Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18131 del 24/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 24/06/2021, (ud. 05/05/2021, dep. 24/06/2021), n.18131

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 279/2017 R.G. proposto da

Spiezia Pierluigi, erede di F.M., elett.te domiciliato

in S. Maria Imbaro-Lanciano, alla via Piane n. 20/A, presso lo

studio dell’avv. Maria Serrapica, unitamente all’avv. Maria Grazia

Piccinini, da cui è rapp.to e difeso come da procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

Consorzio di Bonifica Centro Bacino Saline Pescara Alento Foro, in

persona del legale rapp.te p.t., elett.te domiciliato in Roma, al

P.le delle Belle Arti n. 8, presso lo studio dell’avv. Ignazio

Abrignani, unitamente all’avv. Giuseppe Cutilli da cui è rapp.to e

difeso come da procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

nonchè

Soget S.p.A. in persona del legale rapp.te p.t.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 516/7/16 della CTR dell’Abruzzo, sez.

distaccata di Pescara, depositata il 19/5/2016, non notificata;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

5 maggio 2021 dalla Dott.ssa Milena d’Oriano.

 

Fatto

RITENUTO

che:

1. con sentenza n. 516/7/16, depositata il 19 maggio 2016, non notificata, la Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo, sez. distaccata di Pescara, rigettava l’appello proposto dal contribuente, avverso la sentenza n. 430/5/15 della Commissione Tributaria Provinciale di Chieti, con compensazione delle spese di lite;

2. il giudizio aveva ad oggetto l’impugnazione di due ingiunzioni di pagamento, notificate dalla Soget S.p.A. a seguito dell’iscrizione a ruolo, ad istanza del Consorzio di Bonifica Centro Bacino Saline Pescara Alento Foro, dei contributi di bonifica dovuti e non pagati per gli anni 2010 e 2011, in relazione a terreni siti nel Comune di (OMISSIS), ricompresi nel perimento di contribuenza del Consorzio;

3. la CTP aveva rigettato il ricorso, ritenendo provato che i terreni fossero serviti dalla condotta irrigua consortile; la CTR aveva confermato la sentenza impugnata rilevando che, pur gravando in capo al Consorzio l’onere probatorio della sussistenza di un beneficio specifico a favore dei terreni dello S., in quanto non era stato esibito in giudizio il piano generale di bonifica, presupposto di legittimità del piano di classifica, tale prova era stata comunque offerta grazie alla produzione fotografica che attestava la presenza di opere di irrigazione, senza che assumesse alcuna rilevanza la loro inutilizzazione per scelta o incuria del contribuente;

4. avverso la sentenza di appello, il contribuente, già ammesso in via provvisoria al gratuito patrocinio, proponeva ricorso per cassazione, consegnato per la notifica dal procuratore domiciliatario il 21 dicembre 2016, affidato a due motivi; il Consorzio resisteva con controricorso e depositava memoria ex art. 380 bis 1 c.p.c., la Soget S.p.A. rimaneva intimata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con il primo motivo di ricorso il contribuente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 860 e 2697 c.c., del R.D. n. 215 del 1933, della L. R. Abruzzo n. 11 del 1983, art. 10, e relativa circolare, della L. n. 212 del 2000, art. 7, della L. n. 241 del 1990, art. 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, censurando l’impugnata sentenza per aver ritenuto che il Consorzio avesse assolto la prova a suo carico dell’esistenza di un vantaggio per l’immobile, pur avendo dimostrato solo l’esistenza di un impianto di irrigazione;

2. con il secondo motivo denuncia la nullità della sentenza, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5, per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, avendo fondato la decisione sulle risultanze fotografiche senza valutare la perizia di parte che evidenziava la mancata manutenzione dell’impianto.

Osserva che:

1. Preliminarmente vanno esaminate le eccezioni di inammissibilità del ricorso, per inesistenza della notifica e tardività, sollevate dal Consorzio nel controricorso.

1.1 L’eccezione di inesistenza della notifica del ricorso, in quanto effettuata ai sensi della L. n. 53 del 1994, ad istanza del domiciliatario sprovvisto di procura alle liti, seppure autorizzato dal Consiglio dell’Ordine, su richiesta del difensore munito di regolare mandato speciale, ma di cui non vi è prova di analoga autorizzazione, non merita accoglimento.

Sulla questione della notificazione eseguita, ai sensi della L. n. 53 del 1994, art. 1 e ss., dall’avvocato domiciliatario abilitato alla sola ricezione degli atti, per conto del difensore, e non anche al compimento dell’attività di impulso processuale, si è registrato un contrasto nella giurisprudenza di questa Corte in quanto tale notificazione è stata ritenuta valida e ammissibile da Cass. n. 19294 del 2016 (ma a condizione che sia il domiciliatario che il delegante munito di procura siano stati autorizzati dai rispettivi ordini di appartenenza), affetta da nullità da Cass. n. 5096 del 2013 ed inesistente da Cass. n. 357 del 2011 e Cass. n. 20468 del 2015.

