Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18132 del 04/08/2010

Cassazione civile sez. lav., 04/08/2010, (ud. 13/07/2010, dep. 04/08/2010), n.18132

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO

ALESSANDRO, PREDEN SERGIO, VALENTE NICOLA, giusta delega in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

B.G., + ALTRI OMESSI

;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1008/2005 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 01/08/2006 r.g.n. 354/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/07/2010 dal Consigliere Dott. GIANFRANCO BANDINI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FEDELI Massimo, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Ravenna accolse la domanda con cui gli odierni intimati, pur essendo gia’ pensionati da data anteriore al marzo 1992, avevano richiesto l’accertamento del loro diritto a fruire del coefficiente moltiplicatore di cui alla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8.

La Corte d’Appello di Bologna, con sentenza del 6.12.2005 – 1.8.2006, dichiaro’ inammissibile l’impugnazione proposta dall’Inps, rilevando che l’Istituto aveva svolto argomentazioni difformi dal thema decidendum (relativo alla spettanza del beneficio ai soggetti gia’ pensionati), “poi centrando nuovamente il petitum, ma con riferimento a soggetto, che non e’ e non e’ stato parte nel giudizio in corso”;

in particolare, osservo’ la Corte territoriale, l’appellante aveva “aggregato” le conclusioni strettamente riferibili alla controversia in esame, “recuperando il criterio dell’uniformita’ di situazioni soggettive (“in quanto gli appellati risultavano gia’ in pensione:

cfr. fl. 22 dei ricorso in appello), ma cio’ non e’ sufficiente perche’ si possa recuperare l’atto, che muove doglianze per la gran parte totalmente avulse dal contesto decisionale della sentenza impugnata ed anche nella parte, in cui esamina e censura specificamente la decisione, opera con riferimento ad una posizione soggettiva alla stessa estranea – “appellato C.R.”, mai costituitosi in questo giudizio”.

Avverso tale sentenza della Corte territoriale, l’Inps ha proposto ricorso fondato su un motivo.

Gli intimati A.A., + ALTRI OMESSI non hanno svolto attivita’ difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo l’Istituto ricorrente denuncia nullita’ della sentenza per violazione degli artt. 434, 342 e 345 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, osservando che, con l’atto di appello, oltre ad argomentazioni non del tutto pertinenti con la questione dibattuta in primo grado, erano state svolte anche censure specifiche dirette proprio a confutare puntualmente la ratio decidendi della decisione impugnata e che, in tale contesto, non avrebbe potuto darsi rilevanza all’errata indicazione del nominativo della controparte, dipesa peraltro da mero errore materiale.

2. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte la specificita’ dei motivi di appello esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell’appellante, volte ad incrinare il fondamento logico – giuridico delle prime, non essendo le statuizioni di una sentenza separabili dalle argomentazioni che le sorreggono, cosicche’ alla parte volitiva dell’appello deve sempre accompagnarsi una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice (cfr, ex plurimis, nn. 1599/1997; 11935/2002; 1108/2006; 9244/2007).

Nel caso di specie, come riconosciuto anche nella sentenza impugnata (e come questa Corte ha potuto direttamente verificare ex actis essendo stato dedotto un error in procedendo), l’appellante Inps, pur svolgendo anche argomentazioni estranee al thema decidendum, aveva specificamente censurato la decisione di primo grado sul rilievo che “gli appellati risultavano gia’ in pensione in data antecedente all’emissione della L. n. 257 del 1992; e a tale conclusione l’Istituto era pervenuto dopo avere ricordato i principi, affermati dalla giurisprudenza anche della Corte Costituzionale, sui limiti di applicabilita’ soggettiva della normativa in parola. Non vi e’ quindi dubbio che fossero state svolte ragioni di specifica critica alle contrarie argomentazioni poste a fondamento della sentenza impugnata.

Sicche’, in definitiva, la ritenuta inammissibilita’ del gravame viene a riposare sulla circostanza che tali ragioni erano state svolte con riferimento ad un soggetto – tale C.R. – che non era parte del giudizio.

Osserva la Corte che, anche in disparte dal rilievo che le ricordate conclusioni facevano riferimento agli “appellati, e’ palese come la suddetta indicazione nominativa fosse frutto di un mero errore materiale, proprio perche’ riferita non gia’ ad una soltanto delle parti in causa, ma a soggetto del tutto estraneo alla controversia, nel mentre i nominativi degli appellati risultavano inequivocabilmente indicati nell’intestazione dell’atto; sicche’ non puo’ dubitarsi che, depurato da tale evidente errore materiale, il ricorso d’appello contenesse (anche) specifiche censure avverso e ragioni poste a fondamento di quanto deciso in prime cure.

Erroneamente, pertanto, la Corte territoriale ha ritenuto l’inammissibilita’ del gravame.

3. Il ricorso va dunque accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa al Giudice indicato in dispositivo, che provvedere altresi’ sulle spese del presente giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie i ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Firenze.

Cosi’ deciso in Roma, il 13 luglio 2010.

Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA