Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18133 del 21/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 21/07/2017, (ud. 20/06/2017, dep.21/07/2017),  n. 18133

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – rel. Presidente –

Dott. SAMBITO Maria G. C. – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27269-2016 proposto da:

J.B., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato ULJANA GAZIDEDE;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO – C.F. (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

nonchè contro

POLIZIA DI FRONTIERA SCALO MARITTIMO ED AEREO DI BARI, POLIZIA DI

STATO – UFFICIO DI FRONTIERA DI BARI;

– intimati –

avverso l’ordinanza n. 1013/2016 del GIUDICE DI PACE di BARI,

depositata il 20/09/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/06/2017 dal Consigliere Dott. GENOVESE FRANCESCO

ANTONIO.

Fatto

FATTI DI CAUSA e RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Giudice di pace di Bari, con l’ordinanza n. 1013 del 2016 (pubblicata il 20 settembre 2016), ha respinto il reclamo proposto dal signor J.B., cittadino albanese, contro il decreto di respingimento alla frontiera adottato, ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 10, comma 1, dalla Polizia di frontiera di Bari, in quanto – da un lato – egli era ormai privo di interesse, atteso che il decreto non impedirebbe il suo rientro in Italia ove munito dei requisiti di ingresso e – da un altro – in quanto – il provvedimento era legittimamente adottato, ai sensi degli artt. 13 CE 562/06 e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 4, comma 3, (in relazione al Regol. CE n. 562/2006, art. 5, comma 1, lett. e), per la “sussistenza di motivi ostativi (…) ampiamente documentati e suffragati dalla condanna della Corte d’appello di Genova per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1”.

Contro tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il signor J.B., il quale ha eccepito la illegittimità dell’affermazione relativa alla carenza dell’interesse ad impugnare in considerazione degli effetti permanenti di quel provvedimento incisivo dei propri diritti, anche di lavoratore addetto ai trasporti sulla tratta Albania – Italia.

Il Collegio non condivide la proposta di definizione della controversia notificata alla parte costituita nel presente procedimento, alla quale sono state mosse osservazioni critiche che risultano fondate.

Il ricorso, infatti, è ammissibile perchè censura la prima e fondamentale ratio decidendi contenuta nell’ordinanza impugnata e costituita dalla ritenuta inammissibilità della proposta impugnazione del signor J.B. contro il decreto di respingimento adottato, ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 10, comma 1, dalla Polizia di frontiera di Bari, in quanto egli sarebbe stato privo di interesse, atteso che il decreto non avrebbe potuto impedire il suo rientro in Italia, ove munito dei requisiti di ingresso (ossia di quei requisiti che, poi, con la seconda parte della decisione, si sono ritenuti anche insussistenti per la asserita pericolosità del richiedente l’ingresso in Italia).

Orbene, in disparte la superfluità e non considerabilità della seconda ratio decidendi (perchè, come correttamente osserva il difensore del ricorrente, “qualora il giudice, dopo una statuizione di inammissibilità (o declinatoria di giurisdizione o di competenza), con la quale si è spogliato della “potestas iudicandi” in relazione al merito della controversia, abbia impropriamente inserito nella sentenza argomentazioni sul merito, la parte soccombente non ha l’onere nè l’interesse ad impugnare; conseguentemente è ammissibile l’impugnazione che si rivolga alla sola statuizione pregiudiziale ed è viceversa inammissibile, per difetto di interesse, l’impugnazione nella parte in cui pretenda un sindacato anche in ordine alla motivazione sul merito, svolta “ad abundantiam” nella sentenza gravata.”: Cass. Sez. U, Sentenza n. 3840 del 2007) il respingimento alla frontiera è sì atto istantaneo ma esso, quando (come nella specie) non sia giustificato da ragioni transeunti, ma da spiegazioni in qualche modo collegate allo status della persona (nella specie: per la sua asserita pericolosità sociale) dispiega effetti permanenti, risolvendosi la sua successiva reiterazione – in una mera riedizione del comportamento della P.A. per le stesse ed identiche ragioni già poste a base della sua prima adozione, così che è pienamente sussistente l’interesse ad impugnare tale atto, fonte di successiva reiterazione.

Si comprende perciò come il Giudice di Pace a quo abbia errato a non esaminare le doglianze a suo tempo proposte dal ricorrente, affermando la carenza d’interesse dello straniero al loro esame, avendo quest’ultimo – invece – pieno interesse alla loro considerazione nel merito, in ragione dell’anzidetta reiterabilità del respingimento alla frontiera (nella specie, giustificata dall’attività lavorativa svolta, di autotrasportatore lungo la rotta Albania-Italia) per le stesse ed identiche ragioni già menzionate.

L’ordinanza va, pertanto, cassata e la causa rinviata, anche per le spese di questa fase, al Giudice di Pace di Bari che, in persona di altro giudicante, dovrà riesaminare i motivi di doglianza addotti dall’odierno ricorrente con il ricorso introduttivo del giudizio.

PQM

 

La Corte, accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese di questa fase del giudizio, al Giudice di Pace di bari in persona di diverso giudicante.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 6-1^ Sezione civile della Corte di cassazione, il 20 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2017

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