Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18131 del 15/09/2016

Cassazione civile sez. lav., 15/09/2016, (ud. 21/07/2016, dep. 15/09/2016), n.18131

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MACIOCE Luigi – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7089/2012 proposto da:

A.P., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA PANARO 25, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO VISCO,

rappresentato e difeso dall’avvocato VINCENZO DE MICHELE, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

(OMISSIS), MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA

RICERCA – UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI FOGGIA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 199/2011 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 02/03/2011 R.G.N. 2430/07;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/07/2016 dal Consigliere Dott. IRENE TRICOMI;

udito l’Avvocato VINCENZO DE MICHELE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. A.P., inserito nella graduatoria permanente provinciale di Foggia ad esaurimento per il conferimento delle supplenze del personale ATA, profilo di collaboratore scolastico, aveva presentato domanda per l’aggiornamento o la permanenza in detta graduatoria, ma gli era stato negato il diritto di precedenza di cui del D.M. n. 75 del 2001, art. 4, comma 2, con la conseguenza che non aveva ricevuto incarichi di supplenza annuale negli anni scolastici 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005.

2. Aveva, pertanto, adito il Tribunale di Foggia per sentire riconoscere come prestato in tali anni, ai fini giuridici ed economici, il periodo di servizio alle dipendenze dello Stato e per ottenere la condanna del Ministero dell’Istruzione e dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Foggia al risarcimento dei danni ed all’adeguamento della graduatoria provinciale.

3. Il Tribunale aveva accolto la domanda e la Corte di Appello di Bari, adita dagli originari convenuti, con la sentenza n. 199/11, in riforma della sentenza di primo grado, ha respinto la domanda.

4. La Corte territoriale ha preso in esame l’eccezione di giudicato sollevata dal ricorrente, disattendendola. Il lavoratore aveva dedotto che vi sarebbe stato giudicato, esterno tra il giudizio d’appello in corso (riguardante, il mancato conferimento di incarichi di supplenza annuale per i periodi 1 settembre 2001-31 agosto 2002; 1 settembre 2002-31 agosto 2003; 1 settembre 2003-31 agosto 2004; 1 settembre 2004-31 agosto 2005) e quello n. 5440/07 (periodo 1 settembre 2005-31 agosto 2006), che era stato già deciso con la sentenza di appello n. 3301/2009, con declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione proposta dal Ministero nei confronti di esso ricorrente, ed avente ad oggetto la stessa questione, con riferimento ad anni diversi. L’eccezione di giudicato esterno è stata rigettata dal giudice di secondo grado in quanto, poichè il giudicato si era formato su una questione processuale, lo stesso spiegava effetto solo nell’ambito dello stesso processo, e non poteva essere invocato nel distinto odierno giudizio.

5. La Corte territoriale, inoltre, ha respinto l’eccezione di acquiescenza formulata dall’appellato, sul rilievo che l’Ufficio Scolastico Provinciale aveva provveduto all’adeguamento della graduatoria al solo fine di ottemperare alla statuizione di condanna contenuta nella sentenza, esecutiva, di primo grado; ha ritenuto, inoltre, che anche solo l’astratta possibilità di un’esecuzione in forma specifica era sufficiente ad impedire la configurabilità di acquiescenza tacita, attesa la possibilità, per il dipendente, di ricorrere al giudizio di ottemperanza; ha rilevato, inoltre, che non risultava dimostrata la corresponsione delle retribuzioni relativamente ai periodi dedotti in giudizio, anch’essa oggetto della statuizione impugnata.

6. Nel merito, ha ritenuto che la L. n. 124 del 1999, conferisce la precedenza assoluta soltanto ai soggetti inseriti nelle graduatorie permanenti in caso di conferimento delle supplenze temporanee nelle istituzioni scolastiche presso cui è stata presentata la relativa domanda e che i decreti ministeriali avevano fatto coerente applicazione del dettato normativo; che la clausola di salvaguardia prevista dal D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 401, riguarda solo il personale docente e non anche il personale ATA; che nè la legge nè i decreti attuativi hanno previsto in favore del personale ATA, inserito nella graduatoria permanente provinciale, alcun diritto di precedenza nel conferimento delle supplenze annuali di competenza del CSA.

