Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18130 del 10/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 18130 Anno 2018
Presidente: DORONZO ADRIANA
Relatore: FERNANDES GIULIO

ORDINANZA
sul ricorso 8743-2017 proposto da:
LATTANZIO LOREDANA, eletti’uimente domiciliata in ROMA,
VIALE GIULIO CESARE 109, presso lo studio dell’avvocato
DONATELLA VICARI, rappresentata e difesa dall’avvocato
ALBERTO CAMPEGIANI;
– ricorrente C0.110″0

INPS – ISTITUTO N,AZIONA-LE—DELI_

MEVIDENZA

SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA., VIA CESARE BECCARTI\ 29, presso la sede
dell’, \VVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso
dagli avvocati CLEMENTIN A PULLI, EMANUELA
CAPANNOLO, NICOLA VALEN TE, MANUELA -MASSA;
controrkorrente

Data pubblicazione: 10/07/2018

avverso la sentenza n. 8312/2016 del TRIBUNALE di ROMA,
depositata il 04/10/2016;
udita l. relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 18/04/2018 dal Consigliere Dott. GIULIO

RILEVATO
che, cori sentenza del 4 ottobre 2016, il Tribunale di Roma in sede
giudizio di opposizione all’ATPO dichiarava inammissibile il ricorso
e condannava Loredana Lattanzio 31!e spese di lite sul rilievo che la
ricorrente non aveva reso la dichiFrrazione di cui all’art. 152 disp.
Att. cod. proc. civ. come modificato dall’art. 42, comma 11, del D.L.
I:L settembre 2003 n. 269, conv. in legge 24 novembre 2003 n.
326.;
che per la cassazione di tale decisione propone ricorso la Lattanzio
affiaato ad un unico motivo cui resiste l’INPS con controricorso;
che è stata depositata la proposta del relatore, E sensi dell’art.
380-bis cod. prec. civ., ritualmente comunicata alle parti,
unitamene al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di
consiglio;
che la ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis cod. proc.
civ.;
CONSIDERATO

che con l’unico motivo di ricorso si deduce violazione dell’art. 152
disp. Att. cod. proc. civ. ( in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3,
cod. proc. civ.) per avere il Tribunale erroneamente condannato la
ricorrente alle spese nonostante w1 ricorso fosse stata richiamata la
dicefarazione sostitutiva resa ai sensi del menzionato art. 152 disp.
att. cod. proc. civ. in cui non solo aveva dichiarato, con riferimento
all’intero reddito familiare, di trovarsi nelle condizioni reddituali
previste da detta norma, ma aveva anche precisato l’esatto
ammontare del menzionato reddito familiare, pari a euro zero,
impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni dello stesso
intervenute in corso di causa;
Ric. 2017 n. 08743 sez. MI – ud. 18-04-2018
-2-

FERNANDES.

etT.ie il motivo ricorso è manifestamente fondato alla luce dz-21
priviciplo affermato :a questa Corte secondo cui l’art. 152 disp, att.
coi pi -oc. civ., nel testo modificato dal D.L. n. 269 del 2003,
convertito in L. n, 326 del 2003, iaddove onera la parte ricorrente
che versi nelle cono:zioni reddituali per poter beneficiare dell’esonero

dicti.arazione sostitutiva di certificaeione “nelle conclusioni dell’atto
inti- oduttivo”, va interpretato nel senso che della ricorrenza deiie
core:izioni di esonei – o deve essere dato conto nelratto introduttivo
dei g;Liciizio, cosicché deve ritenersi l’efficacia della dichiarazione
sostitutiva che, pur materialmente redatta su foglio separato, sia
espressamente richiamata nel ricorso introduttivo del giudizio di
pri- eo grado e i’ -ituarnerite prodotta con il medesimo ( Cass. 10
apnle 2017 n. 92C35; Cass. 11 maggio 2015 n. 9498; Cass. 26 luglio
2011, n. 16284);
cha, inoltre, come in più occasioni affermato da questa Corte di
legittimità, in tema di regolamentazione delle spese di consuienza
tecnica nei giudizi per prestazioni previdenziali, ie spese ai
pace mento delle quali l’assistito soccombente non è assoggettato
comorendono anche quele della consulenza tecnica d’ufficio (fra le
taer.e, v. Cass. ord. e. 27203/2016):
ch, per tutto quanto sopra considerato, in adesione alla proposta
ce! relatore, si propone raccoglimento del ricorso, l cessazione, in

parte Qua, della sentenza impugnata con decisione della causa nel
nnerlto – ex art. 384, secondo comma, cod. proc. dv. non essendo
necessari ulteriori accertamenti di fatto – con declaratoria di
irreeetibilità delle spese d& giudizio di opposizione aWATPO;
ce-ee le spese dei presente giudizio seguono la soc:combenza e sono
liquidate in favore della Lattanzio come da dispositivo con
attribuzione alravy. Abed()

Caripegiani per dichiarato anticipo

fattone;

iorte, accogi^e il ricorso, cassa l’impugnata sentenza nella parte
refthva aia statuhlone sulle spese n, decidendo ne merito, dichiara
Pie.’I)17 r. 0E743 se 7 M.
-3-

(A.1.8-04-2018

dai2ii oneri processuali in caso di soccombenza di rendere apposita

ndr r- ipetibili le sDese del giudizio di opposizione atATPO e pone a
car! ,..:c) Ie spe.se di CT1J; condanna l’INPS aIle spese del
presente giudizio liquidate in euro 200,00 per esborsi, euro 1.500,00
per compensi professionali, oltre rimborso spese forfetario nella
mis’..xa del 15% con attribuzione.

il Presidente
Dott. AcirIana Doronzo \h/oc..„(

fiG

Così deciso in Rema, i[ 18 aprile 2018

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