Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18133 del 26/07/2013


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 18133 Anno 2013
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: CULTRERA MARIA ROSARIA

SENTENZA

sul ricorso 28867-2011 proposto da:
FALLIMENTO DELLA S.I.E.T. – SERVIZI INDUSTRIALI
ECOLOGICI TECNICI – S.P.A. IN LIQUIDAZIONE (C.F.
04014710877), in persona del Curatore avv.
SALVATORE NICOLOSI, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA TEODOSIO MACROBIO 3, presso l’avvocato
2013
784

GABRIELLI ENRICO, che lo rappresenta e difende,
giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente contro

Data pubblicazione: 26/07/2013

S.I.E.T. – SERVIZI INDUSTRIALI ECOLOGICI TECNICI S.P.A. IN LIQUIDAZIONE, PROCURA DELLA REPUBBLICA DI
CATANIA;
– intimate –

Nonché da:
S.P.A.

INDUSTRIALI

IN

LIQUIDAZIONE

ECOLOGICI

TECNICI

SERVIZI
(C.F./P.I.

04014710877), in persona del Liquidatore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
SPALLANZANI 22/A, presso l’avvocato BUSSOLETTI
MARIO, rappresentata e difesa dall’avvocato
FRANCHINA GAETANO, giusta procura a margine del
controricorso e ricorso incidentale condizionato;
– controricorrente e ricorrente incidentale contro

FALLIMENTO DELLA S.I.E.T. – SERVIZI INDUSTRIALI
ECOLOGICI TECNICI – S.P.A. IN LIQUIDAZIONE (C.F.
04014710877), in persona del Curatore avv.
SALVATORE NICOLOSI, elettivamente domiciliato in

S.I.E.T.

ROMA, VIA TEODOSIO MACROBIO 3, presso l’avvocato
GABRIELLI ENRICO, che lo rappresenta e difende,
giusta procura in calce al ricorso principale;
– controricorrente al ricorso incidentale contro

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI CATANIA;

2

- intimata –

avverso la sentenza n. 1309/2011 della CORTE
D’APPELLO di CATANIA, depositata il 24/10/2011;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 07/05/2013 dal Consigliere

udito, per il ricorrente, l’Avvocato E. GABRIELLI
che

chiesto

ha

l’accoglimento

ricorso

del

principale, rigetto del ricorso incidentale;
per la controricorrente

udito,

ricorrente

e

incidentale, l’Avvocato P. ABBADESSA, con delega,
che

chiesto

ha

l’accoglimento

del

ricorso

incidentale, rigetto del ricorso principale;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUCIO CAPASSO che ha concluso per,
riuniti

i

ricorsi,

il

rigetto

del

principale assorbito il ricorso incidentale.

ricorso

Dott. MARIA ROSARIA CULTRERA;

3

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Siet s.p.a. in persona del suo liquidatore in
carica depositava ricorso per l’ammissione alla procedura
di concordato preventivo al Tribunale di Catania che con

decreto 16 luglio 2010 dichiarava aperta la procedura. In
data 8 febbraio 2011 il Commissario giudiziale depositava
relazione ex art. 172 legge fall. nella quale dava atto
dell’incompletezza del libro dei beni ammortizzabili che
registrava movimenti intervenuti solo negli anni 2007 e
2008. Disposta la convocazione in camera di consiglio a
mente dell’art. 173 legge fall. veniva sentito il
professionista attestatore che dichiarava che i beni
ammort ili erano di valore irrisorio e comunque il loro
recupero comportava spesa superiore al valore di realizzo,
e dava atto che nella sua relazione il liquidatore della
società aveva allegato le singole fatture d’acquisto dei
beni in questione, le denunce di furto e danneggiamento e
i partitari contabili e prospetti di riepilogo. Su
richiesta del PM. in sede il Tribunale fallimentare, con
sentenza 14 aprile 2011, revocava il provvedimento
d’ammissione alla procedura e dichiarava il fallimento
della società a mente dell’art. 173 coma 3 legge fall.
commi 1 e 3 sulla base di tre rilievi: 1.- l’omessa
allegazione del registro dei beni in oggetto determinava
incompletezza delle scritture contabili; 2.- la relazione
4

del professionista non era idonea ad attestare la
veridicità dei dati aziendali esposti avendo egli
acriticamente recepito l’azzeramento del valore contabile
dei beni sulla base della sola considerazione che essi

