Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18133 del 04/08/2010

Cassazione civile sez. lav., 04/08/2010, (ud. 13/07/2010, dep. 04/08/2010), n.18133

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO

ALESSANDRO, VALENTE NICOLA, e PREDEN Sergio giusta delega in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

S.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA AGRI 1,

presso lo studio dell’avvocato NAPPI PASQUALE, che lo rappresenta e

difende, giusta mandato a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 390/2006 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 04/08/2006 R.G.N. 172/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/07/2010 dal Consigliere Dott. GIANFRANCO BANDINI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FEDELI Massimo che ha concluso per l’inammissibilita’, in subordine

rigetto.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d’Appello di Perugia, con sentenza del 25.5 – 4.8.2006, rigetto’ l’impugnazione dell’Inps avverso la sentenza di prime cure che aveva riconosciuto il diritto di S.C. ai benefici pensionistici di cui alla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8 e condannato l’Istituto a contabilizzarli per il periodo 18.3.1981 – 31.12.1991.

A sostegno del decisum la Corte territoriale osservo’ quanto segue:

– sin dalla esposizione dei fatti in primo grado il ricorrente aveva dettagliatamente descritto le mansioni espletate, formulando anche una prova testimoniale, e aveva prodotto un curriculum aziendale con il prospetto delle mansioni effettuate, che non era stato oggetto di alcuna specifica contestazione;

– andava esclusa la rilevanza intrinseca dell’estratto contributivo prodotto dall’Istituto in primo grado;

– le parti avevano concordemente richiesto e ottenuto, gia’ in prime cure, l’acquisizione di una CTU espletata in simile procedimento intentato da un collega di lavoro dell’appellato;

– in ordine al periodo lavorativo doveva ritenersi evidente il refuso – di cui peraltro non era stata chiesta la correzione – circa la scadenza del periodo di esposizione indicato nella sentenza del Tribunale, che si estendeva non fino al 31.12.1991, ma, come evincibile dal corpo della pronuncia e dalla certificazione datoriale, fino al 16.12.1992, cosicche’ il periodo di esposizione era effettivamente superiore, pur dovendosi intendere la domanda limitata a quello indicato nella statuizione di primo grado, della quale l’appellato aveva chiesto l’integrale conferma.

Avverso tale sentenza della Corte territoriale l’Inps ha proposto ricorso per cassazione fondato su un unico motivo e illustrato con memoria.

L’intimato S.C. ha resistito con controricorso, riproponendo altresi’ l’eccezione di inammissibilita’ dell’appello.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo l’Istituto ricorrente denuncia vizio di motivazione, dolendosi che la Corte territoriale non abbia adeguatamente argomentato in ordine alla ritenuta sussistenza della durata ultradecennale di esposizione all’amianto, in particolare non avendo tenuto conto che, giusta le risultanze dell’estratto contributivo – dal quale emergevano periodi di prolungata sospensione del rapporto di lavoro – lo S. poteva contare, per il periodo 18.3.1981 – 31.12.1991, su accrediti contributivi da lavoro dipendente pari a sole 507 settimane.

2. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato il principio di diritto secondo cui, in tema di formulazione dei motivi del ricorso per cassazione avverso i provvedimenti pubblicati dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 40 del 2006 ed impugnati per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, poiche’ secondo l’art. 366 bis c.p.c. introdotto dalla riforma, nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilita’, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione, la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilita’ (cfr, ex plurimis, Cass., SU, n. 20603/2007).

Tale necessario momento di’ sintesi difetta nell’unico motivo svolto, cosicche’, essendo il ridetto art. 366 bis c.p.c. applicabile ratione temporis nella presente causa, il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso e condanna l’Istituto ricorrente alla rifusione delle spese, che liquida in Euro 12,00, oltre ad Euro 2.000,00 (duemila/00) per onorari, spese generali, IVA e CPA come per legge.

Cosi’ deciso in Roma, il 13 luglio 2010.

Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2010

 

 

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