Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18132 del 15/09/2016


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Cassazione civile sez. VI, 15/09/2016, (ud. 05/04/2016, dep. 15/09/2016), n.18132

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARIENZO Rosa – Presidente –

Dott. EERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18263/2014 proposto da:

G.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA C. POMA 2,

presso lo studio dell’avvocato ROBERTO AMODEO, rappresentato e

difeso dall’avvocato MAURO LO PRESTI giusta procura speciale

conferita a margine del presente atto;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio

dell’avvocato LIDIA CARCAVALLO che lo rappresenta e difende

unitamente agli avvocati LUIGI CALIULO, ANTONELLA PATTERI, SERGIO

PREDEN giusta procura a margine del controricorso;

– controticorrente –

avverso la sentenza n. 27/2014 della CORTE D’APPELLO di SALERNO del

10/01/2014, depositata il 16/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

05/04/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROSSANA MANCINO;

udito l’Avvocato Antonella Patteri difensore del controricorrente,

che si riporta agli scritti.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La Corte pronuncia in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c., a seguito di relazione a norma dell’art. 380-bis c.p.c., condivisa dal Collegio.

2. La Corte di appello di Salerno confermava, con diversa motivazione, la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva rigettato la domanda proposta dall’armale ricorrente (con ricorso del 27.12.2011) intesa ad ottenere il riconoscimento del beneficio della rivalutazione contributiva per esposizione all’amianto della L. n. 257 del 1992, ex art. 13, comma 8 e successive modifiche, in relazione all’attività lavorativa svolta alle dipendenze della Marzotto Sud S.p.A..

3. Differenti erano state le ragioni che avevano indotto i giudici di merito a respingere l’azionata domanda.

4. Il giudice di primo grado aveva, infatti, ritenuto che nella specie fosse maturata la decadenza di cui al D.L. n. 269 del 2003, art. 47, comma 5, convertito nella L. n. 326 del 2003.

5. La Corte territoriale riteneva sussistente la decadenza “speciale” di cui al D.L. n. 269 del 2003, art. 47, comma 5, convertito nella L. n. 326 del 2003, ed altresì fondata l’eccezione di prescrizione decennale decorrente dalla data di pensionamento (1.9.1999), rilevando che, in assenza di validi atti interruttivi, la domanda amministrativa all’I.N.P.S. (22.11.2011) era stata presentata dopo la scadenza del suddetto termine di prescrizione.

6. Avverso tale sentenza la parte ricorrente in epigrafe indicata propone ricorso per cassazione fondato su plurimi motivi coni quali, in sintesi si duole (per violazione di legge) della dichiarazione di decadenza, della ritenuta prescrizione (a fronte della imprescrittibilità del diritto a pensione), della individuata decorrenza (il dies a quo) della prescrizione dalla data del pensionamento; ed infine della nullità della sentenza per non avere la corte territoriale compiutamente espresso le ragioni del convincimento e l’iter logico seguito.

7. Resiste con controricorso l’I.N.P.S..

8. Il motivo di ricorso che investe la delibazione sulla prescrizione è qualificabile come manifestamente infondato e determina l’assorbimento delle ulteriori censure.

9. La giurisprudenza di questa Corte ha ormai da tempo affermato, anche con riferimento alle domande giudiziarie avanzate da soggetti già pensionati, che ciò che si fa valere non è il diritto al ricalcolo della prestazione pensionistica, ovvero alla rivalutazione dell’ammontare dei singoli ratei erroneamente (o ingiustamente) liquidati in sede di determinazione amministrativa, bensì il diritto a un beneficio che, seppure previsto dalla legge “ai fini pensionistici” e ad essi, quindi, strumentale, è dotato di una sua specifica individualità e autonomia, operando sulla contribuzione ed essendo ancorato a presupposti propri e distinti da quelli in presenza dei quali era sorto (o sarebbe sorto) – in base ai criteri ordinari – il diritto al trattamento pensionistico.

10. E’ stato così innanzitutto chiarito: “è opportuno anche rilevare che dal sistema è ricavabile l’onere degli interessati di proporre all’istituto gestore dell’assicurazione pensionistica la domanda di riconoscimento del beneficio per esposizione all’amianto, nonostante incertezze lessicali del legislatore (cfr. Cass. n. 15008/2005)”.

11. E’ stato, poi, precisato che “nel caso di specie si tratta di rivalutare non già l’ammontare di singoli ratei bensì i contributi previdenziali necessari a calcolare la pensione originaria” – Cass. 12685 del 19 maggio 2008; Cass. n. 7527 del 29 marzo 2010; Cass. n. 8926 del 19 aprile 2011; Cass. n. 6331 del 19 mano 2014; Cass. n. 7934 del 4 aprile 2014; Cass. n. 13578 del 13 giugno 2014 – ed anche specificato che neppure è validamente invocabile il principio di imprescrittibilità del diritto a pensione, in quanto “tale particolarissimo regime non si estende a tutte le singole azioni relative alla costituzione della posizione contributiva. E del carattere sostanzialmente costitutivo del procedimento amministrativo e dell’azione in giudizio diretto al riconoscimento del beneficio contributivo per esposizione all’amianto sembra non potersi dubitare, stanti i vincoli sostanziali, temporali e procedurali posti dalla legislazione in materia” – cfr. Cass. n. 1629 del 3 febbraio 2012; id. Cass. n. 11400 del 6 luglio 2012; Cass. n. 14531 del 16 agosto 2012; Cass. n. 14472 del 14 agosto 2012; Cass. nn. 20031 e 20032 del 15 novembre 2012; Cass. n. 27148 del 4 dicembre 2013; Cass. n. 4778 del 27 febbraio 2014.

