Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18132 del 24/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 24/06/2021, (ud. 19/05/2021, dep. 24/06/2021), n.18132

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BALSAMO Milena – Presidente –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. MELE Maria Elena – Consigliere –

Dott. MARTORELLI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18321-2018 proposto da:

SOGET SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CAIO MARIO, 7,

presso lo studio dell’avvocato CARLOTTA DI FEBO, rappresentata e

difesa dall’avvocato CRISTIANO BASILE;

– ricorrente –

Contro

D.M.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 23/2018 della COMM. TRIB. REG. ABRUZZO SEZ.

DIST. di PESCARA, depositata il 18/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/05/2021 dal Consigliere Dott. ANTONIO MONDINI.

 

Fatto

PREMESSO

che:

1. in causa di impugnazione di intimazioni di pagamento notificate a D.M.A. dalla Soget spa, con sede in (OMISSIS), concessionaria della riscossione per il Comune di Chieti e per il Consorzio di Bonifica Centro Sud con sede in (OMISSIS), su cartelle relative ad ICI ed a contributi consortili, la CTP di Pescara, rigettando la preliminare eccezione della Soget secondo cui la causa avrebbe dovuto essere proposta davanti alla CTP di Chieti, dichiarava la propria competenza territoriale ed accoglieva il ricorso della contribuente. La sentenza veniva confermata con la sentenza in epigrafe, dalla CTR dell’Abruzzo la quale, a fronte della riproposta eccezione, affermava che “con l’atto di concessione il Comune e il Consorzio si erano spogliati delle proprie competenze per cui il Concessionario è rimasto il solo interlocutore del contribuente con la conseguenza che, ai fini della commissione territorialmente competente, deve considerarsi proprio la sede del concessionario stesso”;

2. la Soget spa ricorre, con tre motivi, per la cassazione della sentenza della CTR;

3. la contribuente non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con il primo motivo di ricorso la Soget lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 4, per non avere la CTR ritenuto che il ricorso originario avrebbe dovuto essere presentato alla CTP di Chieti, giudice determinato con riferimento alla sede degli enti impositori;

2. il secondo e il terzo motivo di ricorso attengono alle affermazioni fatte dalla CTR quanto al merito della controversia

3. il primo motivo è fondato e assorbente rispetto agli altri.

La CTR si è uniformata -pur senza farne espressa menzione- alla pronuncia di questa Corte 13 agosto 2004, n. 15864 (per la quale la concessione comunale del servizio di accertamento e di riscossione dei tributi locali effettuata ai sensi del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 25 e 52, a favore di un terzo comporta il trasferimento dei relativi diritti ed obblighi verso il contribuente con conseguente attribuzione della competenza territoriale a conoscere del ricorso del contribuente alla commissione da individuarsi in riferimento alla sede del concessionario e non in quella del comune).

Tuttavia, successivamente, e per la precisione con la sentenza n. 44 del 2016, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’incostituzionalità del D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, art. 4, comma 1, sia nel testo vigente anteriormente alla sua sostituzione ad opera del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156, art. 9, comma 1, lett. b), nella parte in cui prevede che per le controversie proposte nei confronti dei concessionari del servizio di riscossione è competente la commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione i concessionari stessi hanno sede, anzichè quella nella cui circoscrizione ha sede l’ente locale concedente, sia nel testo successivamente vigente, nella parte in cui prevede che per le controversie proposte nei confronti dei soggetti iscritti nell’albo di cui al D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 53, è competente la commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione i medesimi soggetti hanno sede, anzichè quella nella cui circoscrizione ha sede l’ente locale impositore.