7. Avverso detta sentenza A.P. ha proposto ricorso per cassazione fondato su tre motivi. Il Ministero è rimasto intimato.

8. La parte ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

9. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente censura la statuizione che ha rigettato l’eccezione di giudicato. Espone che la tardività dell’appello ha determinato il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado (sentenza n. 5981/07 del Tribunale di Foggia), che aveva ad oggetto la seguente statuizione di merito: “dichiara che l’istante ha diritto al riconoscimento a fini giuridici ed economici del periodo di servizio alle dipendenze dello Stato con il profilo professionale di collaboratore scolastico, livello A/2 CCNL Comparto Scuola dal 1 settembre 2005 al 31 agosto 2006; condanna l’Amministrazione resistente al risarcimento del danno in favore dell’istante nella misura delle retribuzioni maturate nel predetto periodo, nonchè all’adeguamento della graduatoria provinciale in relazione al riconoscimento di tale servizio, detratto quanto già percepito allo stesso titolo e per gli stessi periodi lavorativi per effetto dell’espletamento di supplenze temporanee”. Il passaggio in giudicato della statuizione di primo grado, ad avviso del ricorrente, sarebbe idoneo a configurare la situazione processuale di giudicato “esterno” rispetto al presente giudizio.

10. Il motivo non è fondato e deve essere rigettato, attesa la correttezza della statuizione di rigetto dell’eccezione di giudicato. Tuttavia, occorre procedere alla correzione della motivazione della sentenza di appello nei termini di seguito esposti, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., u.c..

11. Ed infatti, il giudicato (non contestato dall’Amministrazione che nonostante la regolare notifica del ricorso non si è costituita in questa sede) formatosi sulla statuizione di rito di tardività dell’appello, non può spiegare effetti al di fuori del relativo giudizio atteso che la pronuncia non regola con efficacia di giudicato sostanziale il rapporto dedotto in giudizio, bensì solo una condizione per proporre la domanda e per ottenere la trattazione del merito, estranea all’indagine sulla fondatezza della pretesa e con attitudine al giudicato meramente formale (Cass., n. 18160 del 2015).

12. Tuttavia, a tale decisione consegue il passaggio in giudicato della statuizione di merito del giudice di primo grado, rispetto alla quale il lavoratore invoca l’efficacia di giudicato esterno nel presente giudizio.

13. Occorre considerare che l’autorità del giudicato sostanziale opera soltanto entro i rigorosi limiti rappresentati dagli elementi costitutivi dell’azione, e presuppone quindi che la causa precedente e quella in atto abbiano in comune, oltre ai soggetti, anche il petitum e la causa petendi, restando irrilevante, a tal fine, l’eventuale identità delle questioni giuridiche o di fatto da esaminare per pervenire alla decisione (Cass., n. 6830 del 2014, n. 17218 del 2014).

14. Nella specie, sussiste l’identità di parti e di causa petendi, ma non di petitum attesa la diversità degli anni scolastici (peraltro l’anno scolastico su cui si è formato il giudicato, è successivo rispetto agli anni scolastici per cui è causa) a cui si fa riferimento nei giudizi, rispetto ai quali, peraltro, in ragione della variabilità della platea scolastica può diversamente modularsi l’esigenza di avvalersi di personale ATA con contratti a termine stipulati attingendo dalle graduatorie in questione.

15. Non si è quindi in presenza di un unico rapporto giuridico, ma di due domande che si fondano su fatti costitutivi autonomi.

16. Inoltre, va rilevato che la prospettata eccezione di giudicato esterno, ribadita con l’odierno motivo di ricorso, nella sostanza, in ragione della decisione della sentenza n. 5981/07 del Tribunale di Foggia e dell’oggetto del presente giudizio, si traduce nella richiesta di estensione della statuizione in punto di diritto assunta dal Tribunale nell’interpretare la disciplina di riferimento, e non nell’estensione di medesimi accertamenti di fatto posti in essere nel comune quadro normativo che regola la fattispecie per cui è causa.

17. Con il secondo motivo di ricorso la parte ricorrente, denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, violazione e falsa applicazione dell’art. 329 c.p.c., ed insufficiente e contraddittoria motivazione su fatti controversi e decisivi per il giudizio.