In continuità con quanto già affermato da Cass. n. 14840/2018, questo Collegio ritiene che quest’ultimo orientamento debba essere necessariamente rimeditato alla luce del principio di diritto affermato con la sentenza n. 14916/2016 dalle Sezioni Unite che, facendo leva sulla strumentalità delle forme degli atti processuali e sul principio del giusto processo, hanno ritenuto di dover circoscrivere l’inesistenza alle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, riconducendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale alla categoria della nullità.

Dal momento che l’avvocato che effettua la notifica ai sensi della L. n. 53 del 1994, esercita un potere astrattamente riconosciutogli dalla legge, da ritenersi, quindi “esistente e individuabile”, tutte le questioni inerenti alle condizioni che devono ricorrere affinchè quel potere possa dirsi validamente esercitato attengono alla conformità della notificazione rispetto al modello legale, sicchè anche la notificazione eseguita dal difensore, in assenza delle condizioni oggettive e soggettive previste da questa legge è nulla e non inesistente.

1.2 Nel caso di specie, pur non emergendo dagli atti che l’avv. patrocinante Maria Grazia Piccinini sia stata autorizzata dall’ordine professionale di appartenenza (il che impedisce di fare applicazione del principio affermato da Cass. n. 19294/2016), è da escludere l’eccepita inesistenza della notifica effettuata dal domiciliatario avv. Maria Serrapica (in forza dell’autorizzazione del (OMISSIS) rilasciata dal Consiglio dell’Ordine di Lanciano), nè, dato il buon esito della notifica, può esserne dichiarata la nullità, in quanto “il principio, sancito in via generale dal codice di rito, art. 156, secondo cui la nullità non può essere mai pronunciata se l’atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato, vale anche per le notificazioni, in relazione alle quali – pertanto – la nullità non può essere dichiarata tutte le volte che l’atto, malgrado l’irritualità della notificazione, sia venuto a conoscenza del destinatario” (Cass. S.U. n. 7665 del 2016).

2. Va invece accolta l’eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività, a fronte di un atto consegnato per la notifica solo in data (OMISSIS), rispetto ad una sentenza depositata il (OMISSIS).

Ai fini della decorrenza del termine semestrale di decadenza di cui all’art. 327 c.p.c., applicabile ratione temporis (ricorso introduttivo di primo grado depositato nel 2014, sotto il vigore dell’art. 327 c.p.c. nel testo modificato dalla novella di cui alla L. n. 69 del 2009), deve considerarsi rilevante l’attestazione dell’avvenuto deposito (cfr. Cass., Sez. Un., n. 13794 del 2012; Cass., Sez. Un., n. 18569 del 2016; Cass. n. 12986 del 2016; Cass. n. 9029 del 2019, in motivazione); nella specie, tenuto conto della sospensione feriale dal 1 al 31 agosto 2016, il termine semestrale veniva a scadere il (OMISSIS), giorno non coincidente con il sabato o la domenica nè festivo, sicchè, seppure per un solo giorno, deve ritenersi tardiva la notifica inoltrata il (OMISSIS).

3. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile.

3.1. Segue la condanna del contribuente al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità nei confronti del Consorzio, che si liquidano come da dispositivo; nulla sulle spese nei confronti della Soget S.p.A. rimasta intimata.

3.2 Sebbene il ricorrente S.P. sia stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato (Delib. 28 dicembre 2016 del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di L’Aquila), vanno comunque verificate le condizioni per il raddoppio del contributo unificato.

Secondo quanto affermato da Cass. SU n. 4315 del 2020, a composizione di un contrasto, “Il giudice dell’impugnazione che emetta una delle pronunce previste dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, è tenuto a dare atto della sussistenza del presupposto processuale per il versamento dell’importo ulteriore del contributo unificato (c.d. doppio contributo) anche quando esso non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venire meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato), potendo invece esimersi dal rendere detta attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo.”

Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013, in quanto notificato dopo tale data, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 (che ha aggiunto al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, il comma 1 quater) – della sussistenza dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione dichiarata inammissibile.

4. Non deve invece provvedersi sull’istanza di revoca dell’ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato, avanzata dall’Agenzia delle Entrate con nota pervenuta a questa Corte il 27 settembre 2018; come ritenuto dalle Sezioni Unite con la stessa decisione n. 4315/2020 “In tema di patrocinio a spese dello Stato nei processi civili, la competenza a provvedere sulla revoca del provvedimento di ammissione a detto patrocinio in relazione al giudizio di cassazione spetta al giudice del rinvio ovvero – per le ipotesi di definizione del giudizio diverse dalla cassazione con rinvio – al giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato; quest’ultimo, ricevuta copia della sentenza della Corte di cassazione ai sensi dell’art. 388 c.p.c., è tenuto a valutare la sussistenza delle condizioni previste dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136, per la revoca dell’ammissione.”

PQM

La Corte:

dichiara l’inammissibilità del ricorso;

condanna il ricorrente a pagare al controricorrente Consorzio le spese di lite del presente giudizio, che si liquidano nell’importo complessivo di Euro 645,00 per compensi professionali, oltre Euro 200,00 per esborsi, spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale effettuata da remoto, il 5 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2021

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