Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18133 del 05/07/2019

Cassazione civile sez. trib., 05/07/2019, (ud. 05/02/2019, dep. 05/07/2019), n.18133

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. CHIESI Gian Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9567-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI (C.F. (OMISSIS)), in persona del

Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to ope legis in ROMA,

alla VIA DEI PORTOGHESI, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello

Stato, che lo rapp. e dif.;

– ricorrente –

contro

TRANS SEA S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., elett.te

dom.to in (OMISSIS), presso lo studio del Dott. P.F.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1947/14/14 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della TOSCANA, sez. st. di LIVORNO, depositata il

09/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

05/02/2019 dal Consigliere Dott. GIAN ANDREA CHIESI.

Fatto

RILEVATO

che la TRANS SEA S.R.L. (d’ora in avanti, breviter, “TRANS SEA”) impugnò, innanzi alla C.T.P. di Livorno, l’avviso di pagamento con Cui l’AGENZIA DELLE DOGANE – UFFICIO DI LIVORNO, ritenendo non rimborsabile, a causa di anomalie nel rapporto tra i litri di gasolio dichiarati come acquistati e quelli consumati dalla società contribuente per lo svolgimento della propria attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva non inferiore a 11,5 tonnellate, l’intera accise relativa all’anno 2002 sul consumo di carburante, portata in compensazione dalla società contribuente, provvide alla ripresa integrale di tali importi, oltre al pagamento di interessi ed indennità di mora;

che la C.T.P. di Livorno accolse parzialmente il ricorso con sentenza 20/2/13, la quale fu impugnata dall’AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI innanzi alla C.T.R. della Toscana, sez. st. di Livorno che, con sentenza n. 1947/14/14, depositata il 9.10.2014, confermò la gravata decisione: in particolare, i giudici di appello ritennero fornita la prova, ad opera della società contribuente, del consumo di gasolio acquistato dalla ESSO, sulla base delle fatture all’acquisto rilasciate in favore della contribuente medesima da quest’ultima società e relative a ciascuno dei veicoli coinvolti nel trasporto, identificati mediante la targa; ritennero, per l’effetto, frutto di mero errore formale nella dichiarazione l’indicazione di quantità inferiori rispetto a quelle rilevate dall’Ufficio;

che avverso tale decisione l’AGENZIA DELLE ENTRATE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi; è rimasta intimata la TRANS SEA.

Diritto

CONSIDERATO

che con il primo motivo parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), della “disapplicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, comma 2, n. 4, applicabile ex art. 61 dello stesso testo normativo nonchè dell’art. 111 Cost., comma 6” per avere la C.T.R. fornito – si opina – una motivazione solo apparente, non rispettosa dei paradigmi normativi predetti.

che il motivo è infondato, giacchè la sentenza impugnata risulta conforme al disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36,in tema di contenzioso tributario, secondo cui la sentenza deve contenere, fra l’altro, la “concisa esposizione dello svolgimento del processo” e “la succinta esposizione dei motivi in fatto e diritto”: essa, infatti, contiene il minimo indispensabile necessario a dar conto dell’accoglimento dell’appello attraverso la concisa esposizione dei fatti rilevanti della causa, rendendo possibile l’individuazione del thema decidendum e delle ragioni che stanno a fondamento del dispositivo;

che con il secondo motivo l’AGENZIA lamenta (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) la violazione del D.P.R. n. 277 del 2000, art. 3, commi 3, 4 e 5, e art. 4, comma 2, nonchè della L. n. 448 del 1998, art. 8, comma 10, lett. e) e dell’art. 2697 c.c. e del D.P.R. n. 445 del 2000, artt. 71,75 e 76, per avere la C.T.R. ritenuto assolto l’onere della prova a carico del contribuente del diritto a godere dell’agevolazione fiscale in questione (i.e. il rimborso dell’accise sul consumo di carburante) mediante la produzione delle fatture di acquisto anzichè, come richiesto, di documenti ulteriori quali, nella specie, i brogliacci ed i dati tachigrafici di ogni automezzo;

che il motivo è infondato e va rigettato;

che, infatti, la stessa pronunzia n. 9562 del 2013 di questa Corte, richiamata dall’AGENZIA nel proprio ricorso (cfr. p. 4) a sostegno della tesi circa l’incombenza, sulla parte contribuente che intenda valersi delle agevolazioni fiscali, dell’onere di fornire la prova dei fatti costitutivi del relativo diritto chiarisce che “in tema di rimborso dell’accisa sul gasolio per autotrazione, la modifica normativa apportata al D.P.R. 10 novembre 1997, n. 444 dalla L. 23 dicembre 2005, n. 266, non ha derogato, anche dopo l’introduzione del D.P.R. 9 giugno 2000, n. 277, le disposizioni che prescrivono la fattura quale esclusiva prova idonea a fondare la richiesta di compensazione o rimborso. Invero, il D.P.R. n. 277 del 2000, disciplinando le modalità per poter beneficiare del credito derivante dalla riduzione degli oneri imposti agli autotrasportatori di merci per conto terzi o per conto proprio (nazionali o comunitari), richiede, ai fini della fruizione delle agevolazioni, l’esibizione, su richiesta dell’Ufficio, dei “documenti giustificativi concernenti gli elementi dichiarati”, dovendo essere riportati nella dichiarazione i dati delle fatture di acquisto e stabilendo, solo per casi particolari e per un periodo transitorio (dal 16 gennaio 1999 all’11 ottobre 2000, data di entrata in vigore), che la “scheda carburanti” di cui al D.P.R. n. 444 del 1997 tenga luogo della fattura” (Cass., Sez. 5, 19.4.2013, n. 9562, Rv. 626556-01);

che a tale principio – cui il Collegio intende dare continuità in questa sede – si è attenuta la C.T.R., per la quale “la parte ha fornito le fatture associate alle targhe emesse dalla Esso italiana. I dati quantitativi su queste ultime fatture sono a tutti gli effetti valide a dimostrare l’effettivo consumo parziale di gasolio da parte di ciascun mezzo… Pertanto sono da considerarsi agevolate, con diritto al rimborso delle accise, le forniture da parte della Esso italiana… L’intero quantitativo dichiarato risulta associabile ai vari automezzi che hanno diritto agevolativo” (cfr. sentenza impugnata, p. 2, quintultimo, quartultimo e ultimo cpv. nonchè p. 3);

che non essendosi la TRANS SEA costituita, nulla va disposto in merito alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Civile Tributaria, il 5 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2019

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