Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18130 del 21/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 21/07/2017, (ud. 20/06/2017, dep.21/07/2017),  n. 18130

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – rel. Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19349/2016 proposto da:

MINISTERO DELL’INTERNO, – C.F. (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

e contro

S.B., PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI

BOLOGNA, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 100/2016 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 19/01/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/06/2017 dal Consigliere Dott. FRANCESCO ANTONIO

GENOVESE.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

S.B., cittadino senegalese, impugnò il provvedimento negativo della Commissione territoriale di Bologna per il riconoscimento della protezione internazionale. Il Tribunale di Bologna accolse il ricorso limitatamente alla presenza dei requisiti per la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 5, comma 6.

Il Ministero dell’Interno interpose gravame avverso l’ordinanza del Tribunale deducendo l’insufficienza del richiamo alle condizioni generali del paese d’origine del richiedente asilo, nonchè la genericità di quanto narrato dallo stesso e comunque l’insussistenza dei presupposti di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, artt. 18,19 e 20.

La Corte d’appello di Bologna respinse il gravame ritenendo anche in assenza di specifiche ragioni allegate dal Ministero a sostegno dell’inattendibilità del richiedente – corretta la motivazione del Tribunale circa la plausibilità e coerenza della narrazione fornita dal medesimo in merito alle vicende del pluridecennale conflitto in atto nella zona della bassa (OMISSIS), richiamando all’uopo i principi affermati da Cass. n. 15466/2014 e ritenendo necessario valutare le “situazioni di vulnerabilità” non rientranti nelle situazioni tipiche per il riconoscimento della protezione in relazione alla necessità di un periodo di stabilizzazione che permetta di ritenere in tutto o in parte effettivi gli impegni di pace assunti dalle parti, secondo un’interpretazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, quale clausola di salvaguardia del sistema.

Avverso tale pronuncia propone ricorso per cassazione il Ministero affidato a tre motivi. Gli intimati S.B. e Procura Generale non hanno svolto difese.

Con il primo motivo il Ministero ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 32, (rectius, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32): secondo l’amministrazione la narrazione dello straniero sarebbe non plausibile, generica e sfornita di prova, nè sussisterebbero gli estremi della gravità del pericolo.

Con il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, non sussistendo i requisiti per la concessione della protezione umanitaria.

Con il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, “poichè l’esame della domanda di protezione internazionale non è stata effettuata con riferimento alla base individuale dello straniero e con riferimento ai documenti e alle circostanze personali del richiedente”.

I motivi, da esaminare congiuntamente in quanto connessi e parzialmente ripetitivi, sono infondati.

L’amministrazione in sostanza reitera in questa sede le doglianze già svolte in appello, attaccando il profilo dell’attendibilità delle dichiarazioni rese dal signor S.B., senza tuttavia indicare – come condivisibilmente evidenziato dalla Corte distrettuale bolognese – specifiche ragioni a sostegno dell’assunto.

Premesso che dall’esame degli atti processuali, consentito in relazione alle censure svolte dall’amministrazione ricorrente, risulta la presentazione da parte di S.B. della domanda di asilo e la sua provenienza dalla regione senegalese della bassa (OMISSIS), giova qui richiamare i principi fissati da questa Corte:

in tema di protezione internazionale, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, le lacune probatorie del racconto del richiedente asilo non comportano necessariamente inottemperanza al regime dell’onere della prova, potendo essere superate dalla valutazione che il giudice del merito è tenuto a compiere delle circostanze indicate alle lett. da a) ad e) della citata norma (Sez. 6-1, ord. n. 15782/2014), dovendosi tenere presente che in ordine alla valutazione dell’esistenza delle condizioni poste a base delle misure tipiche e della misura residuale del permesso umanitario vi è – fermo il potere-dovere d’indagine previsto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, e quello relativo alla credibilità delle dichiarazioni del richiedente, precisato dall’art. 3 del d.lgs. n. 251 del 2007 – una “forte attenuazione del regime ordinario dell’onere della prova” (Sez. 6-1, n. 16221/2012; Sez. U, n. 27310/2008), posto che il citato D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, non prende in considerazione puramente e semplicemente la maggiore o minore specificità del racconto del richiedente asilo, ma impone al giudice di effettuare valutazioni ulteriori, attinenti alle ragioni dell’eventuale genericità (Sez. 6-1, ord. n. 16201/2015), secondo uno schema di valutazione dei fatti, delle dichiarazioni e degli indizi indicati nei commi 3, 4 e 5 dell’art. 3 cit. di tipo probabilistico ed inferenziale che, come tale, è compito esclusivo del giudice di merito.

