Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1813 del 28/01/2021

Cassazione civile sez. VI, 28/01/2021, (ud. 26/11/2020, dep. 28/01/2021), n.1813

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17865-2019 proposto da:

O.H., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TAGLIAMENTO N.

45, presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO DELL’UNTO, rappresentato

e difeso dall’avvocato CLAUDIO SANTARELLI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso il decreto n. R.G. 5408/2018 del TRIBUNALE di BRESCIA,

depositato il 02/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO

MARULLI.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con il ricorso in atti si impugna l’epigrafato decreto, con il quale il Tribunale di Brescia, attinto dal ricorrente ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis, ha confermato il diniego di protezione internazionale pronunciato nei suoi confronti dalla Commissione territoriale e ne ha inoltre respinto la richiesta di protezione umanitaria e se ne chiede la cassazione sul rilievo 1) dell’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, avendo il decidente ritenuto scarsamente credibile la sua storia personale senza però spiegare i motivi di detto convincimento; 2) della violazione ed errata applicazione delle norme in materia di protezione sussidiaria ovvero del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, artt. 7 e 8, avendo il decidente erroneamente denegato i presupposti per il riconoscimento di un’inequivoca ipotesi di persecuzione, nonchè del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett b), avendo il decidente ricusato l’accesso alla protezione sussidiaria nella convinzione inveritiera che le minacce contro il richiedente sarebbero inesistenti; 3) della violazione ed errata applicazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, avendo il decidente rigettato la domanda in punto di protezione umanitaria senza allegare alcun elemento a sostegno della propria decisione.

Non ha svolto attività difensiva il Ministero intimato non essendosi il medesimo costituito con controricorso ex art. 370 c.p.c., ma solo a mezzo di “atto di costituzione” ai fini della partecipazione all’udienza pubblica inidoneo allo scopo.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il primo motivo di ricorso è inammissibile rappresentando un vizio motivazionale non più scrutinabile alla stregua della riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione conseguente alla riscrittura ad opera del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in considerazione del quale, ove in relazione al provvedimento impugnato non sia ravvisabile un’anomalia motivazionale costituente violazione di legge costituzionalmente rilevante, il vizio di motivazione è denunciabile per cassazione solo in caso di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

3.1. Entrambe le doglianze esternate con il secondo motivo di ricorso sono inammissibili.

3.2. Quanto alla prima, il Tribunale all’esito di una circostanziata ricostruzione degli antefatti di causa narrati dal richiedente è pervenuto alla conclusione di ritenere che “il racconto del richiedente sia incongruo e non plausibile tanto da far ritenere non attendibile lo stesso”.

Correttamente ha perciò osservato che “il rigetto delle domande di riconoscimento dello status di rifugiato (anche se non espressamente formulata) e di protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b)”.

Il rilievo, come questa Corte ha già più volte affermato, rende la decisione non sindacabile in questa sede posto che “da valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma. 5, lett. c). Tale apprezzamento di fatto è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito” (Cass., Sez. I, 5/02/2019, n. 3340).

Evenienze, queste, nella specie non ravvisabili considerato che il provvedimento impugnato è assistito da congrua ed adeguata motivazione.

3.3. Quanto alla seconda – evidentemente da riferirsi alla fattispecie di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), – le considerazioni a mezzo delle quali il Tribunale, in ciò confortato dalla consultazione dei più aggiornati report delle organizzazioni internazionali, ha evidenziato che, sebbene la situazione dell'(OMISSIS) da cui proviene il ricorrente sia interessata dalle tensioni tra gruppi militanti e compagnie petrolifere, non è tuttavia riscontrabile una situazione di violenza indiscriminata e di conflitto generalizzato, non sono attinte criticamente dal motivo limitandosi questo a contestare l’apprezzamento del quadro fattuale operato dal decidente ed esaurendosi perciò nella mera perorazione alla sua rinnovazione.

4. Anche il terzo motivo è inammissibile postulando un’omissione motivazionale che, oltre a non poter trovare sbocco nei termini formulati, non rispecchia la sottostante realtà processuale, posto che il Tribunale, con motivazione estesa anche all’apprezzamento di fattori desunti da concrete condotte del ricorrente, ha escluso la sussistenza delle condizioni per accedere alla richiesta misura sia sotto l’aspetto della vulnerabilità soggettiva sia sotto l’aspetto dell’integrazione sociale che dei rapporti con la comunità familiare nel paese di origine.

Il motivo perciò rinnova l’istanza di una generica revisione del deliberato di merito estranea al giudizio di legittimità.

5. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.

6. Nulla spese in difetto di costituzione avversaria e doppio contributo ove dovuto.

PQM

Dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ove dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della VI-I sezione civile, il 26 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2021

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