erano ammortizzati e di scarso valore e la spesa per il
loro recupero avrebbe superato l’ipotetico realizzo; 3.la riscontrata carenza rappresentava potenziale artificio
idoneo a diminuire il patrimonio sociale. La Siet
proponeva reclamo alla Corte d’appello di Catania che, con
sentenza n. 1309 depositata il 22 ottobre 2011, ne ha
disposto l’accoglimento. Avverso quest’ultima decisione
propone ricorso per cassazione il fallimento della società
Siet in persona del curatore in base a due mezzi. Resiste
la società Siet con controricorso contenente ricorso
incidentale condizionato cui resiste la curatela
fallimentare con controricorso. Entrambe le parti hanno
depositato memorie difensive ai sensi dell’art. 378
c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Il ricorrente col primo motivo denuncia violazione e
falsa applicazione degli artt. 160, 161, 162 170, 171, 172
e 173 legge fall. e correlato vizio d’omessa,
insufficiente e contraddittoria motivazione su punto
decisivo controverso. L’errore ascritto al giudice del
reclamo risiederebbe: 1.-1.- nell’asserita inutilità del
5

corredo alla domanda d’ammissione al concordato preventivo
del libro dei beni ammortizzabili e nella prevalenza
attribuita alla relazione del professionista attestatore,
che rappresenta mera espressione della parte nei cui

confronti assume responsabilità da affidamento derivante
da contatto sociale, rispetto a quella del commissario
che, di contro, opera in veste di pubblico ufficiale, a
presidio della veridicità della documentazione prodotta;
1.-2.- nell’aver ritenuto la verificata pacifica omissione
incidente sulla convenienza della proposta concordataria,
avendo confuso e quindi sovrapposto il giudizio sul detto
requisito e sulla fattibilità del piano al giudizio che
attiene al controllo di legalità, non considerando che
l’occultamento del registro in oggetto concreta violazione
del diritto d’informazione dei creditori, avente
attitudine a falsarne il giudizio; 1.-3.- nell’aver fatto
malgoverno del quadro normativo citato laddove,
illustrando il suo percorso critico con motivazione
illogica, la Corte territoriale ha ritenuto
l’obbligatorietà del libro prescritta da normativa fiscale
e non civilistica, asserendone peraltro la funzione
informativa comunque ricavabile

allunde,

ed escludendone

per l’effetto l’essenzialità senza considerare che
l’occultamento di parte dell’attivo rappresenta vizio
genetico della proposta concordataria, sostanziandosi nel
6

difetto di veridicità dei dati contabili, insuscettibile
di sanatoria pur in presenza del consenso dei creditori.
In conclusione, la Corte distrettuale non avrebbe
esercitato il prescritto controllo sulla fattibilità

giuridica della proposta, che deve essere doverosamente
apprezzata sotto il profilo della legalità formale, né
sull’idoneità della documentazione ad essa allegata,
confondendo suddetta nozione con quella della convenienza
del concordato rispetto al fallimento.
2.- Col secondo mezzo il ricorrente propone medesima
denuncia.

L’error juris // denunciato investirebbe la

statuita

irrilevanza

aggravata

dall’omessa

della

riscontrata

attestazione

da

omissione,
parte

del

professionista circa la veridicità dell’effettuato
azzeramento del valore economico di realizzo dei beni pur
a fronte di un rilevante valore contabile, che il giudice
del reclamo assume non ostativa al controllo da parte del
commissario circa la reale consistenza della posta attiva.
La Corte del merito, con motivazione illogica e
contraddittoria, pur ascrivendo l’omesso riscontro delle
poste attive di cui al libro anzidetto al profilo,
irrilevante, della convenienza della proposta
concordataria, ha ritenuto completa l’informazione fornita
al ceto creditorio avendo escluso che l’occultamento del
libro in discorso e l’atteggiamento della società
7

costituiscano atto in frode, non essendosi concretati in
un’attività decettiva, che è peraltro sanzionabile non già
se potenziale ma solo se accertata. In conclusione,
l’omessa produzione del libro dei beni ammortizzabili

avrebbe dovuto essere apprezzata nella prospettiva
sanzionatoria prevista dall’art. 173 legge fall. quale
atto in frode (Cass. n. 13817 e 131818 del 23 giugno
2011), ignorato sulla base della relazione del
professionista, e solo in seguito scoperto e segnalato dal
commissario.
La società Siet controricorrente replica al primo motivo
deducendone l’infondatezza per aver la Corte correttamente
escluso che la verificata omissione avesse avuto incidenza
sul giudizio d’ammissibilità della proposta concordataria,
ascrivendone la rilevanza al profilo della convenienza
della proposta. Esclusa l’omessa valutazione dei fatti, il
tessuto motivazionale che sorregge la statuizione in parte
qua sarebbe immune dai vizi dedotti. Il giudice di merito,
avendo fatto buon governo del nuovo assetto normativo che
regola in concordato preventivo, che nell’art. 161 legge
fall,