18. Assume che la volontà dell’Amministrazione di non contrastare gli effetti della sentenza, sarebbe desumibile dal Decreto 20 luglio 2006 con il quale l’Ufficio scolastico provinciale di Foggia aveva riconosciuto ad esso ricorrente i periodi di servizio oggetto di causa ed aveva modificato la graduatoria con il suo inserimento in posizione utile ad ottenere una supplenza annuale negli istituti scolastici della Provincia di Foggia; che l’adeguamento della graduatoria permanente provinciale, in dipendenza della statuizione del primo giudice, in presenza di un obbligo di fare infungibile ed insuscettibile di formare oggetto del giudizio di ottemperanza (per non essere la statuizione passata in giudicato), escluderebbe che la P.A., dando esecuzione alla sentenza di primo grado, avesse mirato solo a sottrarsi all’esecuzione forzata della stessa.

19. Con il terzo motivo la parte ricorrente, denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione del D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 401, commi 1 e 3, della L. n. 124 del 1999, art. 4, commi 1, 2, 5, 6, 11 e art. 6, comma 7, D.M. n. 123 del 2000, art. 2, commi 1 e 4 e del D.M. n. 430 del 2000, art. 2, comma 1, in combinato disposto, oltre alla falsa applicazione del D.M. n. 75 del 2001, art. 1, comma 2 e art. 4, comma 2.

20. Sostiene che l’indicazione di un diritto di precedenza, previsto dal D.M. n. 75 del 2001, art. 4, comma 2, deve ritenersi riferito letteralmente sia alle graduatorie provinciali ad esaurimento, per le supplenze gestite dall’ex Provveditorato, sia alle corrispondenti graduatorie di circolo o di istituto, e tanto sull’assunto che le modalità di integrazione delle graduatorie permanenti provinciali ad esaurimento dei collaboratori scolastici devono essere le stesse previste per il personale docente, in ragione dell’esplicito richiamo della cit. L. n. 124, art. 4, commi 6 e 11 e per la conseguente applicazione del cit. D.Lgs. n. 297, art. 401, nel testo sostituito dalla L. n. 124 del 1999, art. 1, comma 6.

21. Le questioni, oggetto del secondo e del terzo motivo di ricorso, sono già state scrutinate da questa Corte, in relazione a controversie del tutto sovrapponibili a quella oggetto del presente giudizio, quanto ad argomentazioni motivazionali della sentenza impugnata ed ai motivi di ricorso, nelle decisioni di questa Corte n.i 8537, 8538, 8539, 8540, 8541, 8542,8543, 8656, 8657, 8658, 8704, 8705, 8707, 8708, 9351 del 20012 e, in senso conforme, nella sentenza n. 698 del 2013.

22. Il Collegio ritiene di dare continuità all’orientamento giurisprudenziale espresso nelle decisioni sopra richiamate secondo cui:

a. non è configurabile acquiescenza alla sentenza di primo grado, preclusiva dell’impugnazione ai sensi dell’art. 329 c.p.c., nella condotta della Amministrazione compendiatasi nell’adeguamento della graduatoria permanente provinciale, volta ad evitare i pregiudizi derivanti dall’eventuale esito sfavorevole del gravame proposto nei confronti della sentenza di condanna pronunciata in primo grado e svincolata dalla corresponsione, a titolo di risarcimento del danno, delle retribuzioni maturate nel periodo riconosciuto, in relazione al quale fu del pari pronunciata sentenza di condanna. L’acquiescenza tacita alla sentenza, preclusiva dell’impugnazione ai sensi dell’art. 329 c.p.c. (e configurabile solo anteriormente alla proposizione del gravame, giacchè successivamente allo stesso è possibile solo una rinunzia espressa all’impugnazione da compiersi nella forma prescritta dalla legge), può ritenersi sussistente soltanto quando l’interessato abbia posto in essere atti dai quali sia possibile desumere, in maniera precisa ed univoca, il proposito di non contrastare gli effetti giuridici della pronuncia, e cioè gli atti stessi, siano assolutamente incompatibili con la volontà di avvalersi dell’impugnazione (in tal senso si leggano anche Cass. SSUU 9687/2013; Cass. 17788/2013, 2826/2008).

b. i collaboratori scolastici, già inseriti nelle graduatorie provinciali ad esaurimento finalizzate al conferimento delle supplenze temporanee ed annuali, in caso di accesso alle graduatorie di nuovi aspiranti, hanno, ai sensi del D.M. 19 aprile 2001, n. 75, artt. 4 e 7, un diritto di precedenza limitatamente alle graduatorie di circolo o di istituto e non anche, in assenza di specifica indicazione normativa, ed a differenza di quanto previsto per il personale docente dal D.M. 27 marzo 2000, n. 123), per gli elenchi e le graduatorie provinciali ad esaurimento non ripartite in fasce.

