Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18130 del 24/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 24/06/2021, (ud. 27/04/2021, dep. 24/06/2021), n.18130

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PERRINO Angelina Maria – Presidente –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. GALATI Vincenzo – Consigliere –

Dott. NOVIK Adet Toni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 13414/2015 R.G. proposto da:

F.M., rappresentato e difeso dall’avv. Fabio Ingrillì,

elett. dom. presso lo studio dell’avv. Corrado Morrone, in Roma,

viale XXI Aprile 11;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– resistente –

Equitalia Nord s.p.a., in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Maurizio Cimetti e

Sante Ricci, elett. dom. presso lo studio dell’avv. Sante Ricci, in

Roma, via delle Quattro Fontane 161;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Lombardia, n. 6059/14, depositata il 20 novembre 2014, non

notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/04/2021

dal Consigliere Adet Toni Novik.

 

Fatto

PREMESSO

che:

– Con sentenza n. 6059/2014, emessa in data 18 novembre 2014, depositata il 20 novembre successivo, la Commissione tributaria regionale della Lombardia (CTR) ha respinto l’appello proposto da F.M. (di seguito, il contribuente) avverso la sentenza emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Milano (CTP) che ne aveva parzialmente accolto il ricorso.

– La controversia ha ad oggetto l’impugnazione della cartella di pagamento recante l’iscrizione a ruolo derivante da due avvisi di accertamento, emessi rispettivamente per gli anni di imposta 2005 e 2006, concernenti Iva, Irpef; con il ricorso il contribuente aveva chiesto l’annullamento della cartella eccependo vizi di notifica degli atti presupposti e invocando la prescrizione dei termini dell’accertamento.

– La CTP riconosceva la nullità della notifica degli avvisi di accertamento; riteneva invece correttamente notificata la cartella per aver il contribuente sottoscritto la ricevuta per il ritiro dell’atto presso gli uffici del Comune; accoglieva l’eccezione di decadenza dell’azione accertatrice solo in riferimento all’anno di imposta 2005; rigettava il ricorso per l’accertamento relativo all’anno 2006, sul rilievo che il contribuente non aveva impugnato, unitamente alla cartella, l’avviso di accertamento non notificato.

– La CTR ha confermato la decisione di primo grado, ribadendo le medesime argomentazioni con cui il giudice di primo grado aveva rigettato il ricorso per l’anno di imposta 2005.

– Il contribuente ricorre per cassazione con quattro motivi, cui resiste con controricorso Equitalia Nord S.p.A.; l’Agenzia delle entrate ha resistito con “atto di costituzione”, non notificato, al fine di essere ammessa a partecipare alla discussione orale ex art. 370 c.p.c..

– Con istanza del 15/4/2021, notificata a mezzo pec, il contribuente ha comunicato di aver presentato domanda di definizione agevolata ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, convertito con modificazioni dalla L. n. 225 del 2016, in relazione alla cartella di pagamento impugnata e di avere pagato le rate comunicate dall’Agenzia Entrate.

– Alla luce della documentazione prodotta, deve quindi dichiararsi l’estinzione del giudizio. Per giurisprudenza di questa Corte il pagamento a seguito di definizione agevolata comprende le spese processuali, atteso che, per espressa previsione di legge, “Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate” (D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 13).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2021

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