Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18132 del 21/07/2017
Cassazione civile, sez. VI, 21/07/2017, (ud. 20/06/2017, dep.21/07/2017), n. 18132
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – rel. Presidente –
Dott. SAMBITO Maria G. C. – Consigliere –
Dott. FERRO Massimo – Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 24844-2016 proposto da:
S.A. – RICORRENTE CHE NON HA DEPOSITATO IL RICORSO ENTRO I
TERMINI DI LEGGE;
contro
FRIULOVEST BANCA – CREDITO COOPERATIVO – SOCIETA’ COOPERATIVA – C.F.
e P.I. (OMISSIS), in persona del Direttore Generale pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G.G. BELLI 27, presso lo
studio dell’avvocato PAOLO MEREU, che lo rappresenta e difende
unitamente e disgiuntamente all’avvocato CESARE MALATTIA;
– controricorrente –
nonchè contro
GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI;
– intimato –
avverso il provvedimento n. 99/2016 del TRIBUNALE di PORDENONE,
depositata il 10/02/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 20/06/2017 dal Consigliere Dott. GENOVESE FRANCESCO
ANTONIO.
Fatto
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Pordenone, con la sentenza n. 99 del 2016 (pubblicata il 10 febbraio 2016), ha accolto parzialmente il ricorso proposto da Friulovest Banca contro il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali, che ha parzialmente annullato, e il signor S.A., che ha condannato al pagamento delle spese processuali.
Contro tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il signor S.A., atto non depositato (come da certificazione negativa della cancelleria centrale di questa Corte, in data 9 novembre 2016), contro cui ha resistito la Banca.
Il Collegio condivide la proposta di definizione della controversia notificata alla parte costituita nel presente procedimento, alla quale sono state mosse solo osservazioni adesive.
Il ricorso per cassazione, pertanto, risulta improcedibile in quanto, al riguardo, vige la regola secondo cui “La parte alla quale sia stato notificato un ricorso per cassazione e che abbia, a sua volta, notificato al ricorrente il controricorso, ha il potere, ove quest’ultimo abbia omesso di depositare il ricorso e gli altri atti indicati nell’art. 369 c.p.c., di richiedere l’iscrizione a ruolo per far dichiarare l’improcedibilità; tale potere è compreso in quello di contraddire, riconosciuto dall’art. 370 c.p.c., e trova giustificazione nell’interesse del contro ricorrente a recuperare le spese ed ad evitare, mediante la dichiarazione di improcedibilità del ricorso, che il ricorrente possa riproporlo, ove non sia ancora decorso il termine per l’impugnazione ” (Sez. 1, Sentenza n. 3193 del 2016).
All’improcedibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo (ma non anche la dichiarazione della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, non essendo questo stato versato per la manca iscrizione a ruolo della causa).
PQM
La Corte, dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali di questa fase del giudizio che liquida in complessivi Euro 2.100,00 di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 6-1a sezione civile della Corte di cassazione, il 20 giugno 2017.
Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2017