Orbene, a fronte dell’ampia motivazione resa al riguardo dal Tribunale sulla completezza, coerenza e plausibilità delle dichiarazioni rese da S.B., positivamente scrutinata dalla Corte di appello, l’amministrazione si è limitata ad opporre una meccanica applicazione del principio dell’onere della prova, in contrasto con i principi testè richiamati.

Con riferimento allo specifico conflitto pluridecennale che interessa la regione della bassa (OMISSIS), la Corte di appello ha fatto corretta applicazione dei principi di cui a Sez. 6-1, n. 6503/2014 (“nella protezione sussidiaria si coglie, rispetto al rifugio politico, una attenuazione del nesso causale tra la vicenda individuale ed il rischio rappresentato, sicchè, in relazione alle ipotesi descritte al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), l’esposizione dello straniero al rischio di morte o a trattamenti inumani e degradanti, pur dovendo rivestire un certo grado di individualizzazione, non deve avere i caratteri più rigorosi del fumus persecutionis, mentre, con riferimento all’ipotesi indicata nella lett. c), del medesimo articolo, la situazione di violenza indiscriminata e di conflitto armato nel paese di ritorno può giustificare la mancanza di un diretto coinvolgimento individuale nella situazione di pericolo”) e a Sez. 6-1, ord. n. 15466/2014, che richiama ampiamente Corte di giustizia U.E., n. 172/2009, Elgafaji, nonchè n. 285/2012, Diakitè, con riferimento alla definizione di conflitto armato interno.

Secondo tali pronunce del giudice sovranazionale, l’ipotesi di protezione sussidiaria, contenuta nell’art. 14, lett. c), e riguardante “la minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno od internazionale”, non è subordinata alla condizione che quest’ultimo fornisca la prova che egli è interessato in modo specifico a motivo di elementi peculiari della sua situazione personale; l’esistenza di una siffatta minaccia può essere considerata, in via eccezionale, provata qualora il grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso, valutato dalle autorità nazionali competenti impegnate con una domanda di protezione sussidiaria o dai giudici di uno Stato membro, raggiunga un livello così elevato che sussistono fondati motivi di ritenere che un civile rientrato nel paese o nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire la detta minaccia. In definitiva, al fine di rientrare nell’ambito di applicazione dell’art. 14, lett. c), non è necessaria la rappresentazione coerente di un quadro individuale di esposizione diretta al pericolo per la propria incolumità, essendo sufficiente tratteggiare una situazione nella quale alla violenza diffusa e indiscriminata non sia contrapposto alcun anticorpo concreto dalle autorità statuali. Le eventuali contraddizioni soggettive non escludono questo nesso causale più ampio, ferma la necessità un’indagine officiosa sull’effettivo contrasto alla violenza svolto dalle autorità statuali del paese di provenienza e sul pericolo per l’incolumità cui sia esposto il cittadino straniero in caso di rientro nel paese d’origine, pur se non ricollegabile in via diretta e causale alla condizione soggettiva narrata, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 8, e art. 14, lett. c), (Sez. 6-1, ord. n. 15466/2014 cit.).

Il ricorso deve pertanto essere respinto. In considerazione della mancata costituzione degli intimati, non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali. Per la qualità soggettiva del soccombente, neppure al (raddoppio del) contributo unificato.

PQM

 

la Corte respinge il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Sesta – 1 Civile della Corte di Cassazione, il 20 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2017

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