non prevede tra i requisiti d’ammissibilità della

proposta la regolare tenuta delle scritture contabili, tra
le quali neppure peraltro rientra il libro dei beni
ammortizzabili, ha rilevato che la ravvisata lacuna era
stata colmata mediante produzione di fatture d’acquisto e
8

vendite effettuate dal liquidatore, ed ha ritenuto
irrilevante il valore economico di presunto realizzo, pari
a zero, incidente sulla fattibilità, rispetto al valore
contabile d’iscrizione in bilancio, che correttamente

venne indicato dall’attestatore e non venne contestato. Di
qui l’infondatezza della denuncia d’inidoneità della
relazione del professionista di cui all’art. 161 comma 3
legge fall. ad attestare la veridicità dei dati aziendali
per essersi egli limitato a recepire l’azzeramento del
valore contabile in questione, e la correttezza, sulla
base del cennato distinguo, dell’incidenza attribuita al
solo primo valore, l’unico rilevante ai fini in esame. In
ordine al secondo motivo il resistente rileva che, dal
momento che il valore contabile dei beni venne esposto
nella situazione contabile aggiornata depositata dal
professionista ai sensi dell’art. 161 e nel momento della
determinazione del valore realizzabile si è proceduto
all’azzeramento della posta, non vi fu occultamento ma
piena disclosure dell’attivo realizzabile nei limiti in
cui era possibile. Del resto il commissario segnalò come
ipotesi astratta e non accertata in concreto il compimento
dell’attività di dismissione dei beni, nè verificò atti di
depauperamento ovvero di occultamento di attivo.
Affermata in linea preliminare l’ammissibilità del
ricorso, contestata infondatamente dal resistente, stante
9

la corretta esposizione dei vizi denunciati, devesi
rilevare che i motivi, congiuntamente esaminabili per
l’intima connessione logica delle questioni agitate, sono
destituiti di fondamento.

Sostiene nella decisione impugnata la Corte territoriale
che: 1.- l’omesso deposito da parte della società del
libro del beni ammortizzabili, di cui non vi è menzione
neppure nella relazione del professionista attestatore che
per l’effetto non ne tenne conto, non concreta omissione
sanzionata dall’inammissibilità della proposta, come
invece ritenuto dal Tribunale fallimentare, siccome alla
luce del disposto del novellato art. 161 comma 2 legge
fall., la regolare tenuta della contabilità non
rappresenta requisito indefettibile per l’ammissione alla
procedura e dunque neppure può costituire ragione di
revoca. L’omessa acquisizione ovvero l’irregolare tenuta
del libro in discorso, che è previsto peraltro dalla
normativa fiscale e non da quella civilistica, non
preclude la determinazione dell’esistenza, vetustà e
valutazione economica dei beni, che è altrimenti
verificabile, e non assume rilevanza decisiva nella
procedura concordataria, né concreta fatto probatorio
della non veridicità delle scritture contabili. La carenza
nella relazione del professionista attestatore riscontrata
dal primo giudice in’) parte qua, incide sulla congruità
10

della totale svalutazione economica del dato patrimoniale,
che può influenzare la fattibilità del piano, ovvero
alterare il giudizio circa la convenienza del concordato
che costituiscono requisiti irrilevanti ai sensi dell’art.

173 comma 3. La valutazione di attendibilità della
svalutazione economica totale dei beni ammortizzabili
operata nella proposta concordataria e confermata dal
professionista attiene insomma a controllo di merito e non
di legittimità, ed è quindi rimessa al solo ceto
creditorio.
Il tessuto argomentativo in cui si articola la decisione,
palesemente immune dal vizio di motivazione denunciato,
illustra corretta esegesi del quadro normativo di
riferimento e la conclusione, parimenti corretta, che la
Corte del merito ne ha tratto in relazione alla
peculiarità della vicenda in esame. Premessa indefettibile
di ogni altra considerazione è che il registro dei beni
ammortizzabili in discorso venne prescritto a carico degli
esercenti attività d’impresa dall’art. 16 del d.p.r. n.
600/1973 perché vi fossero annotate tutte le
immobilizzazioni materiali e immateriali ed al fine di
rilevarne le movimentazioni, e quindi, con una prima
semplificazione al fine di ridurre alcuni adempimenti
contabili per imprenditori e professionisti attuata con il
D.P.R. 09/12/1996, n. 695, ne è stata abolita
11