23. Il rispetto degli obblighi di sintesi e concisione – imposti art. 132 c.p.c., n. 4 e art. 118 disp. att. c.p.c., nella lettura imposta dalla disposizione contenuta nell’art. 111 Cost., sulla durata ragionevole del processo – di cui la redazione della motivazione costituisce segmento processuale e temporale (Cass. SSUU 642/2015; Cass. 11985/2016 11508/2016, 13708/2015), esimono il Collegio dalla ripetizione delle argomentazioni motivazionali spese nelle sentenze sopra richiamate e consentono il rinvio “per relationem” a dette argomentazioni.

24. Queste ultime resistono alle osservazioni critiche di parte ricorrente, che nella memoria depositata ex art. 378 c.p.c., ha fatto unicamente leva sulla asserita omessa considerazione di quanto disposto dalla L. n. 124 del 1999, art. 6, comma 7. La disposizione citata, peraltro, non risulta applicabile alla fattispecie, perchè chiaramente riferibile alle graduatorie permanenti di cui al D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 553, relative ai concorsi per titoli dei responsabili amministrativi. Il legislatore, infatti, modificato l’art. 553 del T.U. (prevedendo la periodica integrazione delle graduatorie da effettuarsi “secondo le modalità definite dal regolamento di cui dell’art. 401, comma 3”), ha dettato al comma 6 la disciplina della “prima integrazione delle graduatorie permanenti di cui all’art. 553 del Testo Unico” ed ha, poi, previsto al comma 7 che “il regolamento di cui dell’art. 401, comma 3 del Testo Unico….stabilisce anche le modalità della prima integrazione delle graduatorie permanenti”. I commi citati, pertanto, sono strettamente correlati e riguardano i soli responsabili amministrativi, in linea con l’impianto sistematico del T.U. che agli artt. 550 e segg. disciplina diversamente le assunzioni del personale ATA, differenziandone le modalità in relazione alla qualifica funzionale.

25. Da ultimo, va rilevato che il secondo motivo, nella parte in cui addebita alla sentenza vizi motivazionali, presenta assorbenti profili di inammissibilità perchè non specifica in quale parte dell’argomentare in fatto e perchè la sentenza sia insufficiente e contraddittoria e quali siano i fatti controversi che la Corte territoriale avrebbe omesso di considerare (cfr. Cass. 4596/2015, 4980/2014, 4849/2009, 11457/2007) Sulla scorta delle considerazioni svolte il ricorso va rigettato.

26. Quanto alle richieste di rinvio pregiudiziale, formulate in sede di note di replica alle requisitorie orali del P.G. alla udienza del 21 luglio, e relative al contrasto con le clausole 4 n. 1 e 5 nn. 1 e 2 dell’Accordo Quadro sul Lavoro a tempo determinato CES-UNICE-CEE allegato alla direttiva 70/99/CE della “prassi” amministrativa seguita dal CSA di Foggia nell’elaborazione delle graduatorie provinciali ad esaurimento al momento dell’entrata in vigore della suddetta direttiva e del suo recepimento con il D.Lgs. 368 del 20011, osserva il Collegio che il mancato riconoscimento dell’invocato “diritto di precedenza” non rileva sul piano del contrasto tra la normativa nazionale di cui alle pagine che precedono e le invocate clausole 4 e 5, posto che – quanto alla clausola 4 – essa afferma la non discriminazione tra contratto a tempo determinato e contratto a tempo indeterminato e – quanto alla clausola 5 ed alla applicazione al personale scolastico – non vi è che da far richiamo alla giurisprudenza della Corte di giustizia europea di cui alla sentenza 26 novembre 2017 in causa C-2213, Mascolo.

27. Nulla spese in mancanza della costituzione del Ministero.

PQM

La Corte:

Rigetta il ricorso. Nulla spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2016

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