In considerazione di tale pronuncia di illegittimità costituzionale -applicabile anche ai processi in corso in base all’art. 136 Cost., comma 1, e alla L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 30, comma 3, non operando il limite di cui all’art. 5 c.p.c., valevole per i mutamenti legislativi sulla competenza o giurisdizione (Cass. SU 28545 del 2008 e Cass. n. 11136 del 2016) – questa Corte, con la sentenza n. 30054 del 2018, ha statuito che “ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 4, comma 1, (nella formulazione, applicabile “ratione temporis”, anteriore all’emanazione del D.Lgs. n. 156 del 2016, art. 9, comma 1, lett. b)), tenuto conto dei principi affermati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 44 del 3 marzo 2016, la competenza territoriale delle Commissioni tributarie provinciali nelle controversie promosse dai contribuenti nei confronti dei concessionari del servizio di riscossione è determinata avendo riguardo alla sede dell’ente impositore, sicchè non è ammessa alcuna distinzione che attribuisca rilevanza alla sede dell’ente concedente ovvero a quella del concessionario in ragione della materia controversa o dei motivi di impugnazione”.

La citata sentenza n. 30054/2018 ha dato conto dell’avvenuto superamento di precedenti indirizzi secondo cui “la Commissione tributaria provinciale competente per territorio si individua con riferimento al luogo ove ha sede l’Ufficio finanziario o il concessionario del servizio di riscossione che ha emesso il provvedimento impugnato, attesa la lettera del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 4, che radica la competenza territoriale non sulla base di criteri contenutistici, inerenti alla specifica materia di volta in volta controversa, ma in relazione, salvo eccezioni tassativamente previste, all’allocazione spaziale dei soggetti in causa” (sentenza n. 4682 del 23/03/2012) e secondo cui, in tema di contenzioso tributario, il contribuente, qualora impugni una cartella esattoriale emessa dal concessionario per la riscossione per motivi che attengono alla mancata notifica degli atti impositivi presupposti, può agire indifferentemente nei confronti dell’ente impositore o del concessionario, senza che sia configurabile alcun litisconsorzio necessario, costituendo l’omessa notifica dell’atto presupposto vizio procedurale che comporta la nullità dell’atto successivo ed essendo rimessa al concessionario la facoltà di chiamare in giudizio l’ente impositore (ordinanza n. 1532 del 02/02/2012).

Per completezza va altresì richiamata la sentenza n. 28064 del 31/10/2019 con la quale è stato sottolineato che, al di fuori del campo dei tributi locali, riguardati dalla declaratoria di illegittimità costituzionale, resta ferma la statuizione per cui “Nel processo tributario, qualora il contribuente impugni la cartella di pagamento facendo valere, anche in via esclusiva, vizi propri del ruolo, non notificato precedentemente e, quindi, conosciuto solo tramite la cartella, è territorialmente competente, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 4, comma 1, la Commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione ricade la sede dell’Agente del servizio di riscossione, pure se non coincidente con quella in cui ha sede l’Ufficio tributario che ha formato il ruolo, in quanto il combinato disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 1, lett. d), e comma 3, e art. 21, comma 1, considerando i due atti (ruolo e cartella esattoriale) in modo unitario ed impugnabili congiuntamente, esclude, da un lato, il frazionamento delle cause tra giudici diversi, e, dall’altro, la rimessione al ricorrente della scelta del giudice territorialmente competente da adire.” (Cass., n. 15829 del 29/07/2016; Cass., n. 20671 del 01/10/2014; Cass., n. 7635 del 24/3/2017)”;

4. in definitiva il ricorso deve essere accolto e la sentenza deve essere cassata. In applicazione dell’art. 382 c.p.c., comma 2, deve statuirsi che la competenza a decidere dell’originario ricorso spettava non alla CTP di Pescara ma alla CTP di Chieti. Di fronte a quest’ultima, la causa potrà essere riassunta nel termine di 60 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza;

5. le spese devono essere compensate in ragione del fatto che la decisiva pronuncia della Corte Costituzionale n. 44/2016 è intervenuta in corso di giudizio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, dichiara la incompetenza territoriale della commissione tributaria provinciale di Pescara ed indica la commissione tributaria provinciale di Chieti quale giudice territorialmente competente a conoscere del ricorso introduttivo, davanti al quale la causa dovrà essere riassunta nel termine di 60 giorni dalla comunicazione della presente.

Compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio svolta con modalità da remoto, il 19 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2021

 

 

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