTARI DELLA REGIONE SICILIANA

– DIPARTIMENTO REGIONALE AZIENDE FORESTE DEMANIALI DI MESSINA

((OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLo STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

S.G., B.R., M.C.G.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CARLO MIRABELLO 6, presso lo

studio dell’avvocato GRAZIELLA RUSSO, rappresentati e difesi

dall’avvocato COSTANTINO TINDARO SCAFFIDI LALLARO giusta procura a

margine del controricoso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1655/2014 della CORTE D’APPELLO di MESSINA del

11/11/2014, depositata il 13/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

9/6/2016 dal Consigliere Relatore Dott. CATERINA MAROTTA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1 – Il Consigliere relatore, designato ai sensi dell’art. 377 c.p.c., ha depositato in cancelleria la seguente relazione ex artt. 380 bis e 375 c.p.c., ritualmente comunicata:

“Con sentenza a 1655/2014 resa in data 13 novembre 2014, la Corte di appello di Messina (nella parte dispositiva) conferma(va) le sentenze n. 1902/2012, 1903/2012 e 1906/2012 emesse il 17/10/2012 dal G.L. del Tribunale di Patti che avevano accolto le domande di B.R., M.C.G. e S.G. e condannato l’Assessorato delle Risorse Agricole Alimentari della Regione Siciliana Dipartimento Regionale Aziende Foreste Demaniali di Messina a corrispondere loro le differenze di retribuzione corrispondenti ai 78 giorni lavorativi non riconosciuti in ragione della garanzia occupazionale che i ricorrenti avevano rivendicato per l’anno 2006; seguiva la compensazione delle spese di lite.

Propone ricorso per cassazione l’Assessorato affidando l’impugnazione a due motivi.

B.R., M.C.G. e S.G. resistono con controricorso.

Con il primo motivo di ricorso è denunciata la nullità della sentenza per contrasto tra motivazione e dispositivo (art. 360 c.p.c., n. 4) in relazione al fatto che, a fronte di un dispositivo sfavorevole all’Assessorato appellante (conferma le sentenze n. 1902/2012, 1903/2012 e 1906/2012 emesse il 17/10/2012 dal G.L. del Tribunale di Patti), tutta la motivazione della sentenza deponga, al contrario, per la fondatezza delle ragioni di detto appellante.

Con il secondo motivo di ricorso è denunciata la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. (art. 360 c.p.c., n. 3) in relazione alla disposta compensazione delle spese.

Va preliminarmente disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso per inesistenza della relativa notificazione formulata dai controricorrenti.

In materia di notificazioni, della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 55, comma 1, consente all’Avvocatura dello Stato di eseguire le notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali ai sensi della L. 21 gennaio 1994, n. 53.

Nella specie, i controricorrenti assumono l’inesistenza della notificazione per erronea indicazione del soggetto richiedente la stessa Ministero della Giustizia in luogo dell’Assessorato della Regione Sicilia).

Tuttavia non di inesistenza si tratta e neppure di nullità bensì di semplice errore materiale che non ha impedito la regolare costituzione del contraddittorio nè ha ingenerato incertezza circa il soggetto notificante, risultando dal contesto dell’atto notificato con sufficiente chiarezza l’identificazione di tutte le parti oltre che della sentenza oggetto di ricorso per cassazione (si vedano Cass. 27 marzo 2007, n. 7514; Cass. 19 marzo 2014, n. 6352).

Tanto chiarito, il primo motivo è manifestamente fondato (e determina l’assorbimento del secondo).

Si osserva innanzitutto che questa Corte già con la decisione n. 13325 del 21 giugno 2005 (seguita da successive conformi tra cui la più recente Cass. a 10747 del 27 giugno 2012) ha ritenuto che nell’ipotesi in cui vi sia, come nella odierna fattispecie, insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo e la sentenza sia ancora impugnabile, prospettandosi la possibilità non tanto della sentenza inesistente (che radicherebbe nell’attore l’interesse all’impugnazione), quanto del passaggio in giudicato della pronunzia sulla base del dispositivo, interessata ad impugnare la decisione è unicamente la parte la cui domanda sia stata rigettata.

Ciò posto è di tutta evidenza che, nel caso in esame, la contenuta nel dispositivo sia assolutamente difforme ed incoerente rispetto a quanto affermato nella motivazione. A fronte, infatti, di un dispositivo con il quale la Corte conferma le sentenze n. 1902/2012, 1903/2012 e 1906/2012 emesse il 17/10/2012 dal G.L. del Tribunale di Patti, la motivazione è, al contrario, incentrata sulla fondatezza delle ragioni del gravame, rilevandosi nella parte motiva: (…) l’appello è fondato (…) nessuna garanzia occupazionale di 78 giorni è prevista per il restante personale compreso nel contingente ad esaurimento (…) appartenendo gli odierni appellati a tale fascia appare evidente che nessun diritto sussista all’avviamento per n. 78 giornate (…) l’appello va, dunque, integralmente accolto con conseguente rigetto della domande spiegate in primo grado (…).

E’ stato precisato da questo giudice di legittimità (si vedano Cass. 17 dicembre 2008, n. 29490; Cass. 23 maggio 2011, n. 11299) che, in tema di vizi della sentenza, è affetta da nullità la pronuncia in cui si verifichi un puntuale e insanabile contrasto fra motivazione e dispositivo, nè in tali ipotesi è consentita la procedura di correzione di cui all’art. 287 c.p.c., che presuppone la rilevabilità immediata dell’errore materiale commesso nella redazione dell’atto. Ove, pertanto, vi sia, come nella specie, un insanabile contrasto fra motivazione e dispositivo della sentenza, tale da non rendere identificabile la reale portata del provvedimento, sussiste una nullità che deve essere fatta valere con i mezzi di impugnazione. In tal caso, infatti, non è consentito individuare la statuizione del giudice attraverso una valutazione di prevalenza di una delle contrastanti affermazioni contenute nella decisione, nè può farsi ricorso alla interpretazione complessiva di essa, che presuppone una sostanziale coerenza tra le diverse parti e proposizioni della sentenza stessa.

In conclusione, si propone l’accoglimento del primo motivo di ricorso (con assorbimento del secondo), la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto con rinvio a diverso giudice che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione, il tutto con ordinanza, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., n. 5.

2 – Non sono state depositate memorie ex art. 380 bis c.p.c., comma 2.

3 – Questa Corte ritiene che le osservazioni in fatto e le considerazioni e conclusioni in diritto svolte dal relatore siano del tutto condivisibili, siccome coerenti alla giurisprudenza di legittimità in materia e che ricorra con ogni evidenza il presupposto dell’art. 375 c.p.c., n. 5, per la definizione carnevale del processo.

4 – In conclusione va accolto il primo motivo di ricorso (con assorbimento del secondo) e va cassata la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto con rinvio, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Messina, in diversa composizione.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso (con assorbimento del secondo); cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Messina, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 9 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2016

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