Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18131 del 04/08/2010

Cassazione civile sez. lav., 04/08/2010, (ud. 13/07/2010, dep. 04/08/2010), n.18131

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

SO.BA.RI.T. S.P.A., CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI PER

LA PROVINCIA DI LECCE in persona del suo legale rappresentante pro

tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA

DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato GRECO GIOVANNI, giusta mandato in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

D.M.D., elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO DEL

RINASCIMENTO 11, presso lo studio dell’avvocato L’ABBATE AMINA

(STUDIO AVV. G. PELLEGRINO), rappresentato, e difeso, dall’avvocato

DE GIORGI ANTONIO, giusta mandato a margine del controricorso;

– controricorrenti –

e contro

C.N.P.A.F. – CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA FORENSE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 973/2006 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 14/06/2006 r.g.n. 2117/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/07/2010 dal Consigliere Dott. AMOROSO Giovanni;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FEDELI Massimo che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con ricorso del 10/06/2002 l’Avv. D.M.D. adiva il Tribunale di Lecce – Sezione Lavoro sostenendo che in data 08/05/2002 aveva ricevuto una missiva da parte di SO.BA.RI.T. S.p.A., concessionaria per il servizio della riscossione dei tributi, con la quale veniva informata di una sua esposizione debitoria nei confronti di un creditore non specificato. Riferiva altresi’ che, recatasi presso gli uffici della predetta societa’ al fine di ottenere delucidazioni in merito, aveva appreso che la sua esposizione debitoria ammontava a complessivi Euro 6.250,88, in parte attinente ad una contravvenzione al codice della strada ed in parte relativa a crediti vantati nei suoi confronti dalla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense per gli anni dal 1998 al 2001.

Sosteneva infine che nella stessa occasione aveva avuto conoscenza del fatto che la cartella esattoriale le era stata notificata ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, lett. e, atteso che il messo delegato, non avendo trovato nessuno presso la sua abitazione sita in Lecce alla via Benedetto Croce, 1, aveva depositato la cartella di specie presso la casa comunale e di tale deposito era stato affisso avviso nell’Albo del Comune.

L’Avv. D.M. sosteneva che tale procedura era illegittima atteso che il messo avrebbe dovuto procedere alla notifica ai sensi dell’art. 140 c.p.c., ovvero mediante affissione dell’avviso dell’avvenuto deposito presso la casa comunale alla porta della sua abitazione, non essendo percio’ sufficiente la semplice affissione nell’Albo del Comune. In ragione di cio’ la ricorrente chiedeva la declaratoria di nullita’ della cartella opposta, con conseguente accertamento della inefficacia della stessa.

Costituitasi, la SO.BA.RIT. S.p.A. eccepiva la perfetta ritualita’ della notifica della cartella di pagamento opposta, argomentando che essa era avvenuta nel rispetto di quanto disposto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 3 in virtu’ del quale, nei casi previsti dall’art. 140 c.p.c., la notificazione della cartella di pagamento si effettua con le modalita’ stabilite dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 e si ha per eseguita il giorno successivo a quello in cui l’avviso di deposito e’ stato affisso nell’Albo del Comune. Per tali ragioni chiedeva il rigetto dell’avverso atto di opposizione.

Si costituiva altresi’ la Cassa Nazionale di Assistenza e Previdenza Forense eccependo preliminarmente l’incompetenza territoriale del giudice adito, essendo a suo avviso competente il Tribunale di Roma – Sezione Lavoro ai sensi di quanto disposto dall’art. 444 c.p.c., comma 3: eccepiva altresi’ la irritualita’ della opposizione proposta sulla base della L. n. 689 del 1981, art. 22 in realta’ inapplicabile nella fattispecie in esame.

A seguito della discussione, la causa veniva decisa con la sentenza n. 2216/04 del 26/05/2004 con la quale, disattese tutte le eccezioni sollevate dalle convenute, il Tribunale di Lecce – Sezione Lavoro – accoglieva il ricorso proposto dall’Avv. D.M.. In particolare, relativamente alla eccezione sollevata dalla opponente circa la assoluta ritualita’ della notifica della cartella esattoriale, il Tribunale riteneva che, nel caso in esame si sarebbe dovuto procedere alla notifica secondo quanto previsto dall’art. 140 c.p.c., da cio’ derivando la nullita’ della stessa.