l’obbligatorietà,

potendo

le

annotazioni

essere

effettuate anche nel libro degli inventari (ex art. 2217,
c.c.), per le imprese in contabilità ordinaria e nel
registro IVA degli acquisti (ex art. 25, D.P.R. 633/1972),

per le imprese in contabilità semplificata, sino ad
ampliarne con il D.P.R. 07/12/2001, n. 435 la possibilità
di deroga alla sua tenuta a condizione che le relative
annotazioni venissero effettuate sul libro giornale. Non
più pertanto obbligatorio a partire dalla data del 21
febbraio 1997, il registro non rientra all’evidenza tra le
scritture contabili obbligatorie previste dal codice
civile nell’art. 2214 c.c… Stante la sua precipua
funzione di natura fiscale, essendo finalizzato ad
indicare le deduzioni dal reddito d’impresa delle quote
d’ammortamento dei beni strumentali (Cfr. Cass. n.
9876/2011), la sua omessa allegazione alla proposta
concordataria non spiega ex se incidenza alcuna in chiave
né formale né sostanziale. Non influisce, sul piano
formale, sulla regolare tenuta delle scritture contabili,
che peraltro, giova ricordare, sono state espunte dal
catalogo dei documenti prescritti a corredo della domanda
di concordato dal disposto dell’art. 161 legge fall.
applicabile ratione temporis che ne affida la verifica, a
mente del comma 3, alla relazione del professionista
attestatore; non rileva sul piano sostanziale, potendo il
12

valore contabile dei beni ammortizzabili desumersi dalle
annotazioni contenute nei libri obbligatori citati, e
quello di realizzo da ogni altra documentazione messa a
disposizione dell’attestatore dall’imprenditore. 2 dunque

priva di fondamento la tesi difensiva del ricorrente che
in sostanza desume in via automatica dall’omessa
acquisizione del registro in discorso l’assenza del
riscontro di veridicità dei dati contabili da parte
dell’attestatore ed in logica conseguenza il difetto di
tale requisito, e quindi il deficit d’informazione dei
creditori concretante vizio genetico della proposta
concordataria, ed evoca il potere di controllo del giudice
sulla fattibilità giuridica della proposta, senza però
dedurre se in corso di procedura venne quanto meno
allegata la non veridicità in concreto dei dati contabili
attinti dai libri obbligatori, ovvero se risultò la
falsità della documentazione comprovante il loro valore di
realizzo. Ed invero nella specie, il professionista
attestatore, che segnalò tempestivamente nella sua
relazione l’omessa consegna del registro in discorso per
gli ultimi due anni, secondo quanto emerge dalla scansione
della vicenda procedimentale rappresentata negli atti del
presente ricorso, ebbe cura di dichiarare il valore
contabile dei beni che ivi avrebbero dovuto essere
annotati traendolo dal bilancio, e quindi, sulla scorta
13

degli ulteriori elementi che correttamente acquisì
allunde,

ne riscontrò e dichiarò l’assenza del valore di

realizzo. L’omissione, riscontrata dallo stesso
professionista, non concreta pertanto all’evidenza nessuna

ai sensi dell’art. 173 legge fall.. Anzitutto non ha
inciso sull’ammissibilità della domanda di concordato
perché; come premesso, da quel registro detta istanza non
doveva essere corredata ai sensi dell’art. 161 legge
fall.e comunque quel registro non rappresentava libro
obbligatorio, e per l’effetto neppure ne era previsto il
successivo deposito ai sensi dell’art. 170 legge fall.;
perché l’attestatore nel dare atto di quella mancanza,
attIcee

correttamente il valore dei beni ammortizzabili

•1`)

dalle scritture contabili, nelle quali era e poteva essere
indicato a partire dal 21 febbraio 1997 in cui cessò il
carattere obbligatorio del registro in discorso per
esigenze di semplificazione, ed attestò la veridicità di
tale dato siccome pacificamente ivi regolarmente indicato;
perché infine, attesa la regolarità del distinguo operato
tra il valore contabile, tratto dai libri obbligatori, e
quello di realizzo, eseguì siffatto ultimo calcolo
attingendo ai documenti acquisiti, incontestati quanto a
regolarità e veridicità. Dovendosi escludere il difetto di
veridicità della relazione attesa la sua conformità in
14

