Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18130 del 31/08/2020

Cassazione civile sez. II, 31/08/2020, (ud. 29/01/2020, dep. 31/08/2020), n.18130

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14830-2015 proposto da:

FALLIMENTO N. (OMISSIS) SRL IN LIQUIDAZIONE GIA’ (OMISSIS) S.P.A IN

LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FEDERICO CESI

72, presso lo studio dell’avvocato MARIO BRANCADORO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALESSANDRO ROMANO;

– ricorrente –

contro

T.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FEDERICO

CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato LUIGI MANZI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALESSANDRO REDAELLI DE

ZINIS;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 272/2015 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 04/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

29/01/2020 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

Dott. DE RENZIS LUISA, la quale ha concluso per la cessazione della

materia del contendere;

uditi gli Avvocati Brancadoro, anche in sostituzione dell’Avvocato

Romano, e Calderara per delega dell’Avvocato Manzi.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La (OMISSIS) s.p.a. in liquidazione, poi Fallimento (OMISSIS) s.r.l., ha proposto ricorso articolato in un unico motivo contro la sentenza n. 272/2015 della Corte d’Appello di Brescia, pubblicata il 4 marzo 2015.

Resiste con controricorso T.F..

Con atto di citazione notificato il 7 marzo 2008, T.F. convenne la (OMISSIS) s.p.a. davanti al Tribunale di Brescia, sezione distaccata di Salò, per chiedere l’accertamento dei confini tra i fondi contigui in (OMISSIS), nonchè il rilascio della porzione di terreno occupata abusivamente dalla convenuta, il ripristino dello stato dei luoghi ed il risarcimento dei danni.

Il Tribunale di Brescia, con sentenza del 13 marzo 2012, accolse le domande dell’attore, osservando come il confine permanesse incerto nonostante un precedente accordo relativo a un confine predefinito, e sostenendo, quindi, che avrebbe dovuto essere necessariamente considerato il confine catastale.

La Corte d’Appello di Brescia respinse l’appello formulato dalla (OMISSIS) s.p.a., confermando la sentenza del Tribunale. Per i giudici di secondo grado, alla luce della difesa della convenuta (OMISSIS) s.p.a., secondo cui essa aveva edificato un muro di confine previo accordo tra le parti, le quali avevano anche sottoscritto nel 2007 un atto di frazionamento predisposto dal geometra L., non esisteva comunque una prova certa che il muro eretto avesse seguito il tracciato dei picchetti divisori apposti dai proprietari vicini.

Il relatore della sezione di cui all’art. 376 c.p.c., comma 1, aveva depositato in cancelleria, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. (formulazione antecedente alla modifica introdotta dal D.L. n. 168 del 2016 conv., con modif., dalla L. n. 197 del 2016), relazione che esponeva le ragioni della infondatezza del ricorso. Con ordinanza del 28 ottobre 2016 la Corte ritenne, tuttavia, che non ricorressero le ipotesi di cui all’art. 375 c.p.c., comma 1, e perciò rinviò la causa alla pubblica udienza. Con riguardo alla pubblica udienza del 30 gennaio 2019, il ricorrente, tuttavia, presentò memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c., allegando copia della sentenza n. 1349/2018 della Corte d’Appello di Brescia, depositata il 3 agosto 2018, che, pronunciando sull’opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c. proposta da B.A., + ALTRI OMESSI, aventi causa della Imad s.r.l., ha dichiarato la nullità della sentenza del Tribunale di Brescia del 13 marzo 2012, nonchè della sentenza n. 272/2015 della Corte d’Appello di Brescia del 4 marzo 2015 (oggetto del ricorso per cassazione in esame), nella parte in cui ha deciso la domanda di richiesta di demolizione del muro eretto sul fondo To., in quanto nel giudizio per l’accertamento dei confini e la riduzione in pristino non era stata citata altresì la Imad s.r.l., comproprietaria rispetto alla convenuta (OMISSIS) s.p.a. del fondo per cui è lite.

La Corte, con ordinanza del 12 aprile 2019, rinviò pertanto la causa a nuovo ruolo in attesa del passaggio in giudicato della sentenza n. 1349/2018 della Corte d’Appello di Brescia, depositata il 3 agosto 2018.

Il ricorrente ha presentato ulteriore memoria ex art. 378 c.p.c. in data 27 agosto 2019.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

I.L’unico motivo di impugnazione proposto dalla (OMISSIS) s.p.a., poi Fallimento (OMISSIS) s.r.l., denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 950 c.c., nonchè l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, costituito dalla linea di confine condivisa nell’atto di frazionamento depositato dal geometra Lazzerini il 19 giugno 2007 e sottoscritto da entrambe le parti. Secondo il ricorrente, la Corte di Brescia, omettendo di esaminare l’atto di frazionamento e costituente regolamento condiviso della linea di confine, sarebbe, di conseguenza, erroneamente ricorsa all’applicazione del criterio residuale rappresentato dalle mappe catastali.

Si impone in via pregiudiziale l’esame della questione sollevata nella memoria ex art. 378 c.p.c. depositata per la pubblica udienza del 30 gennaio 2019 dal Fallimento (OMISSIS) s.r.l., circa l’allegata sentenza n. 1349/2018 della Corte d’Appello di Brescia del 3 agosto 2018, che, pronunciando sull’opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c. proposta da B.A. ed altri, aventi causa della Imad s.r.l., ha dichiarato la nullità della sentenza del Tribunale di Brescia del 13 marzo 2012, nonchè della sentenza n. 272/2015 della Corte d’Appello di Brescia del 4 marzo 2015. E’ stato altresì prodotto in data 7 gennaio 2020 certificato di passaggio in giudicato, ex art. 124 disp. att. c.p.c., della sentenza n. 1349/2018 della Corte d’Appello di Brescia del 3 agosto 2018, stante il difetto di impugnazione nei termini di legge.

Deve intendersi consentita la produzione della sentenza n. 1349/2018 della Corte d’Appello di Brescia, ai sensi dell’art. 372 c.p.c., e della relativa certificazione, in quanto riguarda l’ammissibilità del ricorso.

Invero, nel caso in cui, come qui avvenuto, la sentenza di appello impugnata con il ricorso per cassazione sia stata annullata dal giudice a quo in accoglimento di un’opposizione di terzo proposta ai sensi dell’art. 404 c.p.c., l’interesse alla decisione del ricorso per cassazione da parte della Corte di Cassazione si deve ritenere venuto meno. Ne consegue che il ricorso per cassazione va dichiarato inammissibile (cfr. Cass. Sez. 2, 21/02/2005, n. 3442).

Sussistono giusti motivi, in ragione dell’iter processuale che conduce alla presente pronuncia, per compensare tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Non ricorrono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, – da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, essendo esso operante solo laddove il procedimento per cassazione si concluda con una declaratoria di infondatezza nel merito o di inammissibilità originaria dell’impugnazione, ma non in caso di inammissibilità sopravvenuta (Cass. Sez. 6 – 2, 02/07/2015, n. 13636; Cass. Sez. 3, 10/02/2017, n. 3542).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa tra le parti le spese sostenute nel giudizio di cassazione.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della insussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 29 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 31 agosto 2020

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