2. Avvero tale decisione la SO.BA.RLT. S.p.A. proponeva gravame innanzi alla Corte di Appello di Lecce – Sezione Lavoro – Dopo la notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione di udienza, si costituiva l’Avv. D.M. chiedendo la conferma della sentenza di primo grado, mentre rimaneva contumace la Cassa Nazionale di Assistenza e Previdenza Forense.

All’udienza del 11/05/2006 la causa veniva decisa con la sentenza n. 973/2006, emessa il 11/05/2006, depositata in cancelleria il 14/06/2006 e non notificata, con la quale la Corte di Appello di Lecce Sezione Lavoro rigettava l’appello e condannava l’appellante al pagamento, in favore dell’appellata, delle spese del grado.

Osservava in particolare la Corte territoriale che a notifica della cartella esattoriale era nulla.

3. Avverso questa pronuncia ha proposto ricorso per cassazione la societa’.

Resiste non controricorso l’avv. D.M.; invece l’altra parte intimata non ha svolto difesa alcuna.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso la societa’ ricorrente, deducendo l’errata interpretazione ed applicazione dell’art. 140 c.p.c., nonche’ del combinato disposto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 e D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 formula il seguente quesito di diritto: “se, in applicazione di quanto disposto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 e D.P.R. n. 602 del 1973, art. 60 nel caso di irreperibilita’ del contribuente (o di altra persona idonea al ritiro) presso il suo proprio domicilio, sia valida la notifica della cartella esattoriale, con il deposito della stessa presso la casa comunale e l’affissione dell’avviso di deposito nell’Albo del Comune, senza la necessita’ di ulteriori formalita’”.

2. Il ricorso e’ infondato.

E’ vero – come sostiene la ricorrente – che la notifica di atti impositivi al contribuente che si sia reso irreperibile deve avvenire, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60 con le modalita’ di cui all’art. 140 c.p.c., con la particolarita’ che l’avviso di deposito del piego non deve essere affisso alla porta dell’abitazione del destinatario, ma nell’albo comunale, e la notificazione si ha per eseguita decorsi otto giorni da tale affissione (Cass., sez. 5^, 7 aprile 2008, n. 8853). Ma questa Corte (ex plurimis Cass., sez. 5^, 17 marzo 2008, n. 7067) ha piu’ volte affermato – e qui ribadisce che l’avviso di accertamento, nel caso di temporanea assenza, incapacita’ o rifiuto del destinatario di ricevere l’atto, va notificato – in assenza di diverse previsioni normative – con le forme previste dall’art. 140 c.p.c., mentre la differente procedura prevista dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60 deve essere utilizzata solo nei casi in cui il destinatario dell’avviso risulti trasferito in luogo sconosciuto.

Nella specie la Corte d’appello ha premesso che l’avv.ssa D. M. non era affatto irreperibile per non essere noto il suo domicilio nel comune nel quale doveva eseguirsi la notifica della cartella esattoriale in quanto trasferita per luogo sconosciuto, ma solo non trovata presso il suo effettivo domicilio, noto alla societa’ ricorrente. Quindi correttamente i giudici di merito hanno ritenuto applicabile la procedura notificatoria di cui all’art. 140 c.p.c., pacificamente non rispettata nella specie.

3. Il ricorso va quindi rigettato con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio in favore della parte costituita.

Le spese seguono la soccombenza in favore della parte costituita.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso; condanna al pagamento delle spese di questo giudizio in favore della parte costituita liquidate in Euro 23,00 per esborsi ed oltre Euro millecinquecento/00 per onorario d’avvocato ed oltre IVA, CPA e spese generali; Nulla sulle spese per la parte non costituita.

Cosi’ deciso in Roma, il 13 luglio 2010.

Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2010

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