delle condizioni che legittimano la revoca della procedura

parte quafalle scritture obbligatorie, in cui all’evidenza
i valori contabili dei beni ammortizzabili erano
confluiti, e dovendosi per l’effetto ritenere la
legittimità del piano, i limiti del cui sindacato

suggestivamente ma inopportunamente sono dal ricorrente
evocati al pari della distinta funzione attribuita
all’ufficio del commissario rispetto all’attività svolta
dal professionista, la prescritta corretta e veritiera
informativa ai creditori risulta regolarmente attuata. Non
trova applicazione pertanto applicazione il disposto del
cennato art. 173 comma 3 legge fall. ultimo cpv che
legittima la revoca dell’ammissione al concordato e la
dichiarazione di fallimento in caso di mancanza originaria
o sopravvenuta delle condizioni d’ammissibilità del
concordato.
Parimenti inapplicabile è la richiamata disposizione in
relazione all’ulteriore profilo evocato nel secondo mezzo.
Sostiene la Corte del merito che il potenziale artificio
derivante dalla valutazione prognostica del totale
azzeramento del valore economico dei beni ammortizzabili,
ritenuto dal primo giudice idoneo a rappresentare ai
creditori una situazione ingannevole, non potrebbe essere
sanzionato con la revoca del concordato, dal momento che
l’art. 173 comma 1 legge fall. ha riguardo all’accertata e
non alla potenziale attività d’occultamento o
15

dissimulazione dell’attivo, che deve essere peraltro
inizialmente ignota. Simili evenienze non ricorrono nella
specie sia perché l’occultamento dell’attivo non è stato
accertato dal commissario ma solo ipotizzato, sia perché

l’omissione non è stata scoperta in corso di procedura ma
risulta evidenziata nella stessa proposta concordataria.
La decisione con puntuale e logica motivazione argomenta
il corretto percorso esegetico del disposto normativo
riferito, cui il ricorrente contrappone argomenti di
critica fondati su costruzione logica meramente astratta,
secondo cui l’occultamento del registro rappresenterebbe
dato irrefutabile in quanto tratto a mo’ di assiomatico
corollario dalla sua omessa acquisizione da cui, ancora in
automatica consequenzialità, discenderebbe l’occultamento
da parte dell’imprenditore dei beni ammortizzati, siccome
indicati dal professionista a valore di realizzo pari a
zero. Meramente supposto(ma non assistito da specifica
allegazione, siffatto percorso critico non trova il
necessario sostegno, che la Corte del merito avrebbe
ignorato, dal momento che l’attività d’occultamento di
attivo da distribuire ai creditori non venne accertata dal
commissario che la prospettò solo in via meramente
I
.

presuntiva.‘ quale ipotesi astratta non concretasi in
constatata attività di dismissione dei beni ovvero del
loro depauperamento o occultamento, di cui non vi è cenno
16

nella stessa difesa del ricorrente né tanto meno nel
decreto di revoca del concordato. La tesi difensiva del
ricorrente in conclusione declina in via assiomatica i
fatti nell’archetipo dell’atto in frode, non

contrapponendo dati concreti ai rilievi correttamente
argomentati dalla Corte territoriale i che ha predicato per
la configurabilità dell’ipotesi considerata la prova dei
fatti sottostanti e la loro successiva scoperta.
L’esclusione del valore di realizzo dei beni, che in
sostanza concreterebbe l’attività fraudolenta legittimante
la revoca ex art. 173 comma 1 legge fall., non accertata
dal commissario, non é dalla mera segnalazione
. dell’omissione desumibile in concreto, in assenza del
necessario corredo di ulteriori fatti concretanti la
preordinazione a sottrarre parte dell’attivo alle ragioni
dei creditori. Per tutte le ragioni esposte il ricorso
deve essere rigettato con assorbimento dell’esame del
ricorso incidentale condizionato

(

che affida ad un solo

mezzo la violazione del disposto dell’art. 7 legge fall.
prospettando la carenza di legittimazione dell’ufficio del
P.M. a chiedere la revoca della procedura.
Le spese della presente fase di legittimità, a carico del
ricorrente soccombente, vanno liquidate come da
dispositivo.
PQM
17

La Corte:
rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito
l’incidentale. Condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del presente giudizio di legittimità liquidandole

oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7
maggio

nella misura di C 5.200,00 di cui C 200,00 per esborsi

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