12 L’affermazione che la protezione costituzionale del diritto previdenziale – che ne determina l’imprescrittibilità – “non si estende a tutte le singole azioni relative alla costituzione della posizione contributiva” era stata già contenuta nelle decisioni di questa Corte n. 7138 del 29 marzo 2011 e n. 12052 del 31 maggio 2011.

13. Va anche richiamata la pronuncia della Corte costituzionale 26 febbraio 2010, n. 71 che, ribadendo che il diritto a pensione, come già affermato dalla precedente Corte cost. 22 luglio 1999, n. 345, è “fondamentale, irrinunciabile e imprescrittibile”, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale della L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, comma 504, osservando che “la norma censurata non contrasta, poi, con gli artt. 31 e 37 Cost., in quanto non incide sull’an del diritto alla pensione, ma solo marginalmente sul quantum; laddove il mancato aumento del trattamento previdenziale goduto da chi, alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 151 del 2001, già era in pensione, non vale a far considerare tale emolumento insufficiente ai fini della tutela imposta dalle norme costituzionali indicate”.

14. La giurisprudenza di legittimità è, dunque, ormai attestata sulla configurabilità del beneficio della rivalutazione contributiva della posizione assicurativa come un diritto autonomo rispetto al diritto a pensione (solo questo primario ed intangibile – Cass., sez. un., 10 giugno 2003, n. 9219 -) che sorge in conseguenza del “fatto” della esposizione ad amianto e determina una maggiorazione pensionistica avente in un certo qual modo natura risarcitoria, e ciò perchè nel sistema assicurativo-previdenziale la posizione assicurativa, nonostante la sua indubbia strumentalità, “costituisce una situazione giuridica dotata di una sua precisa individualità”, potendo spiegare effetti molteplici, anche successivamente alla data del pensionamento, e costituire oggetto di autonomo accertamento.

15. Non si è, allora, in presenza di una prestazione previdenziale a sè stante ovvero di una pretesa all’esatto adempimento di una prestazione previdenziale (pensione) riconosciuta solo in parte ma di una situazione giuridica ricollegabile ad un “fatto” in relazione al quale viene ad essere determinato – in via meramente consequenziale – con la maggiorazione, il contenuto del diritto alla pensione (“la disposizione di cui alla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8 (…) non ha istituito una nuova prestazione previdenziale, ma soltanto un sistema più favorevole di calcolo della contribuzione per la determinazione della pensione” – così Corte cost. 20 novembre 2008, n. 376 -).

16. Il lavoratore, laddove abbia la consapevolezza della esposizione ad amianto, può, a prescindere dalla questione se sia o meno pensionato e da quando, agire in giudizio, previa domanda amministrativa, per far valere il suo autonomo diritto.

17. Non, dunque, per rivendicare una componente essenziale del credito previdenziale da liquidarsi ovvero già liquidato (parzialmente), bensì per chiedere qualcosa di nuovo e di autonomo.

18. Alla luce del suddetto orientamento (confermato dalla recentissima Cass. n. 17941 del 13 agosto 2014) non vi è ragione per non ritenere che, proprio perchè vi è differenza tra diritto alla rivalutazione contributiva e diritto alla pensione nonchè diritto ai singoli ratei, la prescrizione del diritto alla rivalutazione è definitiva e non può incidere solo sui singoli ratei (di maggiorazione).

19. Nella fattispecie in esame la Corte territoriale ha ritenuto, con una motivazione in fatto che non ha formato oggetto di specifica censura da parte della ricorrente (ancorchè nella prospettiva della novella di cui al D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b, convertito dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, nei termini chiariti da Cass., Sez. Un., n. 8053 del 7 aprile 2014), che detta consapevolezza fosse coincisa con il pensionamento (essendo già a tale data “nota e rimediabile la lesione del già maturato diritto alla maggiorazione contributiva, in sussistenza delle medesime condizioni di esposizione all’amianto già accertate da questa Corte con sentenza n. 1169/2010 del 27/10/2010 ed altre successive”); era da tale momento che il lavoratore poteva agire in giudizio.

20. Nè vale ad incidere sul regime della prescrizione nei termini indicati, la L. 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 115, trattandosi di norma che attribuisce solo ad alcune categorie di assicurati ed in presenza di determinati presupposti (e così, in particolare, agli assicurati “all’assicurazione generale obbligatoria, gestita dall’I.N.P.S., e all’assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali, gestita dall’I.N.A.I.L., dipendenti da aziende che hanno collocato tutti i dipendenti in mobilità per cessazione dell’attività lavorativa, i quali abbiano ottenuto in via giudiziale definitiva l’accertamento dell’avvenuta esposizione all’amianto per un periodo superiore a dieci anni e in quantità superiori ai limiti di legge e che, avendo presentato domanda successivamente al 2 ottobre 2003, abbiano conseguentemente ottenuto il riconoscimento dei benefici previdenziali di cui al D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 47, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2003, n. 326”) il più favorevole incremento contributivo di cui alla L. 27 marzo 1992, n. 257, art. 13, comma 8, a condizione che ottemperino all’onere di presentare all’I.N.P.S. apposita istanza amministrativa entro il termine del 30 giugno 2015 (come prorogato dal D.L. 31 dicembre 2014, n. 192, art. 12-vicies bis, convertito, con modificazioni, nella L. 27 febbraio 2015, n. 11).

21. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

22. La complessità delle questioni trattate giustifica la compensazione tra le parti delle spese processuali.

23. La circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 (sulla ratio della disposizione si rinvia a Cass. Sez. Un. 22035/2014 e alle numerose successive conformi).

24. Essendo il ricorso in questione (avente natura chiaramente impugnatoria) da rigettarsi integralmente, deve provvedersi in conformità.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; compensa le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater: dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 5 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2016

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